Sentenza del 02/10/2019 n. 24543 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'imposta sulla pubblicità applicata a impianti pubblicitari autorizzati ma privi di messaggi esposti, cioè con spazi vuoti. Ha sostenuto, con due motivi, che il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 5, assoggetti a imposizione soltanto la concreta diffusione di messaggi pubblicitari e non la mera esistenza o disponibilità dell'impianto. Ha inoltre lamentato la violazione dei criteri di interpretazione letterale della legge previsti dall'art. 12 delle preleggi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della CTR Lombardia e, in precedenza, quella di primo grado. Ha stabilito che il presupposto dell'imposta non è l'effettivo utilizzo dell'impianto né la concreta diffusione di un messaggio, ma la disponibilità del mezzo pubblicitario, anche in virtù di autorizzazione o concessione, quando esso sia destinato al potenziale uso pubblicitario. La ricorrente è stata condannata a rimborsare a I. s.r.l. le spese processuali, liquidate in euro 2.900,00 oltre accessori e spese forfetarie. Nulla è stato disposto sulle spese nei confronti del Comune, non costituito. È stato inoltre dichiarato dovuto l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 5
La diffusione di messaggi pubblicitari... è soggetta all'imposta...
La norma deve essere letta insieme alle altre disposizioni del decreto: l'oggetto dell'imposta è individuato nella disponibilità del mezzo pubblicitario destinato al potenziale uso pubblicitario, non soltanto nella concreta diffusione di messaggi.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 6, comma 1
Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità... è colui che dispone del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso
La titolarità della disponibilità del mezzo, anche mediante concessione, è sufficiente a individuare il soggetto passivo dell'imposta.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 7
superficie minima della figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti
La base di determinazione dell'imposta è la superficie del mezzo, indipendentemente dal numero dei messaggi effettivamente presenti; ciò consente di includere anche l'ipotesi di spazio non utilizzato.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 8, comma 2
La dichiarazione del contribuente attribuisce rilievo alla superficie del mezzo pubblicitario che si intende utilizzare, confermando la centralità del mezzo disponibile ai fini dell'imposizione.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 12
La disposizione disciplina l'applicazione delle tariffe in relazione alle diverse fattispecie pubblicitarie e va coordinata con le norme che individuano il presupposto e il soggetto passivo dell'imposta.
Art. 12 delle preleggi
Il criterio letterale non può essere applicato isolatamente: la disposizione deve essere interpretata in armonia con il complesso normativo di riferimento e con i principi generali dell'ordinamento.
Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5
Le censure sono state proposte rispettivamente per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e per vizio della motivazione, ma sono state ritenute infondate.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, la parte soccombente deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, quando ne ricorrono i presupposti.
Massime di principio
- Per l'imposta sulla pubblicità, la disponibilità di un impianto autorizzato e destinato al potenziale uso pubblicitario può essere sufficiente a far sorgere l'obbligazione tributaria, anche se l'impianto è temporaneamente vuoto o non contiene messaggi.
- L'assenza di concreta esposizione o diffusione di un messaggio pubblicitario, di regola, non esclude l'imposta quando il mezzo rimane nella disponibilità del soggetto ed è idoneo all'uso pubblicitario.
- L'interpretazione di una singola norma tributaria deve essere effettuata considerando l'intero sistema normativo, inclusi soggetto passivo, criteri di determinazione della superficie, dichiarazione e tariffe.
- In situazioni analoghe, è rilevante verificare non solo se vi sia stato un messaggio effettivamente esposto, ma soprattutto se esista un impianto autorizzato, disponibile e potenzialmente utilizzabile per finalità pubblicitarie.
- La contestazione può risultare fondata solo se si dimostra, ad esempio, l'inesistenza dell'impianto, la mancanza di autorizzazione o disponibilità, l'inidoneità strutturale all'uso pubblicitario, oppure l'errata determinazione della superficie o della tariffa applicata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 2 ott 2019Sentenza del 02/10/2019 n. 158 - Comm. Trib. Prov. Isernia
- Sentenza · 2 ott 2019Sentenza del 02/10/2019 n. 168 - Comm. Trib. Prov. Isernia
- Sentenza · 2 ott 2019Sentenza del 02/10/2019 n. 558 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 2 ott 2019Sentenza del 02/10/2019 n. 561 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 2 ott 2019Sentenza del 02/10/2019 n. 3722 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 2 ott 2019Sentenza del 02/10/2019 n. 5649 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →