Cassazione Penale, Ordinanza n. 15753/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello che ha confermato la condanna per detenzione di due carabine ad aria compressa prive di matricola, modificate e idonee a sviluppare un'energia cinetica superiore a 7,5 joule. Con il primo motivo deduce l'insussistenza dell'offensività della condotta, sostenendo che le armi non sarebbero state effettivamente destinate a fini lesivi o minatori. Con il secondo motivo contesta la risposta della Corte di appello ai motivi di gravame. Con il terzo motivo chiede la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 3 l. n. 110/1975, assumendo che si tratti di alterazione di arma, e invoca l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., lamentando che la Corte territoriale avrebbe trascurato la ridotta offensività della condotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non scrutinabili in sede di legittimità le censure sull'offensività e sulla valutazione del materiale probatorio, perché la Corte di appello aveva correttamente valorizzato la detenzione di due armi clandestine, prive di matricola, modificate e oggettivamente offensive. Ha inoltre ritenuto corretta la qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 23, comma 3, l. n. 110/1975, escludendo la configurabilità dell'alterazione di arma ex art. 3 della stessa legge, poiché la modifica riguardava un oggetto già qualificabile come arma da sparo. Infine, ha reputato adeguatamente esclusa la particolare tenuità del fatto in ragione del concreto coefficiente di offensività, della pluralità delle armi e dei precedenti penali dell'imputato. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 3 l. 18 aprile 1975, n. 110
Il reato di alterazione dell'arma è configurabile solo quando la modificazione sia eseguita su uno strumento già qualificabile come arma da fuoco e sia volta a incrementarne l'offensività o a agevolarne l'uso, il porto o l'occultamento; non quando l'intervento riguardi un oggetto che, per effetto delle modifiche, diventi idoneo allo sparo e all'offesa.
art. 23, comma 3, l. 18 aprile 1975, n. 110
La detenzione di un oggetto che costituisce, per le sue potenzialità offensive, un'arma comune da sparo e che sia privo di matricola integra la fattispecie di arma clandestina.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto va esclusa quando la condotta presenti un concreto coefficiente di offensività elevato, anche per la pluralità delle armi detenute e per i precedenti dell'agente.
art. 133, comma 1, c.p.
La valutazione della particolare tenuità richiede l'esame complessivo di modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che mirano solo a una nuova valutazione del fatto, dell'offensività concreta o delle risultanze istruttorie, quando la sentenza impugnata abbia già fornito una motivazione logica e coerente.
- La riqualificazione della condotta in termini di alterazione di arma richiede che l'intervento manipolativo abbia ad oggetto un'arma già tale; se invece la modifica rende offensivo un oggetto originariamente diverso, la fattispecie applicabile è quella della detenzione dell'arma così come risultante.
- La detenzione di armi clandestine, prive di matricola e oggettivamente offensive, può escludere la particolare tenuità del fatto anche senza una motivazione espressa e autonoma, se la complessiva qualificazione della condotta rende incompatibile il riconoscimento del beneficio.
- La valutazione ex art. 131-bis c.p. deve considerare in modo congiunto modalità della condotta, grado di colpevolezza e pericolo arrecato, potendo il giudice negare il beneficio valorizzando anche la pluralità delle armi e i precedenti dell'imputato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, in assenza di cause che escludano la colpa nella determinazione dell'inammissibilità, anche al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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