Sentenza del 16/04/2021 n. 3258 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 10/2021 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - Registrazione d'ufficio - Notifica dell'avviso di liquidazione ai fini della riscossione - Necessità - Ragioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di cartelle di pagamento relative all'imposta di registro per registrazioni d'ufficio di atti giudiziari (anni 2014-2015). Il ricorrente ha censurato: notificazione irregolare via PEC (formato .pdf non conforme a .p7m), omissione della preventiva notifica dell'avviso di liquidazione (atto presupposto), violazione dell'art. 6, comma 5 della L. 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del Contribuente) per mancato invito a fornire chiarimenti, difetto di motivazione dell'atto e violazione dell'art. 68 D.Lgs. 546/92. L'Amministrazione ha contestato la fondatezza delle doglianze, la legittimità della costituzione in giudizio e la conformità formale delle cartelle al DM n.321/1999.
La decisione
Appello parzialmente accolto. La Corte ha ritenuto che, per le registrazioni d'ufficio ai sensi dell'art. 15 DPR 131/1986, l'avviso di liquidazione previsto dall'art. 54 comma 5 DPR 131/1986 sia atto prodromico indispensabile prima dell'iscrizione a ruolo e della successiva cartella di pagamento. Di conseguenza la cartella n. 92672014 per euro 566,17 è stata annullata per mancata notifica del previo avviso di liquidazione. Le altre cartelle sono state ritenute conformi alla struttura prevista dal DM 3/9/1999 n.321 e quindi confermate; il vizio di motivazione e le contestazioni sul calcolo degli interessi sono state rigettate per mancanza di specifiche contestazioni. Le spese sono compensate integralmente.
Norme richiamate
D.P.R. 131/1986, art. 54 comma 5
Quando la registrazione deve essere eseguita d'ufficio a norma dell'art. 15, l'ufficio del registro notifica apposito avviso di liquidazione al soggetto o ad uno dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, con invito ad effettuare entro il termine di sessanta giorni il pagamento dell'imposta e, se dallo stesso dovuta, della pena pecuniaria irrogata per omessa richiesta di registrazione. Nell'avviso devono essere indicati gli estremi dell'atto da registrare o il fatto da denunciare e la somma da pagare.
L'avviso di liquidazione è un atto prodromico e imprescindibile prima dell'iscrizione a ruolo e della emissione della cartella; la sua omissione determina l'illegittimità della cartella di pagamento.
D.P.R. 131/1986, art. 15
Norma che prevede la registrazione d'ufficio per taluni atti; quando ricorre tale ipotesi si applica l'obbligo di notifica dell'avviso di liquidazione previsto dall'art. 54 comma 5.
Legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del Contribuente), art. 6 comma 5
l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente ... a fornire i chiarimenti necessari
Ribadisce il principio del diritto del contribuente ad essere interpellato per chiarimenti prima di atti impositivi; l'omessa fase istruttoria o informativa può costituire motivo di doglianza procedimentale, se rilevante.
Decreto ministeriale 3/9/1999 n.321
Fissa il contenuto minimo della cartella di pagamento. La Corte ha ritenuto che la mancata indicazione analitica del calcolo degli interessi non costituisce, di per sé, vizio della cartella quando sono indicati gli elementi essenziali previsti dal decreto.
D.Lgs. 546/1992, art. 68
Richiamato nella contestazione del ricorrente; la Corte non ha ritenuto decisivo il rilievo invocato in assenza di specifica argomentazione collegata al caso concreto.
D.L. 30 aprile 2019, n.34 conv. L. 28 giugno 2019, art. 4-novies
Norma interpretativa che chiarisce la possibilità per l'Agenzia delle entrate-Riscossione di farsi assistere da legali del libero foro o personale interno al di fuori dei casi riservati convenzionalmente all'Avvocatura dello Stato.
Giurisprudenza: Cass. civ. VI, 23/10/2018, n. 26731
Principio secondo cui l'assenza del preventivo avviso di liquidazione priva il contribuente della possibilità di verificare la correttezza della pretesa amministrativa e giustifica l'illegittimità della cartella.
Massime di principio
- Quando è prevista la registrazione d'ufficio (art.15 DPR 131/1986) l'amministrazione deve notificare l'avviso di liquidazione ai soggetti obbligati prima di iscrivere l'imposta a ruolo; la mancata notifica rende illegittima la cartella.
- L'avviso di liquidazione deve indicare gli estremi dell'atto o del fatto, la somma dovuta e l'invito al pagamento entro 60 giorni; senza questo atto il contribuente è privato della possibilità di verificare e difendersi.
- La cartella di pagamento deve contenere gli elementi minimi previsti dal DM n.321/1999; tuttavia l'assenza di una indicazione analitica degli interessi non sempre comporta nullità se gli elementi essenziali sono presenti.
- Le contestazioni generiche o non supportate da evidenze sul calcolo degli importi (ad es. sugli interessi) sono difficilmente accolte: il contribuente deve indicare specifici errori di calcolo per ottenere l'annullamento parziale o totale.
- Vizi formali della notifica via PEC (es. formato del file) possono essere rilevanti, ma vanno valutati concretamente; non tutte le irregolarità tecniche determinano automaticamente l'illegittimità dell'atto.
- L'Agenzia delle entrate-Riscossione può essere rappresentata e difesa da legali del libero foro o proprio personale, salvo le controversie espressamente riservate all'Avvocatura dello Stato.
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