Sentenza n. 481/2026 - Roma, Sezione 2B
per l''annullamento, previa sospensiva, - della Graduatoria unica nazionale relativa alle prove di ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria, per l''anno accademico 2021/2022, nella quale i ricorrenti risultano collocati oltre l''ultimo posto utile e, quindi, non ammessi ai relativi corsi; - di tutti i provvedimenti di esclusione degli odierni ricorrenti dagli elenchi degli ammessi ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria delle Università di cui in epigrafe, per l''anno accademico 2021/2022; - dei Bandi emanati dalle Università di cui in epigrafe per l''ammissione – anno accademico 2021/2022 – ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria; - delle prove di ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria per l''anno accademico 2021/2022, svoltesi presso le Università di cui in epigrafe; - del D.M. MIUR, n. 730, del 25.6.2021, recante “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2021/2022”; - del DM del Ministero dell''Università e della Ricerca, n. 1071, dell''1.9.2021, con cui è stato determinato per l''anno accademico 2021/2022, il numero di posti per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia; - dell''Accordo, adottato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, recante “Determinazione del fabbisogno per l''anno accademico 2021/2022 dei laureati magistrali a ciclo unico, delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, a norma dell''articolo 6 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni”; - delle risultanze del tavolo tecnico convocato presso il Ministero dell''Università e della Ricerca in data 10 agosto 2021; - di tutti gli atti emessi nel corso del procedimento relativo a tale accordo, nonché degli atti posti a base di tale accordo, nonché ogni eventuale altro atto intervenuto in materia di determinazione del numero dei posti disponibili presso le facoltà di Medicina e chirurgia; - del DM del Ministero dell''Università e della Ricerca, di estremi ignoti, con cui è stata costituita la Commissione incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l''anno accademico 2021/2022; - degli atti con i quali la suddetta Commissione ha validato i quesiti relativi alle prove de quibus; - nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi a quelli di cui sopra.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria unica nazionale e atti della procedura di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2021/2022, inclusi i bandi, le prove, il numero dei posti e gli atti di validazione dei quesiti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la graduatoria unica nazionale nella parte in cui risultavano collocati oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessi ai corsi, nonché i provvedimenti di esclusione, i bandi universitari, le prove di ammissione, i decreti ministeriali relativi alle modalità delle prove e alla determinazione dei posti disponibili, l'accordo Stato-Regioni sul fabbisogno formativo, gli atti del tavolo tecnico e gli atti di validazione dei quesiti. Le amministrazioni costituite hanno contestato le argomentazioni dei ricorrenti e dedotto anche l'inammissibilità del ricorso collettivo per mancanza dei relativi presupposti. Prima dell'udienza di discussione, i ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso, chiedendo una pronuncia di improcedibilità con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR non ha esaminato il merito delle censure né l'eccezione relativa all'ammissibilità del ricorso collettivo. Ha preso atto della dichiarazione espressa dei ricorrenti di sopravvenuta carenza di interesse e ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Il giudice ha richiamato il principio dispositivo in senso ampio, secondo cui il ricorrente conserva la disponibilità dell'azione sino a quando la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione. In tale ipotesi il giudice non può decidere d'ufficio il merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, ma deve conformarsi alla dichiarazione resa. Le spese di lite sono state compensate in ragione della definizione in rito e dell'andamento del giudizio.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento nel quadro delle disposizioni processuali applicabili alla definizione del giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, il ricorrente può dichiarare di non avere più interesse alla decisione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione; tale dichiarazione comporta la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
- In presenza di un'espressa dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, il giudice amministrativo non può procedere d'ufficio all'esame del merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, dovendo limitarsi a prendere atto della dichiarazione e definire il giudizio in rito.
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