Cassazione Civile, Ordinanza n. 25986/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio, quale titolare di una ditta individuale, le aveva contestato maggior reddito d'impresa non dichiarato per l'anno 2011, con conseguenti riprese IRPEF, IRAP e IVA, fondando l'accertamento su movimentazioni bancarie (prelevamenti e versamenti) sui conti intestati all'impresa. Sia la CTP sia la CTR avevano respinto il ricorso, ritenendo non dimostrata l'estraneità della contribuente alle movimentazioni e irrilevante, ai fini tributari, la tesi secondo cui le somme sarebbero state riconducibili al convivente; la CTR aveva anche escluso che la sentenza penale di proscioglimento per riciclaggio facesse venir meno la riferibilità dei conti e delle somme alla contribuente. In Cassazione la ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, 654 c.p.p. e 116 c.p.c., sostenendo che la decisione penale del Tribunale di Milano avrebbe escluso la riferibilità sostanziale dei conti a lei, e che tale accertamento doveva spiegare efficacia di giudicato nel processo tributario o comunque essere valutato dal giudice tributario. La Corte ha però rilevato che il motivo era inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., poiché la ricorrente non aveva depositato né indicato la sede né trascritto il contenuto della sentenza penale richiamata, impedendo il controllo di legittimità sulle sue allegazioni.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, incentrata sulla pretesa efficacia della sentenza penale nel giudizio tributario e sulla diversa ricostruzione dei fatti, fosse formulata senza rispettare l'onere di specifica indicazione e trascrizione del documento decisivo richiamato, ossia la sentenza penale del Tribunale di Milano. Conseguentemente la sentenza della CTR è rimasta ferma; la ricorrente è stata condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973
norma posta a base dell'accertamento induttivo dei redditi d'impresa non dichiarati mediante riscontro delle movimentazioni bancarie
art. 654 c.p.p.
invocato dalla ricorrente per sostenere l'efficacia nel processo tributario della sentenza penale; la Corte non affronta il merito del tema perché il motivo è inammissibile
art. 116 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente come parametro di valutazione della prova; la censura non supera il vaglio di ammissibilità
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
impone, a pena di inammissibilità, di indicare specificamente e riprodurre o riassumere nel ricorso gli atti e documenti su cui la censura si fonda
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiede il deposito degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso quando la censura ne dipenda
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio sulla proposta del relatore
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, quando la censura si fonda su un atto o documento specifico, il ricorrente deve indicarne con precisione la sede processuale e riprodurne o riassumerne il contenuto essenziale; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- L'eventuale richiamo a una sentenza penale non è sufficiente, di per sé, a superare l'accertamento tributario se la parte non consente alla Corte di verificare il contenuto della decisione invocata e la sua effettiva decisività.
- La contestazione della ricostruzione di fatto operata dal giudice di merito non può essere veicolata in cassazione senza il rispetto rigoroso degli oneri di specificazione e deposito dei documenti rilevanti.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la soccombenza comporta la condanna alle spese e, se ne ricorrono i presupposti, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
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