Sentenza del 12/10/2020 n. 2942 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Varie - Iresa - art. 13, comma 15 bis. d.l. 145/2013 - Definizione della misura dell'imposta - Decorrenza.(prima massima) Varie - Iresa - Applicazione del diritto interno - Dir. CE 30/2002 - Non self-executing - Vincolo di scopo - Discrezionalità. (seconda massima) Varie - Iresa - Distinzione tra tassa e imposta - Violazione degli artt. 3, 53, 119 comma 2 Costituzione - Non sussiste. (terza massima)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
i ricorrenti contestavano: 1) la decorrenza e l'ambito di applicazione dell'art. 13, comma 15‑bis del d.l. 145/2013 richiamato dalla legge regionale per determinare la misura dell'Iresa (suscitando profili di retroattività/efficacia); 2) la pretesa invocazione della direttiva comunitaria 2002/30/CE come norma direttamente applicabile o vincolante per il legislatore regionale e quindi come base per escludere o limitare l'imposizione; 3) la qualificazione dell'Iresa come imposta (anziché tassa/corrispettivo) e la presunta violazione degli artt. 3, 53 e 119 comma 2 Cost. per disparità di trattamento e carico non conforme ai principi costituzionali.
La decisione
il giudice ha rigettato le censure: 1) ha chiarito che la norma statale richiamata (art. 13, comma 15‑bis d.l. 145/2013, entrata in vigore nel 2014) produce effetti a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, per cui la determinazione della misura dell'Iresa opera da quell'anno; 2) ha rilevato che la direttiva 2002/30/CE non è direttamente applicabile nel nostro ordinamento perché già attuata da disposizioni statali (l. 342/2000 e d.lgs. 13/2005), quindi non sussiste un obbligo per il giudice nazionale di disapplicare il diritto interno sulla base della direttiva, e inoltre il legislatore regionale gode di discrezionalità rispetto al “vincolo di scopo” indicato a livello nazionale (richiamo agli artt. 117.3 e 119 Cost.); 3) ha ritenuto infondata la censura costituzionale: l'Iresa costituisce imposta che può gravare su diversi soggetti e non configura una tassa vincolata a corrispettività, per cui non risulta violato il principio di capacità contributiva né il riparto di competenze.
Norme richiamate
art. 13, comma 15‑bis, d.l. 145/2013
norma statale che disciplina la determinazione della misura dell'Iresa; la sua efficacia operativa è stata ritenuta applicabile a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 (data di entrata in vigore delle disposizioni richiamate)
Direttiva 2002/30/CE
non è stata considerata direttamente applicabile nel sistema italiano perché è stata già attuata mediante norme statali; pertanto non produceva effetto diretto tale da consentire la disapplicazione automatica del diritto interno
legge 342/2000
norma statale di attuazione/attuativa della disciplina comunitaria in materia di aeroporti e rumore, segno che la direttiva è stata recepita e quindi non self‑executing
d.lgs. 13/2005
ulteriore intervento normativo statale di attuazione della direttiva; conferma la presenza di disciplina interna che assorbe la direttiva
artt. 117 comma 3 e 119 Cost.
richiamati per affermare la discrezionalità delle regioni nella materia tributaria nell'ambito delle competenze regionali e per escludere un vincolo di scopo assoluto che impedisca al legislatore regionale di adottare misure diverse da quelle prospettate a livello nazionale
artt. 3, 53, 119 comma 2 Cost.
invocati dai ricorrenti per contestare la presunta violazione dei principi di uguaglianza, capacità contributiva e riparto di competenze; la sentenza conclude che non sussiste violazione in quanto l'Iresa è qualificata come imposta e può gravare su vari soggetti senza vincolo di corrispettività
l.r. 11/2015 art. 5 comma 6
norma regionale che recepisce/applica la disciplina sull'Iresa conformemente al richiamo alle norme statali; la Corte ha ritenuto legittimo l'uso del rinvio alla disciplina statale operante dal 2014
Massime di principio
- Se una direttiva UE è già stata recepita mediante norme statali, essa non è in genere invocabile come fonte direttamente applicabile per disapplicare il diritto interno; il giudice deve verificare l'esistenza di disciplina nazionale di attuazione.
- La decorrenza di effetti di una norma tributaria richiamata da una legge regionale va valutata rispetto alla data di entrata in vigore della norma statale cui si rinvia: se quest'ultima è operativa solo da un certo esercizio finanziario, gli effetti decorrono da tale esercizio.
- Il legislatore regionale gode di discrezionalità nella definizione di tributi regionali entro i limiti costituzionali e di competenza; il richiamo a un 'vincolo di scopo' nazionale non annulla automaticamente la potestà regionale salvo specifica e chiara preclusione normativa.
- Per distinguere tra tassa (corrispettivo) e imposta conta l'assenza o presenza di nesso di corrispettività con un servizio: quando manca la correlazione diretta tra prelievo e prestazione pubblica, si è in presenza di imposta e non di tassa, con conseguente diversa verifica di eventuali profili costituzionali.
- Le censure fondate su presunte disparità di trattamento o violazioni del principio di capacità contributiva richiedono la dimostrazione che il tributo colpisca ingiustificatamente categorie differenziate rispetto a criteri ragionevoli; una normativa che colpisce più soggetti non è automaticamente incostituzionale.
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