Cassazione Penale, Sentenza n. 4254/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna (con giudizio abbreviato e conferma in appello) per reati tributari: omessa presentazione della dichiarazione delle imposte dirette e IVA relativa al 2014 (dichiarazione omessa nel 2015) ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 74/2000 e occultamento o distruzione delle scritture contabili/documenti ai sensi dell'art. 10 d.lgs. n. 74/2000, ascritti all'imputato quale amministratore di diritto e, dopo le dimissioni, quale amministratore di fatto della SE.PI. Soc. Coop. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) vizio della motivazione e manifesta illogicità nella qualificazione come amministratore di fatto anche dopo le dimissioni; (2) mancata motivazione sulla richiesta, proposta in appello, di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di riduzione della pena per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la censura generica e inammissibile perché attacca la valutazione di merito sui fatti senza dedurre il travisamento delle prove, invadendo i limiti del sindacato di legittimità (art. 606 c.p.p., lett. e)). Sul secondo motivo ha ritenuto l'appello originario generico e non conforme al dovere di specificità imposto dall'art. 581, comma 1-bis, c.p.p. (modifiche introdotte dal d.lgs. n.150/2022), rendendo non scrutinabile la richiesta di attenuanti. Per esito processuale il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di €3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con aumento per le ragioni di gravità della inammissibilità in base all'art. 1, comma 64, legge n. 103/2017.
Norme richiamate
art. 81, secondo comma cod. pen.; artt. 5 e 10 d.lgs. n. 74/2000
Le norme sono state applicate per ascrivere i reati tributari contestati: omessa presentazione della dichiarazione (art. 5) e occultamento/distruzione delle scritture contabili (art. 10); l'art. 81, secondo comma, cod. pen. regola la concorso di reati ai fini della determinazione della pena.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Ripristinato come principio di diritto: limita il sindacato della Cassazione impedendo la contestazione, in sede di legittimità, della valutazione di merito sul significato e sulla capacità dimostrativa delle prove; la Corte non può rinnovare la rilettura degli elementi probatori se non è dedotto il travisamento.
art. 581, cod. proc. pen., comma 1-bis (introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. n.150/2022)
Impone che l'appello esponga "in forma puntuale e esplicita" i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata e indichi i capi e punti della decisione oggetto dell'impugnazione; l'inosservanza rende generiche e quindi inammissibili parti dell'impugnazione (ad esempio richieste di attenuanti generiche).
art. 616, cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo, a carico del ricorrente, di sostenere le spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso, quando imputabile a colpa del ricorrente.
art. 1, comma 64, legge n. 103/2017
Consente di aumentare la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. oltre il massimo edittale; la Corte ha esercitato tale facoltà determinando il versamento di €3.000,00.
Massime di principio
- In cassazione non è ammessa una nuova valutazione del materiale probatorio: le censure che chiedono semplicemente una diversa valutazione dei fatti o della credibilità delle prove sono inammissibili se non è dedotto il travisamento delle prove.
- Per contestare la qualifica di "amministratore di fatto" dopo le dimissioni occorre allegare e documentare specifici profili di illegittimità o travisamento delle prove, non semplici argomentazioni alternative sulla ricostruzione dei fatti.
- Gli appelli devono rispettare il principio di specificità introdotto dall'art. 581 c.p.p., comma 1-bis: le richieste di attenuanti o di riduzione della pena devono essere motivate con riferimento puntuale ai capi e ai punti della decisione impugnata, altrimenti risultano non esaminabili in sede di legittimità.
- La dichiarazione di inammissibilità per colpa del ricorrente comporta oneri economici (spese e somma alla Cassa delle Ammende) e può essere aggravata oltre il massimo edittale nei casi previsti dalla legge; chi propone ricorso deve dunque valutare la fondatezza e la specificità delle censure.
- In procedimenti per reati tributari, elementi come trasferimento di commesse, nomina di "teste di legno", trasferimento di beni e dissoluzione della struttura aziendale possono legittimare la qualificazione di controllo di fatto post-dimissioni, ma la loro contestazione in Cassazione richiede deduzioni precise e, se si pretende la rinnovazione della valutazione probatoria, la prova di travisamento.
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