Sentenza n. 212/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della determinazione del Responsabile del Settore tecnico manutentivo del Comune di Pietradefusi Registro Determine Cronologico Generale n.191 del 22.11.2025 - Registro Determine Cronologico SETTORE TECNICO MANUTENTIVO n.128 del 22.11.2025, in uno a tutti i suoi allegati; b) della deliberazione di Giunta Comunale - DGC - n.61 del 3.10.2025, in uno a tutti i suoi allegati, mai conosciuta, della quale esiste traccia nella impugnata determinazione n.191/2025; c) di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguenziale, anche di natura istruttoria, comunque lesivo dei diritti della società ricorrente. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da SER.CIM S.R.L. il 21\1\2026: per la disapplicazione ovvero, la declaratoria di illegittimità degli atti gravati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione comunale di indizione della procedura aperta per l'affidamento in concessione, mediante project financing, della progettazione, costruzione e gestione di un tempio crematorio comunale, nonché la precedente deliberazione di Giunta di approvazione della proposta del promotore
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e controinteressati)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente, gestore di un impianto crematorio già operativo nel Comune di Domicella, ha impugnato la determinazione del Comune di Pietradefusi e la deliberazione di Giunta comunale con cui era stata approvata la proposta di project financing per la realizzazione di un nuovo tempio crematorio. Ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., della legge n. 130/2001, della legge regionale Campania n. 20/2006 e del Piano regionale campano di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione dei crematori, nonché l'inesistenza dei presupposti, il difetto di motivazione e di istruttoria, il contrasto tra atti, la violazione del giusto procedimento, il travisamento e lo sviamento. Secondo la ricorrente, il Piano regionale avrebbe già integralmente soddisfatto il fabbisogno della provincia di Avellino mediante l'impianto di Domicella e avrebbe impedito l'iniziativa del Comune di Pietradefusi. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale chiedendo la disapplicazione o la declaratoria di illegittimità degli atti nella prospettiva prospettata dalla ricorrente, per contrasto con principi eurounitari e costituzionali.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Ha dichiarato il ricorso principale irricevibile per tardività: la deliberazione di Giunta n. 61, con cui era stata approvata la proposta di project financing, era stata pubblicata all'Albo Pretorio il 3 ottobre 2025, mentre il ricorso era stato notificato il 22 dicembre 2025, oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 120, comma 2, c.p.a. Il giudice ha ritenuto che la deliberazione si collocasse nella sequenza procedimentale dell'art. 193 del d.lgs. n. 36/2023, nell'ambito di una concessione di servizi. In via subordinata, il TAR ha esaminato il merito, ritenendo comunque infondate le censure. Il Piano regionale non avrebbe imposto un unico impianto per ciascuna provincia, ma avrebbe determinato il fabbisogno sulla base di popolazione, mortalità, numero delle cremazioni, distanza dagli impianti esistenti, bacini di utenza e necessità di favorire la libera scelta tra sepoltura e cremazione. I bacini di utenza sarebbero inoltre più ampi delle singole province; pertanto, gli atti comunali risultavano conformi ai criteri del Piano regionale. Il ricorso incidentale della controinteressata è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della definizione sfavorevole del ricorso principale. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione del giudizio in camera di consiglio, dopo l'avviso alle parti, quando il contraddittorio è integro e la causa è matura per la decisione.
art. 120, comma 2, c.p.a.
termine decadenziale di impugnazione
Il termine per impugnare gli atti relativi alle procedure di affidamento decorre, nel caso esaminato, dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione della proposta di project financing.
art. 193 d.lgs. 36/2023
La deliberazione di approvazione della proposta del promotore è stata ritenuta parte della sequenza procedimentale della finanza di progetto e, quindi, soggetta al rito e ai termini dell'art. 120 c.p.a.
legge 30 marzo 2001, n. 130
Richiamata tra le norme che la ricorrente assumeva violate, ma non oggetto di autonoma interpretazione decisiva nella sentenza.
legge regionale Campania 9 ottobre 2006, n. 20
Richiamata tra le norme che la ricorrente assumeva violate, senza una specifica interpretazione autonoma nella motivazione.
Massime di principio
- La deliberazione con cui un'amministrazione approva la proposta di project financing per la realizzazione e gestione di un'opera o servizio in concessione si inserisce nella sequenza procedimentale disciplinata dall'art. 193 del d.lgs. 36/2023 e, quando incide direttamente sulla procedura di affidamento, è soggetta al termine di impugnazione previsto dall'art. 120, comma 2, c.p.a.
- La pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione di approvazione della proposta di project financing può far decorrere il termine decadenziale per l'impugnazione dell'atto, anche quando il ricorrente deduca di aver conosciuto successivamente la determinazione a contrarre.
- Un piano regionale di coordinamento del fabbisogno degli impianti crematori non deve essere interpretato necessariamente come imposizione di un unico impianto per ciascuna provincia quando la pianificazione utilizzi bacini di utenza sovraprovinciali e consideri, oltre alla distribuzione territoriale, dati demografici, tassi di mortalità, numero delle cremazioni e distanza dagli impianti esistenti.
- La localizzazione di un nuovo impianto crematorio è conforme a un piano regionale che determini il fabbisogno su base statistica e per bacini di utenza sovraprovinciali, purché l'iniziativa amministrativa rispetti i criteri programmatori regionali e non risulti in contrasto con una prescrizione puntuale di localizzazione o contingentamento.
- Il ricorso incidentale della controinteressata diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il ricorso principale sia definito con una decisione che esclude la possibilità di conseguire, mediante il ricorso incidentale, un'utilità ulteriore o diversa.
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