Cassazione Penale, Sentenza n. 40310/2022 del 25/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'imputata impugnava la sentenza di condanna per il delitto di lesioni (guaribili in 15 giorni) sollevando due motivi: 1) violazione di norme processuali (art. 606 lett. c) c.p.p.) per presunta incertezza sulla data di presentazione della querela, sostenendo la mancata prova della tempestività e la non corrispondenza tra la data dell'atto di querela (13/7/2016) e la ratifica (25/7/2016), nonché la presenza di più atti di querela della persona offesa; 2) violazione dell'art. 582 c.p. e dell'art. 192 c.p.p., deducendo un vizio nella valutazione probatoria del giudice di pace che avrebbe considerato solo le testimonianze a carico ignorando testimonianze favorevoli (in particolare la testimonianza di Nobile) e contestando il ragionamento probatorio operato in giudizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che l'eccezione di tardività della querela fosse formulata in termini generici e che l'onere di provare l'intempestività grava sul querelato; inoltre la Corte d'appello aveva chiarito che l'atto del 13 luglio necessitava di ratifica avvenuta il 25 luglio mentre altre denunce-querela erano già state formalizzate. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che le censure fossero, di fatto, una critica alla motivazione e alla valutazione delle prove, materia non sindacabile in Cassazione per le pronunce di appello sulla competenza del giudice di pace alla luce delle limitazioni introdotte (art. 606, comma 2-bis c.p.p. e 39 d.lgs. n. 274/2000). Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in euro 1.710,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p. (lett. c) e comma 2-bis)
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che le censure sulla valutazione della prova e sulla motivazione non sono ammissibili nella parte relativa alle sentenze di appello rese sul giudice di pace (limiti all'impugnazione per vizio della motivazione).
art. 582 c.p.
Norma incriminatrice relativa al delitto di lesioni personali; il reato contestato alla ricorrente era valutato coerentemente dai giudici di merito e non oggetto di sindacato in Cassazione in questa sede.
art. 192 c.p.p.
Rinvocato dalla difesa in relazione alla valutazione delle prove; la Corte ha trattato la doglianza come critica alla motivazione e non come vera questione di diritto procedurale, ritenendola quindi inammissibile.
art. 83, comma 12-ter, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. con L. 24 aprile 2020, n. 27)
requisitoria scritta ai sensi dell'art. 83, comma 12-ter, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27
Norma formale richiamata per motivare l'uso di una requisitoria scritta da parte del Pubblico Ministero davanti alla Corte di Cassazione nelle mutate condizioni procedurali (richiami processuali formali).
d.lgs. n. 274/2000 (art. 39 e 39-bis)
Introduce limitazioni all'impugnazione in Cassazione delle sentenze di appello per reati di competenza del giudice di pace; la Corte ha applicato tali limiti per escludere il sindacato sul mero vizio della motivazione e sulla rivalutazione delle prove.
Giurisprudenza: Sez. 5, Sentenza n. 13335/2013 e Sez. 1, Sentenza n. 7333/2008
Principio richiamato secondo cui l'onere della prova dell'intempestività della querela grava su chi la allega (il querelato) e che l'incertezza circa la tempestività va risolta a favore del querelante; non sono sufficienti mere supposizioni per dimostrare la tardività.
Giurisprudenza: Sez. 5, Sentenza n. 22854/2019
Conferma che avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non è possibile proporre ricorso per cassazione per mero vizio della motivazione, in linea con le limitazioni normative richiamate.
Massime di principio
- L'onere di provare l'intempestività della querela grava su chi la deduce (di regola il querelato): se manca prova rigorosa della tardività, l'incertezza va risolta in favore del querelante.
- Quando la censura è diretta alla valutazione delle testimonianze o al confronto probatorio operato dal giudice di merito, in casi originati davanti al giudice di pace la Corte di Cassazione limita il proprio sindacato: non è ammesso il ricorso per la mera critica della motivazione o per la rivalutazione del materiale probatorio.
- Per contestare la tempestività di una querela è necessario fornire elementi probatori precisi e non affidarsi a semplici deduzioni o presunzioni: occorre documentazione chiara sugli atti e sulle date effettive di presentazione e ratifica.
- Se si vuole impugnare una decisione per vizio di diritto (anziché per mera motivazione), la censura deve essere formulata su profili normativi o procedurali ben identificati, non sulla diversa interpretazione dei fatti o delle testimonianze.
- In sede di pianificazione difensiva, valutare sempre il rischio delle spese e delle sanzioni: la dichiarazione di inammissibilità può comportare condanne alle spese e sanzioni economiche (es. versamento alla cassa ammende).
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