Sentenza n. 684/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 1399 del 26 aprile 2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sez. II, n. 1399 del 26 aprile 2023, che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza dirigenziale del 23 novembre 2018 di demolizione di una sopraelevazione di circa 20 mq
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La proprietaria aveva impugnato l’ordinanza comunale che le ingiungeva di demolire una sopraelevazione di circa 20 mq, realizzata sul tetto di copertura del secondo piano di un immobile di tre piani. Aveva sostenuto che il manufatto esisteva da epoca risalente, documentata anche da rilievi aerofotogrammetrici del 1955 e 1956, e che era stato realizzato prima del 1967, quando per la specifica area non sarebbe stato necessario un titolo edilizio. In primo grado aveva dedotto omessa partecipazione procedimentale, difetto di istruttoria e difetto di motivazione, contestando l’accertamento dell’abusività e l’epoca di costruzione. Dopo il rigetto del TAR, ha riproposto in appello le censure, insistendo sull’epoca risalente dell’opera e sulla carenza degli accertamenti comunali.
La decisione
Il CGARS ha accolto l’appello sul motivo assorbente relativo al difetto di istruttoria e ha riformato la sentenza del TAR, annullando l’ordinanza di demolizione, fatti salvi eventuali successivi provvedimenti dell’Amministrazione. La verificazione disposta in appello non ha potuto determinare con certezza la data di realizzazione, ma ha ritenuto presumibile un’origine antecedente al 1967, anche sulla base della tipologia costruttiva, dei materiali e dello stato di conservazione. Il Comune non ha contestato tali conclusioni. Il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione aveva qualificato l’opera come abusiva senza accertarne previamente e adeguatamente l’effettiva epoca di realizzazione e senza considerare gli elementi che potevano collocarla in un periodo in cui non era richiesto il titolo edilizio. Pur spettando normalmente al proprietario provare la risalenza del manufatto, la proprietaria aveva tempestivamente contestato l’epoca e prodotto elementi documentali, poi corroborati dalla verificazione. La censura di omessa comunicazione di avvio è stata riferita nel ragionamento, ma non ha costituito la ragione decisoria. Spese del doppio grado compensate; le spese della verificazione sono state poste a carico del Comune soccombente.
Norme richiamate
art. 33 d.P.R. 380/2001
Dalla lettura dell’ordinanza di demolizione si evince che alla proprietaria dell’immobile si contesta di avere “realizzato”, nel tetto di copertura del secondo piano della palazzina, la predetta sopraelevazione in assenza di necessario permesso di costruire, trovando nella specie pertanto applicazione la previsione dell’art. 33 del d.P.R. n. 380 del 2001.
La disposizione è indicata come disciplina applicabile all’ingiunzione di demolizione della sopraelevazione contestata come realizzata in assenza di permesso di costruire; l’annullamento è tuttavia fondato sulla carenza degli accertamenti comunali sull’epoca di realizzazione.
art. 7 l. 241/1990
ma nel caso di specie la destinataria dell’ordinanza di demolizione (che non ha ricevuto alcuna comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241 del 1990), con il ricorso di primo grado, ha tempestivamente contestato l’epoca di realizzazione e fornito elementi documentali, quali le aerofotogrammetrie, a sostegno della propria tesi.
Il Collegio considera la mancata comunicazione di avvio insieme alla tempestiva contestazione dell’epoca e agli elementi documentali, ma non la individua come autonoma ragione di annullamento: la ratio decisoria è il difetto di istruttoria sull’epoca del manufatto.
Massime di principio
- Nel giudizio contro un’ordinanza di demolizione, quando il destinatario contesti tempestivamente l’epoca di realizzazione e produca elementi documentali a sostegno della risalenza dell’opera, l’amministrazione deve svolgere un accertamento adeguato sull’epoca del manufatto prima di qualificarlo come abusivo per mancanza del titolo edilizio.
- L’onere normalmente gravante sul proprietario di dimostrare che il manufatto è stato realizzato prima della legge ponte del 1967 non esclude che, in presenza di elementi documentali e tecnici pertinenti, l’amministrazione debba considerarli e istruire adeguatamente la contestazione sull’epoca dell’opera.
- La verificazione che, pur senza individuare con certezza la data di realizzazione, indichi come presumibile un’epoca antecedente al 1967 sulla base di tipologia costruttiva, materiali e stato di conservazione può corroborare la censura di difetto di istruttoria, specialmente se le conclusioni tecniche non sono contestate dall’amministrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 ott 2026Sentenza n. 1987/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 20 ott 2026Sentenza n. 7639/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 20 ott 2026Sentenza n. 677/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Sentenza · 20 ott 2026Sentenza n. 678/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Sentenza · 20 ott 2026Sentenza n. 679/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Sentenza · 20 ott 2026Sentenza n. 680/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →