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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-802/18

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 2 aprile 2020. — Caisse pour l'avenir des enfants. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil supérieur de la sécurité sociale (Lussemburgo). — Rinvio pregiudiziale – Articolo 45 TFUE – Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 1, lettera i) – Libera circolazione dei lavoratori – Parità di trattamento – Vantaggi sociali – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 2, punto 2 – Regolamento (UE) n. 492/2011 – Articolo 7, paragrafo 2 – Assegno familiare – Nozione di “familiari” – Esclusione del figlio del coniuge di lavoratori non residenti – Differenza di trattamento rispetto al figlio del coniuge di lavoratori residenti – Giustificazione. — Causa C-802/18

Giurisprudenza europea62018CJ0802

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha qualificato l’assegno familiare lussemburghese come vantaggio sociale e, insieme, come prestazione familiare rientrante nel regolamento n. 883/2004. Ha poi ritenuto incompatibile con il diritto dell’Unione la normativa che esclude il figlio del coniuge del lavoratore frontaliero, pur in presenza di un effettivo mantenimento, mentre i minori residenti ne beneficiano. Il principio di parità di trattamento tutela anche i lavoratori frontalieri e i familiari da essi mantenuti.

Assegno familiare lussemburghese: qualificazione come vantaggio sociale e divieto di escludere il figlio del coniuge del lavoratore frontaliero quando il minore è mantenuto dal lavoratore

La questione giuridica

Se l’assegno familiare lussemburghese spettante ai lavoratori frontalieri costituisca un vantaggio sociale ai sensi dell’articolo 45 TFUE e dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011; se la nozione di familiare rilevante ai fini del regolamento n. 883/2004 debba essere integrata o prevalga rispetto a quella della direttiva 2004/38; e se sia compatibile con il diritto dell’Unione una normativa nazionale che riconosca l’assegno ai soli figli del lavoratore frontaliero, escludendo i figli del coniuge non legati da filiazione, pur se mantenuti dal lavoratore, mentre i minori residenti nel paese ne beneficiano.

Principio di diritto

Un assegno familiare riconosciuto in ragione dell’attività lavorativa svolta in uno Stato membro da un lavoratore frontaliero costituisce un vantaggio sociale ai sensi dell’articolo 45 TFUE e dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011; inoltre, una normativa nazionale che consenta ai soli lavoratori residenti di ottenere tale prestazione anche per il figlio del coniuge, ma la neghi ai lavoratori frontalieri per il medesimo minore quando essi ne assicurano il mantenimento, realizza una discriminazione indiretta fondata sulla cittadinanza e contraria al diritto dell’Unione. La Corte afferma anche che, per le prestazioni familiari coordinate dal regolamento n. 883/2004, lo Stato membro conserva la competenza a definire i familiari, ma tale competenza deve essere esercitata nel rispetto della parità di trattamento garantita dal diritto dell’Unione; pertanto, gli articoli 1, lettera i), e 67 del regolamento n. 883/2004, letti con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 e con l’articolo 2, punto 2, della direttiva 2004/38, ostano alla disposizione nazionale controversa.

Norme richiamate

  • Articolo 45 TFUE
  • Direttiva 2004/38/CE
  • Regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 1, lettera i), regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 3, paragrafo 1, lettera j), regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 67 regolamento (CE) n. 883/2004
  • Regolamento (UE) n. 492/2011
  • Articolo 7, paragrafo 2, regolamento (UE) n. 492/2011
  • Articolo 2, punto 2, direttiva 2004/38/CE
  • Direttiva 2014/54/UE

Assegno familiare lussemburghese e lavoratore frontaliero

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del conseil supérieur de la sécurité sociale del Lussemburgo, nell’ambito di una controversia tra la Caisse pour l’avenir des enfants e un lavoratore frontaliero, FV, con la moglie GW. La questione nasce dalla soppressione dell’assegno familiare per il figlio di GW, nato da una precedente relazione e non legato da filiazione a FV, dopo la riforma lussemburghese del 2016.

Fatti e procedimento principale

FV lavorava in Lussemburgo e risiedeva in Francia con GW e tre figli, uno dei quali, HY, figlio del precedente matrimonio di GW. Prima della riforma, la famiglia percepiva gli assegni familiari per tutti i figli. Dopo l’entrata in vigore della legge del 23 luglio 2016, che ha ristretto la nozione di "familiari" ai figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio o adottivi della persona, la CAE ha negato il beneficio per HY.

Il Conseil arbitral de la sécurité sociale aveva accolto il ricorso di FV, ritenendo la disciplina contraria alla parità di trattamento dei lavoratori frontalieri. La CAE ha quindi appellato dinanzi al giudice del rinvio, il quale ha sottoposto tre questioni pregiudiziali alla Corte.

Normativa UE rilevante

La Corte ha esaminato in particolare:

  • l’articolo 45 TFUE, sulla libera circolazione dei lavoratori e la parità di trattamento;
  • l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011, relativo agli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali;
  • l’articolo 1, lettera i), e l’articolo 67 del regolamento (CE) n. 883/2004, sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e sulle prestazioni familiari;
  • l’articolo 2, punto 2, della direttiva 2004/38/CE, sulla nozione di "familiare".

