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Sentenza

Sentenza n. 2037/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento a) della deliberazione della Giunta Regionale della Campania –DGRC -n.800del 29.12.2023, successivamente comunicata, con la quale sono stati approvati i criteri ed assegnati per l’anno 2023 ed in via provvisoria per l’anno 2024, i limiti di spesa alle strutture private accreditate, in uno a tutti i suoi allegati; b) del Decreto Dirigenziale –D.D. -n.130 del 12.2.2024 di <<adempimenti attuativi>>alla DGRC n.800/2023, adottato dal Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale della Giunta Regionale della Campania, in uno a tutti i suoi allegati; c) della Deliberazione del Direttore Generale –DDG -dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1, della quale si ignorano il numero e la data di adozione, con la quale sono stati recepiti i contenuti della DGRC n.800/2023; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale;

Giustizia amministrativa202401513

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione regionale di approvazione dei criteri e assegnazione dei limiti di spesa alle strutture private accreditate per il 2023 e in via provvisoria per il 2024, decreto dirigenziale attuativo e atto dell’ASL di recepimento

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione e azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente aveva impugnato la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 800 del 29 dicembre 2023, il decreto dirigenziale n. 130 del 12 febbraio 2024 e l’atto dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 di recepimento dei relativi contenuti, chiedendone l’annullamento insieme agli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo della sentenza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti, poiché la causa è stata definita per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione depositata dalla ricorrente il 23 marzo 2026, con la quale essa aveva manifestato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. Non è stata quindi svolta alcuna valutazione nel merito degli atti impugnati o dei motivi di ricorso. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione della richiesta della ricorrente e della mancata opposizione delle amministrazioni resistenti.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso, quando non sussista più un interesse concreto e attuale alla pronuncia giudiziale.
  • In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non esamina nel merito i vizi dedotti contro gli atti impugnati.
  • La compensazione integrale delle spese può essere disposta quando sia richiesta dalla parte ricorrente e l’amministrazione resistente non vi si opponga, purché ricorrano giusti motivi.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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