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Sentenza

Sentenza n. 12585/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del decreto di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana (K10/-OMISSIS-);

Giustizia amministrativa202507721

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana per residenza, motivato sulla base dei precedenti penali e della notizia di reato a carico del coniuge convivente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, dopo avere presentato nel 2021 domanda di cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto del 2 aprile 2025. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per carenza motivazionale e difetto di istruttoria. In particolare, ha sostenuto che i fatti penalmente rilevanti riguardavano il coniuge e non lei, invocando il principio di personalità della responsabilità penale; che la condanna del coniuge riguardava fatti anteriori al matrimonio, celebrato nel 2019; che la notizia di reato del 2016 per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli era stata definita con sentenza di non doversi procedere per prescrizione; che il diniego avrebbe violato l'art. 6 della legge n. 91/1992, ritenendo necessarie comprovate ragioni di sicurezza nazionale o l'esistenza di reati ostativi; e che l'Amministrazione avrebbe dovuto valorizzare la sua incensuratezza, la residenza ultradecennale e l'integrazione sociale ed economica. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha chiarito anzitutto che l'art. 6 della legge n. 91/1992 è inconferente, poiché riguarda la cittadinanza acquistata per matrimonio ai sensi dell'art. 5, mentre la domanda concerneva la naturalizzazione per residenza prevista dall'art. 9, comma 1, lettera f). La residenza legale decennale costituisce soltanto il presupposto per presentare la domanda e non attribuisce un diritto alla cittadinanza, essendo necessaria una valutazione ampiamente discrezionale dell'interesse pubblico, dell'integrazione e dell'affidabilità del richiedente. Il diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato e sorretto da istruttoria sufficiente. Il principio di personalità della responsabilità penale non è stato ritenuto pertinente, perché l'Amministrazione non ha sanzionato la ricorrente per fatti altrui, ma ha valutato il contesto familiare attuale nell'ambito della prognosi di affidabilità e di integrazione richiesta per l'attribuzione dello status civitatis. La condanna del coniuge per ricettazione in concorso e porto illegale di armi è stata considerata grave e rilevante, anche se i fatti erano anteriori al matrimonio, poiché la valutazione deve riguardare la situazione esistente al momento della decisione. È stata ritenuta rilevante anche la notizia di reato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, definita per prescrizione e non con assoluzione: le risultanze penali possono essere apprezzate sul piano amministrativo anche indipendentemente dall'esito processuale, ai fini del giudizio prognostico e non dell'irrogazione di una sanzione. Gli elementi sono stati valutati globalmente, anche considerando i benefici indiretti derivanti al coniuge dall'acquisto della cittadinanza, quali il divieto di espulsione e la possibilità di ottenere un permesso per motivi familiari. Il TAR ha riconosciuto l'ampia discrezionalità dell'Amministrazione, caratterizzante un atto di alta amministrazione, e ha limitato il sindacato alla verifica estrinseca di istruttoria, veridicità dei fatti, logicità, coerenza, ragionevolezza e assenza di travisamento. La residenza ultradecennale e l'integrazione ordinaria non sono state ritenute sufficienti a superare il giudizio negativo. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettera f), l. 91/1992

    la cittadinanza italiana "può" essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica

    La residenza legale decennale è un presupposto per la presentazione della domanda, non un diritto automatico alla cittadinanza; la concessione implica una valutazione ampiamente discrezionale dell'interesse pubblico, dell'integrazione e dell'affidabilità del richiedente.

  • art. 6 l. 91/1992

    La disposizione disciplina la diversa fattispecie dell'acquisto della cittadinanza per matrimonio ai sensi dell'art. 5 e non è applicabile alla domanda di cittadinanza per residenza.

  • art. 27 Cost.

    Il principio di personalità della responsabilità penale non impedisce all'Amministrazione di valutare i precedenti penali dei familiari come elementi del contesto familiare rilevanti per la prognosi di affidabilità del richiedente, purché non siano utilizzati per infliggere una sanzione al richiedente.

  • art. 19, comma 2, lettera c), d.lgs. 286/1998

    È richiamato per evidenziare il beneficio indiretto derivante al familiare dall'acquisto della cittadinanza, consistente nell'impossibilità di espellere determinati parenti del cittadino italiano.

  • art. 30, comma 1, lettera c), d.lgs. 286/1998

    È richiamato per evidenziare la possibilità, quale beneficio indiretto, di ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari.

  • art. 648 c.p.

    La condanna del coniuge per ricettazione, punita con pena edittale fino a otto anni secondo la sentenza, è stata considerata elemento grave e sintomatico nel giudizio di affidabilità del contesto familiare.

  • art. 110 c.p.

    Il concorso di persone nel reato è stato valorizzato come elemento indicativo di una partecipazione consapevole e cooperativa all'azione illecita.

  • artt. 4 e 7 l. 895/1967

    La condanna del coniuge per porto illegale di armi è stata considerata ulteriore elemento sintomatico di scarsa affidabilità e mancata adesione alle regole dell'ordinamento.

  • art. 707 c.p.

    La notizia di reato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli è stata valutata come elemento indiziario, nonostante la successiva estinzione del reato per prescrizione.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per residenza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 è espressione di ampia discrezionalità amministrativa: la residenza legale decennale consente di presentare la domanda, ma non attribuisce un diritto automatico alla concessione dello status civitatis.
  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza per naturalizzazione, l'Amministrazione può valutare, nell'ambito del giudizio prognostico sull'affidabilità e sull'integrazione del richiedente, il contesto familiare stabile e i precedenti penali dei familiari conviventi, senza violare il principio di personalità della responsabilità penale, purché tale valutazione non abbia natura sanzionatoria.
  • La rilevanza dei precedenti penali di un familiare non è esclusa dal fatto che i reati siano stati commessi prima della celebrazione del matrimonio, quando il familiare appartenga al nucleo attuale del richiedente; l'Amministrazione deve valutare la situazione complessiva esistente al momento della decisione.
  • Le risultanze penali, comprese le notizie di reato definite per prescrizione e non con assoluzione, possono essere considerate sul piano amministrativo come elementi sintomatici dell'affidabilità e delle prospettive di integrazione, poiché non sono utilizzate per irrogare una pena ma per formulare una prognosi amministrativa.
  • Il diniego di cittadinanza fondato su precedenti penali del familiare deve essere sorretto da una valutazione complessiva e non atomistica degli elementi, con motivazione proporzionata alla natura, gravità, attualità e stadio dei fatti penalmente rilevanti.
  • Il sindacato giurisdizionale sul diniego di cittadinanza, quale atto di alta amministrazione, resta estrinseco e non sostitutivo: il giudice verifica la sufficienza dell'istruttoria, la veridicità dei fatti, la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione e l'assenza di travisamento, senza sostituire la propria valutazione di merito a quella dell'Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPrincipi di precauzione e prevenzioneDifetto di istruttoria

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