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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36741/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il motivo non specifico e meramente ripetitivo di doglianze già esaminate e respinte in appello, quindi inidoneo a svolgere una critica argomentata della decisione impugnata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (null)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna di primo grado per violenza privata, lesioni e danneggiamento. Il solo motivo dedotto denunciava violazione di legge per l'omessa sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo si limitava a riprodurre censure già formulate in appello e già disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva fondato il diniego sulla presenza di plurimi precedenti penali specifici e sulla commissione di reati durante il periodo di affidamento in prova ai servizi sociali.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. 274/2000

    Richiamato solo indirettamente dal riferimento alla sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità; la Corte non entra nel merito dei presupposti applicativi, limitandosi a rilevare l'inammissibilità della censura.

  • art. 591 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità è motivata dalla mancanza di specificità del motivo di ricorso, che si traduce in una mera reiterazione di doglianze già respinte in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre pedissequamente i motivi già dedotti in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La censura che non assolve alla funzione di critica argomentata della decisione di merito è solo apparente e, come tale, non soddisfa il requisito di specificità del motivo di ricorso.
  • Il diniego della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità può essere sorretto, in sede di merito, da elementi ostativi quali precedenti specifici e la commissione di nuovi reati durante il periodo di affidamento in prova; tali valutazioni, se non specificamente censurate, non sono utilmente sindacabili in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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