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Sentenza

Sentenza del 29/07/2016 n. 15855 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La Commissione Tributaria regionale dell'Aquila, sezione di Pescara, aveva annullato l'avviso di accertamento relativo a IVA, IRPEF e IRAP per l'anno 2000, ritenendo che l'applicazione dei parametri, da sola, non fosse sufficiente a giustificare maggiori pretese fiscali in assenza di ulteriori elementi di accertamento. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che, in presenza di un valido contraddittorio con il contribuente e dell'insufficienza delle prove da questo fornite a spiegare lo scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi presunti, l'applicazione dei parametri fosse sufficiente a fondare l'avviso di accertamento. Il ricorso contestava anche la mancata eliminazione dal calcolo del valore di un autocarro utilizzato nell'attività.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare nel merito la questione sull'efficacia dei parametri e sul contraddittorio. L'Agenzia delle Entrate non ha infatti provato il perfezionamento della notifica del ricorso al contribuente: agli atti risultava soltanto l'attestazione di spedizione della raccomandata, ma non la cartolina di ricevimento o altro documento idoneo a dimostrare l'avvenuta ricezione ai sensi dell'art. 139 c.p.c. Non sono state liquidate spese, poiché il contribuente non si è costituito.

Norme richiamate

  • Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi 179 e seguenti

    Parametri per la determinazione presuntiva dei ricavi e dei compensi

    La disposizione è stata richiamata dall'Agenzia per sostenere la legittimità dell'accertamento fondato sui parametri, ma la Corte non ha esaminato nel merito tale argomento a causa dell'inammissibilità del ricorso.

  • Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 184

    Norma indicata come parametro di riferimento per la censura dell'Agenzia, ma non interpretata dalla Corte nel merito.

  • D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, art. 4

    Richiamato dall'Agenzia in relazione alla definizione dell'accertamento mediante parametri e al contraddittorio con il contribuente; la Corte non ha affrontato la questione sostanziale.

  • Codice di procedura civile, art. 139

    La prova del perfezionamento della notificazione è necessaria per dimostrare che il destinatario abbia ricevuto l'atto. La sola ricevuta di spedizione della raccomandata non è sufficiente quando manca la prova della ricezione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la parte ricorrente deve dimostrare il perfezionamento della notifica del ricorso alla controparte; la mera prova della spedizione non basta.
  • La mancanza della prova della ricezione della notifica può determinare l'inammissibilità del ricorso, impedendo alla Corte di esaminare le questioni di merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per un vizio processuale, le argomentazioni sostanziali, anche relative alla legittimità dell'accertamento tributario, non vengono valutate.
  • La decisione non stabilisce in via definitiva se l'applicazione dei parametri, accompagnata dal contraddittorio, sia sufficiente a fondare l'accertamento, perché la Corte ha deciso esclusivamente sulla regolarità della notifica.
  • In situazioni analoghe, chi propone un'impugnazione deve conservare e depositare la documentazione completa della notifica, inclusa la ricevuta di ritorno o altra prova legalmente idonea dell'avvenuta consegna.

Testo integrale

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