Cassazione Penale, Ordinanza n. 28226/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva rideterminato la pena. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di secondo grado non avrebbe applicato una duplice riduzione della pena in ragione del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, c.p. e delle circostanze attenuanti generiche. Secondo il ricorrente, la diminuzione sarebbe stata solo pari a un terzo e non adeguatamente riferita a entrambe le circostanze attenuanti. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché dal provvedimento impugnato risultava che la Corte di appello aveva effettivamente ridotto la pena base tenendo conto sia delle attenuanti generiche sia dell'attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale, riconosciute in prevalenza rispetto all'aggravante contestata. Ha inoltre ribadito che la graduazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se arbitraria o illogica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione di appello sul trattamento sanzionatorio, rilevando che la riduzione di pena era stata operata tenendo conto di entrambe le attenuanti riconosciute e che la censura mirava solo a ottenere una diversa valutazione della congruità della pena, non consentita in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62, comma primo, n. 4, c.p.
richiamato quale attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale; la Corte considera che sia stata riconosciuta e valorizzata dal giudice di appello nella riduzione della pena.
art. 132 c.p.
indicato insieme all'art. 133 c.p. come parametro del potere discrezionale del giudice nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
art. 133 c.p.
richiamato quale criterio guida per la commisurazione della pena e la valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio.
cod. pen.
richiamato per il sistema delle circostanze attenuanti e aggravanti e per la disciplina della pena.
Massime di principio
- La graduazione del trattamento sanzionatorio, comprese le diminuzioni per circostanze attenuanti e gli aumenti per aggravanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti dell'arbitrarietà o dell'illogicità manifesta.
- Quando dal provvedimento impugnato risulta che il giudice di appello ha già considerato tutte le circostanze attenuanti riconosciute nella rideterminazione della pena, non è configurabile un vizio solo perché la difesa contesti l'entità numerica della diminuzione applicata.
- La censura che mira a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena è inammissibile in sede di legittimità se non denuncia un errore di diritto o un evidente vizio logico nella motivazione sulla commisurazione.
- Il giudice può riconoscere attenuanti generiche e attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale in regime di prevalenza rispetto all'aggravante contestata, incidendo sulla pena base secondo una valutazione complessiva del fatto e della personalità dell'agente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 1 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28210/2025 del 01/08/2025
- ordinanza_penale · 1 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28212/2025 del 01/08/2025
- ordinanza_penale · 1 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28214/2025 del 01/08/2025
- ordinanza_penale · 1 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28215/2025 del 01/08/2025
- ordinanza_penale · 1 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28216/2025 del 01/08/2025
- ordinanza_penale · 1 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28217/2025 del 01/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →