Cassazione Civile, Ordinanza n. 01172/2024 del 11/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di intimazione fondato su una cartella di pagamento che il contribuente assumeva non validamente notificata. In primo grado il ricorso era stato accolto, ritenendosi che la notifica della cartella fosse stata eseguita secondo le forme dell'irreperibilità assoluta senza i necessari presupposti e senza le ricerche preliminari richieste. In appello la Commissione tributaria regionale ha invece riformato la decisione, ritenendo corretta la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e dell'art. 60 d.P.R. n. 600/1973. In cassazione il contribuente ha dedotto, con sei motivi, la violazione delle norme sulla notifica degli atti tributari e processuali, sostenendo in sintesi che: la notifica doveva avvenire presso il domicilio fiscale e non presso la residenza anagrafica; il domicilio fiscale era noto all'Ufficio; la CTR aveva errato nel qualificare la fattispecie come irreperibilità assoluta; mancavano comunque le ricerche e le attestazioni prescritte; la relata si basava su una dichiarazione generica di un sedicente portiere; vi era omessa considerazione di fatti decisivi, tra cui la circostanza che il contribuente avesse uno studio notarile nel medesimo Comune di Roma.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo e il quarto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha affermato che, in tema di notifica della cartella esattoriale, prima di ricorrere al rito dell'irreperibilità assoluta ex art. 60, lett. e), d.P.R. n. 600/1973, il notificatore deve svolgere ricerche nel Comune del domicilio fiscale per verificare se il destinatario sia davvero irreperibile in senso assoluto e non soltanto relativamente. La CTR non si è attenuta a tale principio, avendo ritenuto sufficiente la sola indicazione del trasferimento resa da un soggetto qualificatosi portiere, senza verifiche ulteriori sulla effettiva destinazione del trasferimento e senza considerare il fatto, decisivo e controverso, che il contribuente aveva il proprio studio nel medesimo Comune. La Cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente. Ha compensato le spese dei gradi di merito e ha condannato la controricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per denunciare la violazione di norme di diritto in tema di notificazione degli atti tributari e processuali.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato invocato per denunciare un vizio di nullità della sentenza per violazione delle regole di notificazione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È stato invocato per omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato nel combinato disposto con l'art. 60 d.P.R. n. 600/1973 come base normativa della notificazione della cartella esattoriale.
art. 60, primo comma, lett. c), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'illegittimità della notificazione eseguita presso indirizzo diverso dal domicilio fiscale.
art. 60, primo comma, lett. e), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La Corte ribadisce che la notificazione ai sensi di questa norma presuppone, prima del ricorso al rito dell'irreperibilità assoluta, ricerche nel Comune del domicilio fiscale idonee a verificare che il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda in quel Comune.
art. 139 c.p.c.
Richiamato per distinguere le modalità di notificazione nella ipotesi di irreperibilità relativa e per censurare la mancata applicazione delle relative formalità.
art. 140 c.p.c.
Usato nella sentenza impugnata per qualificare la fattispecie come irreperibilità relativa; la Cassazione chiarisce che non era sufficiente la semplice indicazione del trasferimento senza le ricerche richieste per l'irreperibilità assoluta.
art. 143 c.p.c.
È richiamato come modello dell'irreperibilità assoluta; la Corte precisa che, per gli atti tributari, il relativo meccanismo richiede comunque gli accertamenti preliminari previsti dalla disciplina speciale.
art. 6 L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dal ricorrente in relazione alla corretta individuazione del domicilio fiscale del contribuente.
art. 8 L. 20 novembre 1982, n. 890
Richiamato in relazione alla disciplina della notificazione postale e agli adempimenti connessi.
art. 9, comma 1, L. 20 novembre 1982, n. 890
Invocato per sostenere la necessità di specifiche attestazioni sulle ricerche svolte dal notificatore.
art. 7, comma 3, L. 20 novembre 1982, n. 890
Richiamato in via subordinata per contestare la validità della notificazione eseguita presso la residenza anziché presso il domicilio fiscale.
art. 484 c.p.c.
La Corte lo richiama per affermare che, non essendo necessari ulteriori accertamenti, può decidere la causa nel merito dopo la cassazione.
Massime di principio
- Nella notificazione della cartella esattoriale occorre distinguere tra irreperibilità relativa e irreperibilità assoluta: la prima ricorre quando il destinatario è noto come residente o domiciliato nel Comune ma non viene trovato al momento della consegna; la seconda solo quando, dopo ricerche nel Comune del domicilio fiscale, risulti che il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda in quel Comune.
- Prima di utilizzare il regime della irreperibilità assoluta per la notifica degli atti impositivi, il notificatore deve compiere ricerche idonee nel Comune del domicilio fiscale e deve potersi evincere chiaramente dalla relata che tali ricerche sono state effettivamente svolte e riferite proprio alla notifica in esame.
- La mera dichiarazione di un vicino, portiere o terzo che il destinatario si sia "trasferito" non basta, da sola, a dimostrare l'irreperibilità assoluta, se non è accompagnata da ulteriori verifiche atte a chiarire se il trasferimento sia avvenuto all'interno dello stesso Comune o altrove.
- Quando il giudice di merito qualifica erroneamente la fattispecie notificatoria e omette di esaminare un fatto decisivo e controverso sulla concreta ubicazione del domicilio fiscale o dello studio del contribuente, la sentenza incorre in violazione di legge e/o omesso esame censurabili in cassazione.
- Se la Corte di cassazione accoglie il ricorso e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidere la causa nel merito, accogliendo o respingendo l'originario ricorso introduttivo.
- rami
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