Sentenza del 25/10/2017 n. 6044 - Comm. Trib. Prov. Milano
Riscossione in pendenza di giudizio - Soccombenza in appello del contribuente vittorioso in primo grado - Sanzione art. 13 d.lgs 471/1997 - Non applicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva versato l'imposta richiesta in pendenza di giudizio e comunque entro il termine per proporre ricorso. Dopo aver ottenuto una pronuncia favorevole in primo grado, aveva ricevuto il rimborso delle somme versate in via provvisoria. Successivamente, risultando soccombente in appello, l'Amministrazione aveva preteso anche la sanzione del 30% prevista dall'art. 13 del d.lgs. 471/1997, sostenendo l'omesso o tardivo versamento del tributo.
La decisione
La sanzione non è applicabile. L'art. 13 del d.lgs. 471/1997 sanziona il mancato versamento entro le scadenze previste quando il contribuente non propone ricorso oppure quando il ricorso viene respinto. Nel caso esaminato, il versamento era stato effettuato tempestivamente durante la pendenza del giudizio; il successivo rimborso, ottenuto in ragione della vittoria in primo grado, non trasforma il pagamento originario in un omesso versamento sanzionabile dopo la soccombenza in appello. Il contribuente è quindi risultato vittorioso sulla contestazione della sanzione.
Norme richiamate
Art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
Sanzione del 30% per il mancato o tardivo versamento di tributi o di una loro frazione
La disposizione riguarda il mancato versamento entro le scadenze predeterminate, in particolare quando non sia stato proposto ricorso o quando il ricorso sia stato respinto. Non si applica quando il contribuente abbia già effettuato il versamento in pendenza di giudizio e il rimborso sia stato conseguenza della vittoria in primo grado.
Massime di principio
- Il pagamento tempestivo effettuato durante la pendenza del giudizio conserva rilevanza ai fini sanzionatori anche se, dopo una successiva riforma della decisione favorevole, il contribuente torna obbligato a pagare il tributo.
- Il rimborso di una somma versata in via provvisoria, disposto dopo una sentenza favorevole, non equivale automaticamente a un omesso versamento originario.
- La sanzione per omesso o tardivo versamento richiede una violazione effettiva delle scadenze di pagamento; non può essere applicata soltanto perché il contribuente è risultato soccombente in un grado successivo di giudizio.
- In situazioni analoghe occorre distinguere tra l'obbligo di versare nuovamente il tributo, eventualmente sorto dopo la decisione definitiva, e la sanzionabilità del versamento originario: il primo può sussistere, mentre la seconda non è automatica.
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