Sentenza n. 1139/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto della Presidente della Regione Sardegna del 29 maggio 2026, con cui sono stati nominati i componenti del Consiglio di amministrazione dell’ISRE, e atti di designazione del Consiglio regionale, contestati perché l’organo risultava composto esclusivamente da uomini
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Consigliera di Parità ha impugnato la nomina dei tre componenti del Consiglio di amministrazione dell’ISRE, almeno nella parte in cui, sulla base della designazione del Consiglio regionale, erano stati nominati due uomini, con il risultato che anche considerando il Sindaco di Nuoro quale componente di diritto il Consiglio risultava composto soltanto da uomini. Ha dedotto la violazione dei principi europei, costituzionali, statali e regionali sulla parità di genere. Il Consiglio regionale ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che l’atto lesivo era il decreto di nomina, adottato dalla Regione, e non un proprio atto. Nel corso della camera di consiglio, la ricorrente ha dichiarato cessato il proprio interesse al merito perché, dopo le dimissioni di un componente, era stata nominata una donna.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo venuta meno la composizione discriminatoria dell’organo a seguito della nomina di una componente donna. Ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Consiglio regionale, poiché era stata impugnata anche la delibera consiliare di designazione. Quanto alle spese, ha applicato il criterio della soccombenza virtuale: ha ritenuto il ricorso chiaramente fondato, poiché la parità di genere, ai sensi dell’art. 51 Cost. e dell’art. 1, comma 4, del d.lgs. 198/2006, vincola l’azione discrezionale dei pubblici poteri e consente di derogare alla presenza femminile solo in caso di obiettiva impossibilità, che il decreto impugnato non aveva evidenziato. Ha quindi condannato la Regione Sardegna a rifondere spese e onorari, liquidati in euro 1.000.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Rilevato che nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2026 il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare di sospensiva dell’atto impugnato, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e ne ha dato comunicazione ai difensori presenti delle parti in causa (comunicazione riportata a verbale), che nulla hanno eccepito sul punto;
Il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare, dopo averne dato comunicazione alle parti, se queste non formulano obiezioni.
art. 51 Cost.
Considerato, infatti, che il principio della rappresentanza di genere ha fonte nell’art. 51 della Costituzione, in cui si afferma che “la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”;
La promozione delle pari opportunità tra donne e uomini costituisce fondamento costituzionale del principio di rappresentanza di genere nell’azione dei pubblici poteri.
art. 1, comma 4, d.lgs. 198/2006
Considerato che il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198), all’art. 1, comma 4, precisa che "l’obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività";
Il principio di parità di trattamento e di opportunità deve essere considerato nella formulazione e attuazione degli atti amministrativi a ogni livello e vincola anche le nomine negli organi pubblici.
Massime di principio
- Il principio di parità di genere vincola l’esercizio della discrezionalità amministrativa nelle nomine degli organi pubblici; la deroga alla presenza femminile è ammissibile soltanto in caso di obiettiva impossibilità, che deve risultare dall’azione amministrativa.
- Quando, durante il giudizio di annullamento, la parte ricorrente dichiara che l’interesse alla decisione è venuto meno per il successivo superamento della situazione contestata, il giudice deve dichiarare l’improcedibilità e non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
- Ai fini della regolazione delle spese dopo l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può applicare la soccombenza virtuale e porre le spese a carico dell’amministrazione quando il ricorso risulta chiaramente fondato.
- L’amministrazione che ha adottato l’atto conclusivo non è l’unico soggetto passivamente legittimato quando il ricorso impugna anche l’atto di designazione presupposto adottato da un’altra amministrazione.
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