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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25130/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato ritenuto responsabile in appello di una rapina. La decisione impugnata aveva confermato l'affermazione di responsabilità valorizzando, tra l'altro, le videoregistrazioni che mostravano l'imputato supportare gli esecutori materiali negli spostamenti, effettuare un sopralluogo in prossimità del fatto e svolgere una funzione di palo nell'area tra Cremenaga e Luino, con un contributo logistico, strumentale e di sostegno giudicato essenziale. In cassazione il ricorrente ha reiterato i motivi già dedotti in appello, contestando la responsabilità e la valutazione probatoria, senza confrontarsi in modo specifico con le argomentazioni della corte territoriale. Ha inoltre censurato il trattamento sanzionatorio, ma in modo generico e indeterminato, senza indicare specifiche ragioni critiche contro la motivazione che aveva escluso la recidiva, ridotto la pena e negato le circostanze attenuanti generiche per assenza di elementi positivi e per i precedenti penali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi sulla responsabilità fossero una mera reiterazione di doglianze di merito già respinte in appello, prive di un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, e dunque non specifici. Ha inoltre considerato generico il motivo relativo al trattamento sanzionatorio, perché non rispettoso dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. e privo di indicazioni concrete sulle ragioni della censura. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. L'esito non è mutato nonostante le memorie sopravvenute.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve contenere specifiche ragioni di censura; la doglianza generica o indeterminata, che non consente di individuare i rilievi mossi alla sentenza impugnata, è inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduca pedissequamente i motivi già formulati in appello e già motivatamente disattesi, senza confrontarsi criticamente con la sentenza impugnata e senza indicare specifici errori della motivazione.
  • La critica di legittimità non può risolversi in una mera rivalutazione del merito o in doglianze astratte sulla motivazione: occorre individuare puntualmente il vizio denunciato e correlarsi alle argomentazioni del giudice di appello.
  • Il motivo di ricorso sul trattamento sanzionatorio deve essere specifico e autosufficiente; se la sentenza impugnata ha già spiegato in modo logico le ragioni della dosimetria della pena e del diniego delle attenuanti generiche, una censura priva di concreti elementi critici è inammissibile.
  • Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sulla sola assenza di elementi positivi e sui precedenti penali dell'imputato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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