Cassazione Penale, Sentenza n. 26695/2026 del 16/07/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato condannato per esercizio arbitrario delle proprie ragioni, minaccia/violenza e lesioni personali, in relazione a un conflitto sorto per il rilascio di un immobile dato in affitto breve. Secondo la ricostruzione accolta nei giudizi di merito, l’imputato avrebbe disattivato le utenze domestiche per indurre il rilascio dell’appartamento e avrebbe usato violenza contro una persona offesa, causandole lesioni. In appello la pena era stata rideterminata perché il reato di lesioni, essendo di competenza del giudice di pace, era stato sanzionato in modo illegale; la Corte territoriale aveva tuttavia confermato la responsabilità e negato sia la particolare tenuità del fatto sia le attenuanti generiche. Nel ricorso per cassazione la difesa deduceva: 1) violazione di legge sulla qualificazione giuridica del fatto quanto all’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sostenendo che l’impossibilità pratica di ricorrere ai rimedi civilistici per ottenere il rilascio dell’immobile escluderebbe il reato; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato assorbimento del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in quello di lesioni; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sulla pena, poiché la Corte d’appello avrebbe rideterminato la sanzione per il reato di lesioni usando criteri non corretti rispetto alla competenza del giudice di pace e alle regole sul concorso/continuazione tra reati di diversa competenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, dichiarandolo manifestamente infondato anche perché non dedotto in appello, e ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il secondo motivo, affermando che tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni e lesioni personali non opera il principio di specialità e che le lesioni integrano un reato autonomo e concorrente quando la violenza ecceda i limiti delle percosse. Ha invece accolto il terzo motivo, limitatamente al trattamento sanzionatorio del reato di lesioni volontarie di competenza del giudice di pace, rilevando che la pena era stata rideterminata senza seguire i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per il concorso o la continuazione tra reato più grave del giudice ordinario e reato satellite del giudice di pace. La sentenza impugnata è stata quindi annullata limitatamente alla pena per il reato di lesioni, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per la sola rideterminazione del trattamento sanzionatorio; nel resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sono state inoltre liquidate le spese in favore delle parti civili.
Norme richiamate
art. 606, comma 3, c.p.p.
a pena di inammissibilità
una censura non dedotta nei motivi di appello non può essere proposta per la prima volta in cassazione, se ciò è richiesto a pena di inammissibilità.
art. 131-bis c.p.
la Corte d’appello aveva escluso la causa di non punibilità per le modalità della condotta e l’intensità del dolo; tale statuizione non è stata accolta in cassazione, restando ferma nel giudizio di merito.
art. 392 c.p.
reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni considerato il più grave ai fini del trattamento sanzionatorio.
art. 393 c.p.
la violenza posta in essere nell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, se eccede i limiti delle percosse e provoca lesioni, dà luogo a un autonomo reato concorrente.
art. 582 c.p.
lesioni personali considerate reato autonomo e, nel caso concreto, di competenza del giudice di pace per la prognosi di sette giorni.
d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
si applicano le sanzioni e i criteri di conversione previsti per i reati di competenza del giudice di pace; la pena detentiva non può essere rideterminata ignorando il regime sanzionatorio speciale.
art. 58 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
la pena detentiva riferita al reato satellite del giudice di pace va convertita secondo i criteri previsti dalla disciplina speciale.
art. 52 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
indica le pene previste per i reati di competenza del giudice di pace, rilevanti per la conversione dell’aumento di pena.
art. 81 c.p.
nel concorso/continuazione la determinazione dell’aumento va compiuta tenendo conto delle regole sul reato continuato e dei limiti edittali applicabili.
art. 133 c.p.
i criteri commisurativi della pena devono essere utilizzati anche nella scelta della pena da applicare al reato satellite di competenza del giudice di pace.
Massime di principio
- La censura proposta per la prima volta in cassazione è inammissibile quando avrebbe dovuto essere dedotta con l’appello, specie se la legge processuale ne prevede l’inammissibilità.
- Nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la violenza che oltrepassi i limiti delle percosse e provochi lesioni non assorbe il reato di lesioni, ma integra un autonomo titolo di reato concorrente.
- La valutazione della responsabilità fondata su testimonianze della persona offesa, riscontri documentali e altri elementi probatori, se logicamente argomentata nei giudizi di merito, è tendenzialmente insindacabile in sede di legittimità.
- Quando nel medesimo fatto concorrono un reato più grave di competenza del giudice ordinario e un reato satellite di competenza del giudice di pace, l’aumento di pena non può essere effettuato come se entrambi fossero soggetti al medesimo regime sanzionatorio, ma deve rispettare la natura della pena prevista per il reato satellite e le regole di conversione della disciplina speciale.
- In caso di lesioni di competenza del giudice di pace inserite in continuazione con un reato del giudice ordinario, la rideterminazione della pena deve avvenire seguendo i parametri del d.lgs. n. 274/2000 e i criteri commisurativi dell’art. 133 c.p., pena l’illegalità del trattamento sanzionatorio.
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