Sentenza n. 15464/2026 - Roma, Sezione 3Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia nell’integrale esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, n. 6305/2025, relativa alla ricostruzione della carriera e al pagamento delle differenze retributive
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 6305/2025, passata in giudicato, che le aveva riconosciuto il diritto a una ricostruzione di carriera basata sul servizio effettivamente prestato, senza l’abbattimento previsto dall’art. 485 per gli anni successivi al quarto, con collocazione nella fascia 9-14 anni e corresponsione delle eventuali differenze retributive maturate, escluso il 2013 dal calcolo per gli anni scolastici 2020/2021-2022/2023, oltre interessi. Nonostante la notifica del titolo e il decorso del termine legale, il pagamento non era avvenuto. Il Ministero ha riferito che, dopo un primo decreto di ricostruzione non ammesso al controllo contabile, l’istituto scolastico aveva emesso il decreto n. 804 del 23 aprile 2026, positivamente vistato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato il giorno successivo; la liquidazione era tuttavia ancora sospesa in attesa di chiarimenti interni alla RTS. La ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza: il titolo esecutivo era stato ritualmente azionato e notificato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996; dagli atti risultava che le somme dovute non erano state pagate. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, corrispondendo le somme riconosciute, entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato del Lazio, da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione; il commissario dovrà completare l’incarico nei successivi 60 giorni, determinare l’importo ancora dovuto e adottare gli atti necessari al pagamento, senza compenso. Ha respinto la richiesta di astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., considerando che il ritardo era stato in parte determinato dalla documentazione incompleta trasmessa dalla ricorrente, la cui sentenza registrata e passata in giudicato era pervenuta alla scuola solo il 17 marzo 2026. Per le stesse ragioni ha compensato le spese di lite.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Deve, pertanto, essere dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può dichiarare l’obbligo dell’amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine e predisporre la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale inadempimento.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Pertanto deve essere respinta la domanda di condanna dell’Amministrazione resistente ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.
La condanna richiesta ai sensi della disposizione è stata negata nel caso concreto, poiché il ritardo nell’esecuzione è stato ritenuto in parte riconducibile alla documentazione incompleta fornita dalla ricorrente.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
È, altresì, decorso, dalla notifica del titolo esecutivo, il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
L’azione di ottemperanza è procedibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo all’amministrazione.
Massime di principio
- Per ottenere l’ottemperanza di un titolo giudiziale nei confronti dell’amministrazione, il titolo deve essere stato ritualmente azionato e notificato e deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- L’adozione degli atti amministrativi preparatori all’esecuzione non esclude l’inottemperanza quando le somme riconosciute dal giudicato non siano state effettivamente pagate; il giudice può ordinare il pagamento entro un termine e nominare un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
- La condanna richiesta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando il ritardo nell’esecuzione sia stato in parte determinato dalla mancata o tardiva trasmissione, da parte del creditore, della documentazione necessaria all’amministrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 set 2026Sentenza n. 44/2026 - Aosta, Sezione 1
- Sentenza · 30 set 2026Sentenza n. 15430/2026 - Roma, Sezione 1T
- Sentenza · 30 set 2026Sentenza n. 15431/2026 - Roma, Sezione 1T
- Sentenza · 30 set 2026Sentenza n. 15432/2026 - Roma, Sezione 1T
- Sentenza · 30 set 2026Sentenza n. 5458/2026 - Napoli, Sezione 1
- Sentenza · 30 set 2026Sentenza n. 5459/2026 - Napoli, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →