Cassazione Penale, Sentenza n. 19598/2022 del 18/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale di Milano, sezione distrettuale per il riesame, aveva dichiarato la sopravvenuta inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere disposta dal GIP del 23/09/2021, ritenendo violata la disposizione di cui al comma 5 dell'art. 309 c.p.p. perché il pubblico ministero, in sede di riesame, avrebbe trasmesso su supporto cartaceo solo parte degli atti e non avrebbe indicato la presenza di "atti in comune" con altra procedura incidentale già disponibile tramite apertura del TIAP; ne sarebbe conseguita, secondo il tribunale, l'effetto tranciante di inefficacia della misura. Il pubblico ministero proponeva ricorso per cassazione sostenendo che gli atti erano comunque disponibili (apertura TIAP + faldone cartaceo) e che il tribunale aveva errato nell'applicare l'effetto di tranciante inefficacia, oltre a dedurre manifesta illogicità della motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che, prima dell'udienza camerale, il detenuto Verdicchio aveva manifestato per iscritto, mediante nota trasmessa dall'ufficio matricola del carcere, la volontà di "annullare l'istanza di riesame" presentata dal difensore; tale rinuncia, considerata efficace e immediata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione carceraria, rendeva l'istanza di riesame inammissibile. Perciò l'ordinanza impugnata, che aveva dichiarato la sopravvenuta inefficacia della misura per vizi procedurali del riesame, è stata annullata senza rinvio e la misura cautelare della custodia in carcere è stata immediatamente ripristinata ai sensi dell'art. 28 del regolamento di esecuzione del codice di procedura penale.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Regola il riesame delle misure cautelari e prevede l'effetto di tranciante inefficacia se il procedimento di riesame non si svolge regolarmente (es. mancata tempestiva pronuncia o mancata trasmissione degli atti). Tuttavia la Corte precisa che tale effetto non può operare se, prima della pronuncia, l'interessato ha validamente rinunciato al riesame.
art. 568 cod. proc. pen.
Richiamato come norma che conferisce l'istituto del riesame; la Corte lo usa per inquadrare l'istanza di riesame quale mezzo di impugnazione spettante a chi subisce la misura cautelare.
art. 589 cod. proc. pen.
Consente la rinunzia alle impugnazioni; la Corte applica il principio che l'istanza di riesame, come mezzo di impugnazione, è soggetta a rinuncia da parte dell'avente diritto.
art. 123 cod. proc. pen.
Stabilisce che la dichiarazione (qui la rinuncia) produce effetto al momento della ricezione da parte degli organi amministrativi obbligati a trasmetterla all'autorità giudiziaria; la Corte afferma che il ritardo nella trasmissione non ostacola l'efficacia della volontà manifestata dal detenuto.
art. 591 cod. proc. pen.
Prevede che l'inammissibilità dell'impugnazione possa essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento; la Corte ne trae la conseguenza che la stessa Cassazione può rilevare l'inammissibilità per rinuncia.
art. 609 cod. proc. pen.
Richiamato per la competenza della Corte di cassazione a dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione e a decidere sul ricorso.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma sui motivi di ricorso per cassazione (richiamata dalle parti); la Corte ha valutato i motivi dedotti dal pubblico ministero (manifesta illogicità e inosservanza di legge) e li ha ritenuti fondati in combinazione con la constatazione della rinuncia.
art. 28 del regolamento di esecuzione del codice di procedura penale
Prevede il ripristino immediato della misura cautelare quando viene annullata l'ordinanza che ne dichiarava l'inefficacia; la Corte lo ha applicato per disporre il ripristino della custodia in carcere.
Massime di principio
- La istanza di riesame è un mezzo di impugnazione soggetto a rinuncia: se l'interessato rinuncia validamente al riesame prima della pronuncia, l'istanza diventa inammissibile e ciò impedisce l'operare dell'effetto di tranciante inefficacia della misura cautelare.
- La rinuncia del detenuto è efficace al momento della ricezione da parte dell'ufficio matricola o dell'organo amministrativo competente; eventuali ritardi amministrativi nella trasmissione della dichiarazione alla autorità giudiziaria non inficiano la volontà manifestata.
- Il mancato o parziale inoltro di atti al riesame può determinare l'inefficacia della misura, ma tale conseguenza può essere esclusa se sussistono fatti sopravvenuti (es. rinuncia) che rendono l'istanza inammissibile.
- La Cassazione può rilevare e dichiarare inammissibilità dell'impugnazione in ogni stato e grado del procedimento, anche quando il giudice di merito non l'abbia fatto.
- Quando una misura cautelare è stata dichiarata inefficace e la decisione viene annullata per sopravvenuta inammissibilità o per altre ragioni, il ripristino della misura è immediato se previsto dalla norma regolamentare (art. 28 reg. esec. c.p.p.).
- La disponibilità degli atti tramite TIAP può rendere irrilevante la mancata trasmissione cartacea di parti degli atti, ma non è decisiva se nel frattempo l'interessato abbia esercitato il diritto di rinuncia.
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