Cassazione Civile, Ordinanza n. 02706/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto l'integrazione della precedente ordinanza n. 10975/2023, sia nella parte motiva sia nel dispositivo, aggiungendo l'espressa previsione della distrazione delle spese del giudizio di legittimità in favore del difensore del controricorrente che ne aveva fatto richiesta. Ha inoltre ordinato che la correzione fosse annotata sull'originale del provvedimento corretto.
Esito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Un avvocato, che aveva assistito una società in un giudizio di legittimità promosso da un ente locale e definito con ordinanza di rigetto del ricorso, ha chiesto la correzione di errore materiale dell'ordinanza della Corte di cassazione nella parte in cui, pur avendo condannato la parte soccombente al pagamento delle spese, aveva omesso di disporne la distrazione in favore del difensore del controricorrente. L'istanza mirava a inserire sia nella motivazione sia nel dispositivo il riferimento espresso alla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, sulla base della richiesta già formulata nelle memorie. La Corte ha esaminato anche il profilo procedurale, rilevando che la richiesta di correzione non poteva essere decisa inaudita altera parte e che era quindi necessario il contraddittorio, poi regolarmente instaurato. Nel merito del ricorso per correzione, è stato affermato che l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese è emendabile con il procedimento di correzione di errori materiali ex artt. 287 e 288 c.p.c., e non con ordinari mezzi di impugnazione, poiché la richiesta di distrazione non integra una domanda autonoma. È stata richiamata anche la compatibilità di tale rimedio con l'art. 93, secondo comma, c.p.c. e con l'art. 391-bis c.p.c. per le decisioni della Cassazione.
Norme richiamate
art. 288 c.p.c.
il procedimento di correzione degli errori materiali è il rimedio esperibile per integrare l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese, anche in Cassazione, e non occorre ricorrere ai mezzi ordinari di impugnazione
art. 287 c.p.c.
insieme all'art. 288 c.p.c. costituisce il rimedio per correggere l'omissione relativa alla distrazione delle spese, quando la decisione non abbia disposto su tale richiesta
art. 93, secondo comma, c.p.c.
la procedura di correzione è coerente con il meccanismo previsto per la distrazione delle spese a favore del difensore che abbia dichiarato di averne interesse
art. 391-bis c.p.c.
il rimedio della correzione degli errori materiali è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore può essere rimossa mediante il procedimento di correzione degli errori materiali, in quanto non si tratta di una domanda autonoma ma di una statuizione accessoria alla liquidazione delle spese.
- Nei provvedimenti della Corte di cassazione, la correzione dell'errore materiale può essere utilizzata anche per integrare il dispositivo con la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, purché la richiesta risulti tempestivamente formulata negli atti di causa.
- La procedura di correzione è preferibile quando consente un intervento rapido e coerente con il principio di ragionevole durata del processo, evitando l'utilizzo di impugnazioni non necessarie per un'omissione meramente materiale o integrativa.
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