Cassazione Penale, Sentenza n. 25983/2023 del 15/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente aveva impugnato l'ordinanza del Tribunale di Firenze che, confermando il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Siena, aveva negato la sostituzione della misura cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. In cassazione la difesa denunciava plurimi vizi di legge e della motivazione relativi al rigetto della richiesta di misura alternativa.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse, poiché, nel corso del giudizio di legittimità, la stessa indagata ha ottenuto dagli organi di merito la misura degli arresti domiciliari. La Corte ha dunque ritenuto che la modifica del regime cautelare abbia eliminato l'interesse della ricorrente alla pronuncia, e ha accolto la richiesta della difesa di dichiarare l'inammissibilità senza pronunciare condanna alle spese o sanzione pecuniaria a carico della ricorrente, conformemente alla giurisprudenza richiamata.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
art. 310 codice di procedura penale (funzioni del tribunale in materia cautelare)
Richiamato per identificare la competenza del Tribunale nell'emissione dell'ordinanza impugnata; la norma delimita le funzioni esercitate dall'organo che ha adottato il provvedimento impugnato.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n. 137 conv. legge 18/12/2020 n. 176
art. 23, comma 8 del decreto-legge n. 137/2020, conv. nella legge n. 176/2020
Consentita la trattazione del ricorso in forma scritta; la Corte segnala che il procedimento si è svolto secondo la disciplina emergenziale che prevede la trattazione per iscritto.
Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta (Rv. 208166-01)
ordinanza Sez. Unite n. 7/1997, Chiappetta
Giurisprudenza richiamata per affermare che la sopravvenuta mancanza d'interesse comporta inammissibilità del ricorso senza automatica condanna alle spese o applicazione di sanzioni pecuniarie, in quanto non configurabile una soccombenza della parte.
Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves (Rv. 272308-01)
sentenza Sez. 1 n. 11302/2017, Rezmuves
Ulteriore precedente che conferma il principio secondo cui la sopravvenuta carenza d'interesse impone l'inammissibilità del ricorso senza conseguenze sanzionatorie per la parte ricorrente.
Massime di principio
- Se, durante il giudizio di impugnazione, viene soddisfatta la richiesta ricordata dal ricorrente (es. ottiene la misura cautelare alternativa richiesta), si verifica una sopravvenuta carenza d'interesse che rende il ricorso inammissibile per mancato oggetto della pronuncia.
- La Corte di legittimità, in presenza di tale sopravvenuta carenza d'interesse, dichiara l'inammissibilità del ricorso senza entrare nel merito e, di norma, senza irrogare condanna alle spese o sanzioni pecuniarie, salvo che non ricorrano ipotesi di soccombenza effettiva o virtuale.
- La parte resistente o la difesa possono chiedere la declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse; il giudice verifica se la modificazione intervenuta abbia eliminato il beneficio concreto perseguito con l'impugnazione.
- La trattazione per iscritto può essere applicata se prevista dalla normativa emergenziale o dalla disciplina vigente; ciò non incide sul principio relativo alla sopravvenuta carenza d'interesse.
- In situazioni analoghe è opportuno verificare se permangono questioni residuali non risolte dalla modifica del provvedimento (es. valutazioni di responsabilità, effetti patrimoniali o conseguenze penali diverse dalla misura cautelare) che possano conservare un interesse processuale all'impugnazione.
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