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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15398/2024 del 12/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Prencipe impugna l'ordinanza che ha confermato la misura cautelare più grave nei suoi confronti, contestando: 1) la erronea configurabilità dell'aggravante in relazione sia all'agevolazione che al metodo mafioso; 2) il difetto di motivazione e l'errata applicazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 quanto al perimetro temporale della partecipazione associativa, sostenendo che la sua partecipazione era cessata nel novembre 2018 in seguito all'arresto dei capi dell'organizzazione; 3) il vizio di motivazione in ordine all'attualità delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura, dato il tempo intercorso dalle ultime condotte (marzo 2018), l'assenza di precedenti specifici e il modesto apporto funzionale attribuitogli.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato solo sul profilo dell'attualità delle esigenze cautelari: ha censurato la motivazione del Tribunale per non aver valutato adeguatamente il lungo intervallo temporale privo di condotte successive (ultime azioni contestate marzo 2018) e per non aver fornito elementi specifici a dimostrazione della perdurante attualità del rischio. Ha invece dichiarato inammissibili le censure sull'aggravante ex art. 416-bis e quelle che introducevano fatti non previamente dedotti in sede di riesame. Conseguentemente la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Bari per nuovo giudizio ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990 (art. 74)

    Disciplina le associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti; la mera partecipazione a tale sodalizio integra la presunzione cautelare di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ma la sussistenza delle esigenze cautelari richiede valutazione dell'attualità in presenza di un rilevante arco temporale senza condotte successive

  • codice penale (art. 416‑bis)

    Aggravante per metodo mafioso; la Corte ha ritenuto la questione sull'aggravante inammissibile per carenza di interesse quando la sua esclusione non produce effetti immediati o concreti sulla misura cautelare

  • codice di procedura penale (art. 275, comma 3)

    Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per taluni reati; la giurisprudenza impone che il giudice valuti espressamente l'effetto del tempo trascorso e l'assenza di condotte successive come elementi idonei a escludere le esigenze cautelari

  • legge 16 aprile 2015, n. 47

    Riforma richiamata come criterio che richiede un'interpretazione costituzionalmente orientata della presunzione cautelare, valorizzando la considerazione del tempo trascorso e della mancanza di condotte recenti

  • codice di procedura penale (art. 309, comma 7)

    Norma che autorizza la Corte a rinviare al giudice competente per un nuovo esame della misura cautelare quando trova vizi nella motivazione o nella valutazione delle esigenze cautelari

Massime di principio

  • La contestazione dell'aggravante (per es. 416‑bis) in sede di impugnazione di misure cautelari può essere dichiarata inammissibile se la sua esclusione non influisce concretamente sulla misura; il ricorrente deve dimostrare utilità immediata dalla rimozione dell'aggravante
  • Il tempo trascorso dalle ultime condotte è un elemento decisivo: in presenza di un arco temporale rilevante privo di nuovi fatti sintomatici di pericolosità, il giudice deve valutare esplicitamente se la presunzione di esigenze cautelari permane
  • Per i reati disciplinati dall'art. 74 d.P.R. 309/1990 la sussistenza delle esigenze cautelari non si desume automaticamente dalla natura associativa, ma richiede elementi specifici che attestino l'attualità dell'attività del sodalizio o della pericolosità individuale
  • Non è ammessa in Cassazione una revisione di fatto basata su elementi non previamente dedotti o discussi nelle fasi cautelari anteriori (esame in riesame); introdurre nuovi rilievi solo in Cassazione può comportare l'inammissibilità della censura
  • Se il giudice della cognizione non ha fornito una motivazione specifica sul profilo della attualità delle esigenze cautelari, la Corte di legittimità può annullare e rinviare per un nuovo giudizio, con possibile riesame dell'adeguatezza della misura
  • La difesa che invoca cessazione della partecipazione associativa deve fornire elementi cronologici e fattuali chiari; il giudice deve confrontare tali elementi con la prova della perdurante attività associativa per decidere sulla misura

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