Cassazione Penale, Sentenza n. 17806/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Catania che aveva confermato la condanna per lesioni personali relative a fatti del 22/05/2014. Il ricorrente articolava tre motivi: 1) vizio di inosservanza della legge penale con riferimento al rigetto di un'istanza di rinvio formulata dal difensore per concomitante impegno professionale, sostenendo che i precedenti rinvii non erano imputabili alla difesa e che nel processo concomitante il difensore non poteva nominare un sostituto; 2) vizio di motivazione: contestazione della valutazione della prova, ritenendo che i giudici di merito avessero errato nel non ritenere credibile la teste Oddo Rosaria e nel considerare attendibili le dichiarazioni delle persone offese e senza aver adeguatamente considerato le dichiarazioni del maresciallo Caltabiano; 3) vizio di erronea applicazione della legge penale (con richiamo all'art. 538 c.p.p.) e contestazione delle statuizioni civili: si deduceva che il certificato del pronto soccorso e alcune dichiarazioni dimostrerebbero l'assenza di lesioni per due persone offese e che il riconoscimento e la quantificazione del danno non patrimoniale fossero sproporzionati.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata l'istanza di rinvio perché il difensore non aveva documentato l'impossibilita di avvalersi di un sostituto, requisito previsto dalla normativa; pertanto il rigetto del rinvio era corretto. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché attiene alla motivazione e alla valutazione della prova e, per le sentenze d'appello in materia di competenza del giudice di pace, il sindacato di legittimità è limitato ai motivi previsti dalla normativa (art. 606 c.p.p. e correlati). Il terzo motivo è stato anch'esso ritenuto inammissibile in quanto, pur formalmente presentato come vizio di diritto, sostanzialmente contestava la motivazione e la valutazione del danno civile, materie non sindacabili in cassazione nelle condizioni di cui sopra; la Corte ha inoltre ritenuto che i giudici di merito avessero adeguatamente motivato il riconoscimento del danno non patrimoniale richiamando i traumi e lo stato d'ansia delle parti offese. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 102 cod. proc. pen.
Regola la possibilità di avvalersi di un sostituto difensore; la Corte ha ritenuto decisivo che l'istanza di rinvio non abbia attestato l'impossibilità di nominare un sostituto
art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen.
Disciplina l'impedimento del difensore per impegno professionale in altro procedimento e i requisiti per che tale impedimento sia considerato assoluto; la Corte ha richiamato i requisiti (comunicazione tempestiva, motivazione dell'essenzialità, assenza di altro codifensore, impossibilità di sostituto)
art. 606 cod. proc. pen.
Limita i motivi di ricorso in cassazione avverso le sentenze d'appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace alle ipotesi indicate nel comma 1, lettere a), b) e c; la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi diretti a sindacare la motivazione e la valutazione della prova
art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Normativa collegata che, insieme all'art. 606 c.p.p., delimita il sindacato di legittimità sulle sentenze di appello in materia di giudice di pace
art. 538 cod. proc. pen.
Riferito dal ricorrente in relazione alle statuizioni civili ma, secondo la Corte, le censure erano sostanzialmente dirette alla motivazione e pertanto non sindacabili in cassazione nel caso di specie
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale norma quantificando la somma in euro 3.000,00
Massime di principio
- Una istanza di rinvio per impegno professionale del difensore deve esplicitare l'impossibilità di avvalersi di un sostituto; in assenza di tale precisazione l'istanza può essere ritenuta manifestamente infondata
- Per le sentenze di appello rese su reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione è limitato ai motivi espressamente previsti dalla legge (art. 606 c.p.p. e norme correlate); censure che attaccano la motivazione o la valutazione della prova sono, di regola, inammissibili
- Le contestazioni relative alla valutazione della prova testimoniale e alla credibilità delle parti sono tipicamente questioni di merito e difficilmente recepibili in cassazione quando la legge limita il sindacato di legittimità
- Le doglianze sulle statuizioni civili (riconoscimento e quantificazione del danno non patrimoniale) devono essere adeguatamente inquadrate come profili di diritto per poter essere valutate in cassazione; se si riducono a un merito valutativo sono inammissibili
- Il ricorrente che proponga un ricorso manifestamente infondato o inammissibile può essere condannato non solo alle spese processuali ma anche a una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende; è quindi importante valutare preventivamente l'ammissibilità delle censure
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