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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06327/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, ritenuto responsabile in primo e in secondo grado della violazione delle prescrizioni imposte dalla misura, per non aver portato con sé né esibito la carta precettiva e per essersi allontanato dalla propria abitazione in orario serale oltre le ore 20.00. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: la mancata rivalutazione della pericolosità del prevenuto dopo un periodo di detenzione; la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; e la erronea applicazione della recidiva. La Corte ha ritenuto i motivi generici e meramente confutativi, osservando che non risultava né era dedotto che la detenzione fosse stata superiore a due anni, che comunque vi era stata una rinnovata valutazione della pericolosità alla data indicata, che l'esclusione della particolare tenuità era sorretta dal casellario giudiziale e dall'abitualità della condotta, e che il diniego delle attenuanti generiche e il riconoscimento della recidiva erano adeguatamente motivati con riferimento alle concrete modalità del fatto e ai precedenti specifici.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata così confermata la decisione di merito che aveva affermato la responsabilità per la violazione della misura di prevenzione.

Norme richiamate

  • art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Integra il reato la violazione delle prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, quali l'obbligo di non portare con sé o esibire la carta precettiva e di rispettare i limiti di movimento imposti.

  • art. 14, comma 2-ter d.lgs. n. 159 del 2011

    La rivalutazione della pericolosità dopo la detenzione non è richiesta, nel caso esaminato, in mancanza di allegazione o risultanza di una detenzione superiore a due anni; la Corte rileva inoltre che vi era comunque stata una nuova valutazione della pericolosità.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La particolare tenuità del fatto è esclusa quando la motivazione di merito valorizza l'abitualità della condotta e la concreta gravità delle violazioni, desumibili anche dal casellario giudiziale.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con motivazione specifica riferita alle modalità del fatto e ai precedenti specifici dell'imputato.

  • art. 99 cod. pen.

    Il riconoscimento della recidiva è ritenuto legittimo quando sia adeguatamente motivato in relazione ai precedenti specifici e alla concreta modalità della condotta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitino a una critica generica e confutativa della motivazione di merito, senza confrontarsi puntualmente con le argomentazioni decisive della sentenza impugnata.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando il giudice di merito accerti l'abitualità della condotta e la non modesta gravità concreta della violazione, potendo utilizzare anche i precedenti penali risultanti dal casellario.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se sorretto da una motivazione concreta, ancorata alle modalità del fatto e ai precedenti specifici dell'imputato.
  • La recidiva è adeguatamente riconosciuta quando il giudice indichi elementi specifici di reiterazione e collegamento tra i precedenti e il fatto oggetto di giudizio.
  • In tema di violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale, la sussistenza del reato è ravvisabile nella inosservanza delle prescrizioni imposte dalla misura, anche in relazione agli obblighi di esibizione della carta precettiva e di permanenza nell'abitazione nelle fasce orarie imposte.

Come è indicizzato

MaterieSorveglianza specialeCause di non punibilitàCircostanze del reato
RamiMisure di prevenzioneParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoRecidiva

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