Sentenza n. 10414/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’accertamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della non debenza delle somme richieste a titolo di costo di costruzione con permesso di costruire n. 20/2023, rilasciato dal Comune di Pomezia in data 23.05.2023; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IRIDE 2000 S.R.L. il 10 dicembre 2025: per l’annullamento, in parte qua, della Relazione Istruttoria prot. n. 124839/22 del 02.12.2022, depositata in atti dalla resistente amministrazione in data 24.11.2025 in ottemperanza all’ordinanza collegiale n. 20532/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: richiesta, contenuta nel permesso di costruire n. 20/2023, di euro 66.428,09 a titolo di costo di costruzione
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La società ha proposto un'azione di accertamento negativo, chiedendo in via principale la declaratoria di non debenza del costo di costruzione richiesto dal Comune per un parcheggio a cielo aperto. Ha dedotto la violazione dell'art. 17, comma 3, lettera c), d.P.R. n. 380/2001, sostenendo che il parcheggio, aperto al pubblico, costituisse un'opera di urbanizzazione realizzata da un privato in attuazione degli strumenti urbanistici e fosse quindi esente dal contributo di costruzione. Ha inoltre dedotto il difetto di motivazione, ai sensi dell'art. 3 l. n. 241/1990, quanto ai criteri di determinazione dell'importo, contestandone anche la manifesta sproporzione rispetto a un intervento privo di volumetria. Dopo la produzione in giudizio della relazione istruttoria comunale del 2 dicembre 2022, la ricorrente ha proposto motivi aggiunti, contestando la contraddittorietà della qualificazione dell'intervento come oneroso, l'erronea applicazione della l. n. 122/1989 e il persistente difetto di motivazione sul quantum. Ha chiesto anche, in subordine, la riduzione giudiziale dell'importo e la restituzione delle somme eventualmente versate in eccedenza.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, trattandosi di controversia relativa alla debenza del contributo di costruzione in materia urbanistico-edilizia. Ha respinto la domanda principale di accertamento negativo: la regola generale è l'onerosità del permesso di costruire, mentre l'esenzione prevista dall'art. 17, comma 3, lettera c), d.P.R. n. 380/2001 ha carattere derogatorio e deve essere interpretata restrittivamente. Il parcheggio, pur insistendo su un'area urbanisticamente destinata a parcheggio pubblico e pur essendo accessibile al pubblico, era di proprietà privata, destinato a essere gestito dalla società e fruibile previo pagamento di un corrispettivo; mancava quindi una fruizione pubblica immediata, diretta, libera e indiscriminata. La destinazione urbanistica conformativa dell'area non determinava, da sola, la gratuità del titolo edilizio. Il richiamo comunale alla relazione istruttoria non è stato considerato un'inammissibile integrazione postuma della motivazione, poiché la relazione costituiva un atto endoprocedimentale già formato nell'istruttoria e non uno scritto difensivo predisposto per il giudizio. Il TAR ha invece accolto la censura relativa al quantum: dagli atti non risultavano i criteri e le modalità di calcolo utilizzati per determinare in euro 66.428,09 la quota relativa al costo di costruzione. Ha quindi annullato in parte qua la determinazione contenuta nel permesso di costruire, limitatamente alla quantificazione, lasciando ferma la debenza del contributo nell'an e imponendo al Comune di rideterminarne l'importo con adeguata motivazione. Le eventuali somme versate in eccedenza dovranno essere restituite. La richiesta di riduzione giudiziale non è stata accolta, spettando la rideterminazione all'amministrazione. Spese compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.
Attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia urbanistica ed edilizia, comprese quelle relative alla debenza del contributo di costruzione.
art. 16 d.P.R. n. 380/2001
Salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione.
Stabilisce la regola generale dell'onerosità del permesso di costruire.
art. 17, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 380/2001
Il contributo di costruzione non è dovuto: (...) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici.
Prevede un'esenzione derogatoria, applicabile alle opere di urbanizzazione realizzate anche da privati in attuazione degli strumenti urbanistici, purché destinate immediatamente e direttamente alla fruizione collettiva.
art. 4 l. n. 847/1964
Tra le opere di urbanizzazione primaria rientrano gli spazi di sosta o di parcheggio.
Qualifica gli spazi di sosta o parcheggio come opere di urbanizzazione primaria, senza tuttavia rendere automaticamente gratuito ogni parcheggio privato.
art. 16, commi 9 e 10, d.P.R. n. 380/2001
Disciplina i criteri di determinazione del costo di costruzione e impone che la quantificazione sia ricondotta a parametri normativi e adeguatamente esplicitata.
art. 3 l. n. 241/1990
Richiede che la determinazione del contributo sia sorretta da una motivazione che renda conoscibili i criteri e le modalità di calcolo dell'importo richiesto.
art. 16, comma 2, d.P.R. n. 380/2001
Il riferimento alla possibile realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione a scomputo, con successiva acquisizione al patrimonio indisponibile comunale, conferma il rilievo della destinazione pubblica e della fruizione collettiva ai fini del regime contributivo.
Massime di principio
- La regola generale è l'onerosità del permesso di costruire; l'esenzione prevista dall'art. 17, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 380/2001, in quanto derogatoria, deve essere interpretata restrittivamente.
- La qualificazione di un parcheggio come opera di urbanizzazione ai fini dell'esenzione dal contributo di costruzione richiede che l'opera sia destinata immediatamente e direttamente alla fruizione collettiva, mediante godimento libero e indiscriminato e perseguimento di una finalità pubblica; non è sufficiente che sia accessibile al pubblico quando resta privata, gestita dal proprietario e fruibile previo pagamento di un corrispettivo.
- La destinazione urbanistica dell'area a parcheggio pubblico, anche se conformativa e compatibile con un'iniziativa privata, non determina da sola la gratuità del permesso di costruire: occorre valutare la concreta natura e finalità dell'opera realizzata.
- La motivazione relativa al costo di costruzione deve esplicitare i criteri e le modalità di calcolo dell'importo richiesto; la mera indicazione della somma e delle scadenze di pagamento non è sufficiente.
- Quando è accertata la debenza del contributo nell'an ma la quantificazione è immotivata, il giudice annulla la determinazione limitatamente al quantum e rimette all'amministrazione la rideterminazione motivata, senza procedere direttamente alla riduzione giudiziale dell'importo.
- Il richiamo in giudizio a un atto endoprocedimentale già formato nell'istruttoria può consentire di ricostruire le ragioni della determinazione amministrativa e non equivale a un'inammissibile integrazione postuma della motivazione mediante scritti difensivi.
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