Cassazione Penale, Sentenza n. 10187/2024 del 11/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che aveva confermato la loro condanna per appropriazione indebita di beni mobili di proprietà di Faroldi Ernestina, sollevando tre censure: 1) violazione di legge (art.646 c.p.) e vizio di motivazione/travisamento della prova in relazione all'appropriazione indebita, sostenendo che le dichiarazioni della persona offesa non potevano fondare la condanna e che non vi fu interversione del possesso; 2) mancato adeguato accertamento del contributo causale della Bassi, la quale era solo locataria e deteneva le chiavi dell'appartamento; 3) violazione del divieto di reformatio in pejus (art.593 c.p.p.), per la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Melandri, nonostante l'assenza di appello del Pubblico Ministero.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i primi due motivi siano questioni di merito non sindacabili in cassazione ai sensi dell'art.606 c.p.p., trattandosi di diverse valutazioni delle prove e del compendio probatorio (doppia conforme) non accompagnate da elementi di macroscopica evidenza di travisamento. Ha confermato la ricostruzione dei giudici di merito: i beni erano custoditi a titolo gratuito nell'appartamento locato dalla Bassi, Faroldi aveva richiesto la restituzione senza successo, Melandri aveva impedito il ritiro o posto condizioni economiche non concordate, e la Bassi ha contribuito con la custodia e il possesso delle chiavi rifiutando la restituzione. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la revoca della sospensione condizionale in appello non viola il divieto di reformatio in pejus se si tratta di accertamenti di carattere dichiarativo (art.168 c.p.) relativi a condizioni ostative (es. recidiva). Sono state condannate le parti al pagamento delle spese processuali e ciascun ricorrente è stato condannato al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art.616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 646 cod. pen.
Norma sull'appropriazione indebita; la Corte ha valutato che gli elementi fattuali ricostruiti dai giudici di merito integravano l'elemento oggettivo del reato (interversione del possesso mediante rifiuto di restituire i beni)
art. 606 cod. proc. pen.
Limita il sindacato da parte della Cassazione ai motivi di legittimità espressi; la Corte ha ritenuto che le prime due censure attengono al merito e sono quindi inammissibili
art. 593 comma 3 cod. proc. pen.
Divieto di reformatio in pejus; la Corte ha confermato che la revoca della sospensione condizionale in appello non viola tale divieto se la revoca è basata su accertamenti dichiarativi previsti dall'art.168 c.p.
art. 168 cod. pen.
Regole sulla sospensione condizionale della pena; la Consulta interpretativa fatta applicare dalla Cassazione distingue tra provvedimenti dichiarativi (commi 1 e 3) e costitutivi (comma 2): la revoca per condizioni ostative rientra nelle fattispecie dichiarative
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese processuali e a somme a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale disposizione per condannare i ricorrenti
art. 23 co.8 D.L. n.137/2020; art.8 D.L. 198/2022
Richiamati come disposizioni che hanno consentito il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non rientra nella valutazione di merito: censure che richiedono una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione delle prove sono inammissibili ai sensi dell'art.606 c.p.p.
- In caso di doppia conforme (sentenze di primo e secondo grado allineate), il vizio di travisamento della prova può essere dedotto solo se la non corrispondenza tra motivazione e compendio probatorio è manifesta e percepibile "ictu oculi"; mere discordanze o valutazioni alternative non sono sufficienti.
- La detenzione dei beni, la custodia materiale e la disponibilità delle chiavi possono integrare un contributo causale alla consumazione dell'appropriazione indebita se si accompagna al rifiuto di restituire la proprietà alla legittima titolare.
- La revoca della sospensione condizionale della pena in appello non costituisce per sé una reformatio in pejus vietata se la revoca è determinata da accertamenti dichiarativi previsti dalla legge (art.168 c.p.) e non costituisce un apprezzamento discrezionale che imponga la contraddittoria preventiva rispetto a nuove valutazioni sulla gravità o indole del reato.
- Ricorrere in Cassazione con motivi che non sono espressamente di legittimità o senza allegare elementi documentali idonei a dimostrare un macroscopico travisamento della prova espone al rischio di inammissibilità e alle condanne per spese e sanzioni (Cassa delle ammende).
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