Prima questione: l’assegno familiare è un vantaggio sociale?

La Corte ricorda che la nozione di "vantaggio sociale" dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 va interpretata ampiamente e comprende tutti i vantaggi generalmente attribuiti ai lavoratori nazionali, anche se non direttamente collegati al contratto di lavoro, purché idonei a facilitare la mobilità e l’integrazione nello Stato membro ospitante.

Nel caso di specie, l’assegno familiare lussemburghese è connesso all’attività lavorativa svolta da FV in Lussemburgo ed era stato inizialmente concesso proprio in quanto lavoratore frontaliero soggetto alla legislazione lussemburghese. La Corte conclude quindi che tale assegno costituisce un vantaggio sociale ai sensi dell’articolo 45 TFUE e dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011.

Seconda e terza questione: nozione di familiare e disparità di trattamento

La Corte esamina poi se la normativa lussemburghese sia compatibile con il diritto dell’Unione nella parte in cui limita l’assegno ai soli figli del lavoratore frontaliero, escludendo i figli del coniuge non legati da filiazione.

Natura della prestazione e ambito del regolamento n. 883/2004

La Corte qualifica l’assegno familiare come prestazione di sicurezza sociale e, più precisamente, come prestazione familiare ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera j), del regolamento n. 883/2004. La prestazione è infatti concessa automaticamente sulla base di criteri legali e mira a compensare gli oneri familiari, contribuendo al bilancio familiare per alleviare il mantenimento dei figli.

La Corte osserva inoltre che FV rientra nell’ambito personale del regolamento n. 883/2004, perché è un cittadino di uno Stato membro soggetto alla legislazione di uno Stato membro e con familiari interessati dalla prestazione.

Competenza degli Stati membri sulla nozione di familiare

Richiamando l’articolo 1, lettera i), del regolamento n. 883/2004 e la sentenza Trapkowski, la Corte afferma che gli Stati membri mantengono la competenza a definire i familiari ai fini delle prestazioni familiari. Tuttavia, tale competenza deve essere esercitata nel rispetto del diritto dell’Unione, in particolare delle norme sulla libera circolazione dei lavoratori e sulla parità di trattamento.

Interpretazione congiunta con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 e con la direttiva 2004/38

La Corte richiama la giurisprudenza Depesme, secondo cui il figlio del coniuge o del partner del lavoratore frontaliero può rientrare nella nozione di familiare, se il lavoratore provvede al suo mantenimento. La nozione di familiare rilevante coincide con quella dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 2004/38, inclusiva dei discendenti del coniuge.

Nel caso concreto, risulta che HY vive con FV e GW e che il padre biologico non versa alimenti; spetta comunque al giudice nazionale verificare il fatto del mantenimento. Se tale mantenimento è provato, l’esclusione normativa del minore configura una disparità di trattamento.

Discriminazione indiretta e giustificazione

La Corte osserva che, nella disciplina lussemburghese, tutti i minori residenti nel paese hanno diritto all’assegno, mentre i lavoratori non residenti possono ottenerlo solo per i figli con legame di filiazione. Poiché i non residenti sono più frequentemente cittadini di altri Stati membri, la differenza fondata sulla residenza integra una discriminazione indiretta fondata sulla cittadinanza.

La Corte respinge le giustificazioni prospettate:

  • l’obiettivo di riconoscere un "diritto personale del minore" non è coerente, perché per i non residenti il diritto è in realtà riconosciuto al lavoratore per i familiari definiti dalla legge, e non personalmente al minore;
  • la tutela dell’amministrazione contro un presunto onere eccessivo derivante dall’esportazione delle prestazioni non giustifica la misura, perché il legislatore lussemburghese ha già adottato una nozione ampia di beneficiari per i figli con legame di filiazione e perché l’obiettivo potrebbe essere perseguito con misure meno discriminatorie.

Dispositivo

La Corte dichiara che:

  • l’articolo 45 TFUE e l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 devono essere interpretati nel senso che l’assegno familiare connesso all’attività di un lavoratore frontaliero costituisce un vantaggio sociale;
  • l’articolo 1, lettera i), e l’articolo 67 del regolamento n. 883/2004, letti con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 e con l’articolo 2, punto 2, della direttiva 2004/38, ostano a una normativa nazionale che riconosce l’assegno ai soli figli del lavoratore frontaliero, escludendo i figli del coniuge non legati da filiazione, pur in presenza di mantenimento, mentre tutti i minori residenti ne beneficiano.

Principi ricavabili

La pronuncia ribadisce che i familiari del lavoratore frontaliero sono beneficiari indiretti della parità di trattamento garantita dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011. Inoltre, conferma che la competenza nazionale nel definire i familiari nell’ambito delle prestazioni familiari non può tradursi in una restrizione discriminatoria della libera circolazione dei lavoratori.

Come è indicizzato

Materielibera circolazione dei lavoratoriprestazioni familiariparità di trattamentodiscriminazione indirettaprevidenza sociale dei lavoratori migranti

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