Cassazione Penale, Sentenza n. 25777/2023 del 14/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione (art. 606, co. 1, lett. b) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 273 c.p.p. e 74 d.P.R. 309/1990), sostenendo che la sua intraneità all'associazione dedita al narcotraffico è stata erratamente ritenuta: a suo avviso i fatti dimostrerebbero solo un coinvolgimento in una singola condotta di detenzione ai fini di spaccio (capo 201), rapporti occasionali con i fratelli Abbruzzese, e limitate presenze nei luoghi di custodia/stoccaggio dello stupefacente (solo il 2 e 7 agosto 2018), non idonee a dimostrare una partecipazione stabile e strutturata all'associazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifestata infondatezza. Ha richiamato il corretto standard di sindacato sulla motivazione delle decisioni del tribunale del riesame (la Corte di Cassazione verifica solo l'adeguatezza e la congruenza della motivazione rispetto alla logica e ai principi di diritto, non può sostituirsi al giudice di merito con diversa valutazione degli elementi). Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente illustrato il quadro associativo e fornito elementi idonei a fondare la sussistenza dei gravi indizi a carico di Morelli: operatività nei luoghi di deposito e stoccaggio della droga, attività di verifica del denaro e della qualità della sostanza, conoscenza e gestione di rapporti con altre articolazioni del sodalizio, nonché il giudizio positivo espresso dai vertici (fratelli Abbruzzese) sulla sua affidabilità. La Corte ha escluso che la difesa abbia dimostrato una manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione impugnata. Condanna il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.) e dispone la trasmissione del provvedimento alla direzione dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Norma che disciplina l'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; la Corte accetta la qualificazione dell'attività come associazione dedita al narcotraffico sulla base degli elementi indiziari delineati dal Tribunale del riesame.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma sulla detenzione e cessione di stupefacenti; utilizzata per contestare al ricorrente specifiche condotte di detenzione ai fini di spaccio (capo 201) che, insieme ad altri elementi, hanno contribuito alla valutazione indiziaria.
art. 416-bis cod. pen. (comma 1)
Aggravante/riconoscimento di struttura associativa di tipo mafioso o assimilata; richiamata per sottolineare l'aggravamento della contestazione in ordine alla struttura verticistica del sodalizio e al ruolo dei vertici (fratelli Abbruzzese).
art. 309 cod. proc. pen.
Regola la funzione del Tribunale del riesame; il provvedimento impugnato era emanato da tale organo che ha valutato la sussistenza dei gravi indizi e l'adeguatezza della misura cautelare.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto il motivo proposto generico e, nella sostanza, una censura di merito non sindacabile in Cassazione se non quando la motivazione sia manifestamente illogica o irragionevole.
art. 273 cod. proc. pen.
Principi sulla motivazione del provvedimento; richiamata in relazione alla critica della difesa sulla carenza motivazionale del Tribunale del riesame, che la Corte ha invece ritenuto adeguata.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e alla cassa delle ammende per i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati; applicata alla condanna pecuniaria di euro 3.000 a carico del ricorrente.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di trasmettere al direttore dell'istituto penitenziario lo stato cautelare dell'indagato per gli adempimenti previsti; il provvedimento è stato trasmesso ai sensi di tale disposizione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U., n. 11/2000; Sez. 4, n. 26992/2013; Sez. 5, n. 2459/2000; Sez. U., n. 22471/2015 ecc.)
Principio consolidato sul limite del sindacato della Cassazione: essa verifica solo l'adeguatezza e la congruenza della motivazione del giudice di merito e non può riformulare valutazioni probatorie o preferire una diversa interpretazione degli elementi, salvo la presenza di manifesta illogicità o irragionevolezza.
Massime di principio
- La Cassazione, nel sindacare i provvedimenti del tribunale del riesame su misure cautelari, controlla la congruenza e l'adeguatezza della motivazione, non rivede le valutazioni di merito se non per manifesta illogicità o irragionevolezza.
- Una contestazione di intraneità ad un'associazione non può essere smontata in Cassazione con un'interpretazione alternativa dei medesimi elementi se il giudice di merito ha fornito una spiegazione coerente e logica del quadro indiziario.
- Intercettazioni e conversazioni, specie se contestualizzate e integrate da condotte (es. gestione luoghi di stoccaggio, verifica denaro/qualità, rapporti con altri sodali), possono costituire elementi idonei a fondare la sussistenza dei gravi indizi di partecipazione associativa, anche in assenza di molteplici episodi distinti.
- La mera deduzione che un rapporto sia 'occasionale' non è sufficiente se emergono elementi che evidenziano rapporti di fiducia e compiti ripetuti attribuiti dal vertice del sodalizio.
- Ricorsi in cassazione che si risolvono in una censura del merito (diversa valorizzazione delle risultanze) possono essere dichiarati inammissibili; ciò comporta rischio di condanna alle spese e alla cassa delle ammende.
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