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Ordinanza

Ordinanza n. 224/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) n. 01605/2026, resa tra le parti

Giustizia amministrativa202600524

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza breve del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che aveva accolto il ricorso di primo grado, nonché gli atti amministrativi impugnati relativi all’attività di ormeggio nel tratto di mare di Porto delle Genti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (amministrazioni appellanti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le amministrazioni appellanti hanno impugnato la sentenza breve del TAR che aveva accolto il ricorso proposto dai privati e dall’impresa di ormeggio, chiedendone la sospensione cautelare ai sensi dell’art. 98 c.p.a. Le questioni dedotte, comprese quelle di rito e quelle concernenti la compatibilità degli atti impugnati con il diritto dell’Unione europea, sono state ritenute di particolare complessità e bisognose di approfondimento nella fase di merito. Nel bilanciamento degli interessi, le amministrazioni hanno rappresentato l’esigenza di consentire temporaneamente lo svolgimento dell’attività dell’impresa, la quale ha dichiarato di voler realizzare e gestire soltanto un campo boe, senza pontile galleggiante né basamento in calcestruzzo sull’arenile. È stato inoltre considerato che il Comune di Lipari, con ordinanza n. 23 del 3 aprile 2026, aveva dichiarato non idoneo alla balneazione il tratto di mare di Porto delle Genti, sulla base del decreto regionale relativo alla stagione balneare 2026.

La decisione

Il CGARS ha accolto la domanda cautelare, ritenendo necessario mantenere integra la situazione in attesa della decisione di merito. La valutazione è stata compiuta sulla base di un esame sommario, proprio della fase cautelare: le questioni prospettate, incluse quelle relative al diritto dell’Unione europea e ai profili di rito, richiedono un adeguato approfondimento e non sono state definite in questa sede. Il giudice ha valorizzato, nel bilanciamento degli interessi, la limitazione volontaria dell’intervento al solo campo boe e il provvedimento comunale di non balneabilità, ritenuto dipendente dal decreto dell’Assessorato regionale della Salute e non immediatamente suscettibile di revoca o modifica. Non sono state considerate le difese fondate su documenti e provvedimenti non ritualmente prodotti in giudizio. È stata sospesa l’esecutività della sentenza appellata e l’efficacia degli atti impugnati è stata limitata al solo fine di consentire la realizzazione e gestione del campo boe fino al 30 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate; il merito sarà fissato con successivo decreto presidenziale.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base per la domanda cautelare proposta in appello e consente la sospensione dell’esecutività della sentenza appellata.

  • art. 5 d.lgs. 116/2008

    È richiamato quale fondamento della dichiarazione comunale di non idoneità alla balneazione delle zone indicate per la stagione 2026.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, quando le questioni dedotte, anche processuali e di compatibilità con il diritto dell’Unione europea, presentano particolare complessità, il giudice può rimetterne l’approfondimento alla fase di merito e adottare una misura provvisoria diretta a mantenere integra la situazione controversa.
  • Nel bilanciamento cautelare, l’autorizzazione provvisoria allo svolgimento di un’attività può essere limitata alle opere e modalità operative effettivamente dichiarate dall’interessato, escludendo interventi ulteriori o più invasivi non necessari alla continuità dell’attività.
  • La sospensione cautelare dell’esecutività di una sentenza può essere accompagnata dalla limitazione temporanea dell’efficacia degli atti impugnati, quando ciò sia necessario per consentire una specifica attività fino alla definizione del merito, senza anticiparne la decisione.
  • In sede cautelare non possono essere valutate, a sostegno delle difese, risultanze documentali o provvedimenti non ritualmente prodotti nel giudizio.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareConcessioni demaniali idriche, lacuali e portuali
RamiProcesso amministrativoDemanio e patrimonio pubblico
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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