Sentenza n. 117/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l’esecuzione della sentenza n. 314 pubblicata in data 28 giugno 2024 emessa dal Tribunale di Sassari, sezione Lavoro, nel procedimento R.G.447/2023, notificata il 17 gennaio 2025 passata in giudicato il 18 febbraio 2025 con la quale è stato riconosciuto il diritto del ricorrente a fruire del beneficio economico denominato “Carta docente” di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, n. 314/2024, quanto al pagamento del beneficio economico della Carta docente per l’anno scolastico 2019/2020
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, n. 314 del 28 giugno 2024, passata in giudicato il 18 febbraio 2025, che aveva riconosciuto il suo diritto al beneficio economico della Carta docente per l’anno scolastico 2019/2020, nella misura di euro 500,00, oltre interessi legali ed eventuale maggior somma derivante dalla differenza tra rivalutazione e interessi, nonché alle spese di lite. Il Ministero ha liquidato le spese legali del giudizio presupposto, ma non ha eseguito la parte del giudicato relativa al pagamento del capitale riconosciuto. Il ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di mancata ottemperanza e, in via sostitutiva, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il giudicato civile era rimasto ineseguito quanto al pagamento del beneficio economico di euro 500,00, oltre agli accessori dovuti. La parziale liquidazione delle spese legali non ha comportato l’integrale esecuzione della sentenza. Il Collegio ha pertanto nominato quale commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio, assegnandogli il termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza per provvedere all’esecuzione della parte non adempiuta del giudicato. Non è stato riconosciuto alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di dipendente dell’amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie per assicurare l’esecuzione del giudicato, inclusa la nomina di un commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione sostanziale posta a fondamento del beneficio economico della Carta docente riconosciuto dalla sentenza civile presupposta.
art. 1, comma 122, l. 107/2015
Richiamato quale riferimento per le modalità di corresponsione del beneficio riconosciuto dal giudicato.
d.p.c.m. 28 novembre 2016
Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, secondo quanto previsto dalla sentenza presupposta.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è esperibile anche quando l’amministrazione abbia dato esecuzione solo parziale al giudicato: la liquidazione di una componente accessoria, quale le spese legali, non sostituisce l’adempimento della distinta obbligazione principale oggetto della pronuncia.
- Quando il giudicato riconosce al privato il diritto al pagamento di una somma e l’amministrazione non provvede spontaneamente, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta affinché esegua in via sostitutiva la parte ineseguita della decisione.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente appartenente alla stessa amministrazione debitrice, con facoltà di delega ad altro dirigente, e in tale ipotesi non è dovuto un compenso aggiuntivo per l’attività commissariale quando il soggetto è un dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa.
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