Cassazione Penale, Sentenza n. 13071/2023 del 29/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Reggio Calabria che aveva rigettato la sua domanda di liquidazione dell'equa riparazione per ingiusta sottoposizione a misura cautelare privativa della libertà personale patita dal 6/11/2002 al 30/06/2003 (custodia in carcere fino al 12/11/2002 e poi arresti domiciliari). La misura era stata disposta per gravi indizi relativi al reato previsto dall'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 (traffico di stupefacenti). Pompa era poi stato assolto con sentenza del Tribunale di Locri del 17/10/2017, divenuta definitiva il 6/3/2018. Il ricorrente lamentava: (i) errata applicazione dell'art. 314 c.p.p. e vizi di motivazione; (ii) che gli elementi cautelari erano gli stessi risultati poi insufficienti nel giudizio di merito; (iii) che il valore di alcuni elementi (es. l'uso di un assegno tracciabile) avrebbe dovuto impedire la misura cautelare; (iv) che la misurazione della colpa non poteva considerarsi "grave" dato il limitato arco temporale delle conversazioni e il notevole ritardo nella applicazione della misura rispetto alle condotte contestate, così da giustificare almeno il riconoscimento della colpa lieve e una liquidazione parziale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato il rigetto della domanda di riparazione. La Corte ha richiamato il principio di autonomia del giudizio per la riparazione rispetto al giudizio penale e ha ritenuto legittima la valutazione del giudice di merito secondo cui: (i) le intercettazioni e i contatti di Pompa con soggetti riconosciuti appartenenti all'organizzazione criminale erano tali da creare l'apparenza della sua partecipazione; (ii) una delle intercettazioni dimostrava che Pompa era "uso trattare" sostanza stupefacente (rimandando al dialogo in cui invita il cliente a procurarsela altrove); (iii) l'insieme delle frequentazioni ambigue e il linguaggio non sempre esplicito sono elementi che, secondo l'ordinaria esperienza e la giurisprudenza, possono integrare colpa grave idonea a causare l'adozione della misura cautelare. Per questi motivi la condotta del ricorrente è stata ritenuta gravemente colposa e ostativa al riconoscimento dell'equo indennizzo. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali; non sono state liquidate spese a favore del Ministero resistente per insufficiente attività difensiva nella memoria depositata.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
art. 314, comma 1, cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione al concetto di colpa grave che esclude il diritto all'equa riparazione quando l'interessato abbia, con condotta dolosa o gravemente colposa, concorso a determinare l'adozione della misura cautelare; la Corte l'ha applicata per qualificare la condotta di Pompa come gravemente colposa.
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale richiamata solo come riferimento all'ipotesi di reato (associazione per il traffico di stupefacenti) per la quale era stata disposta la misura cautelare; non è oggetto di interpretazione diretta nella decisione sulla riparazione.
Sez. U. n. 51779 del 28/11/2013 (Nicosia)
Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606
Principio giurisprudenziale che conferma l'autonomia del giudizio per la riparazione e stabilisce che l'indennizzo è escluso se l'incolpato ha dato causa alla privazione della libertà con dolo o colpa grave; la Corte lo utilizza come fondamento del ragionamento.
Sez. U. n. 32383 del 27/05/2010 (D'Ambrosio)
Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663
Conferma che nel giudizio di riparazione si valuta ex ante se il quadro indiziario poteva creare l'apparenza di fondatezza e se a questa apparenza abbia concorso la condotta dell'interessato; principio richiamato e applicato nel caso.
Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013 (Trombetta)
Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013, Trombetta, Rv. 256764
Affermato che il giudizio per la riparazione è autonomo e può raggiungere conclusioni diverse anche con lo stesso materiale probatorio; utilizzato per spiegare la legittimità di una diversa valutazione della stessa prova in sede di riparazione.
Sez. 4, n. 48029 del 18/09/2009 (Giovannini)
Sez. 4, n. 48029 del 18/9/2009, Giovannini ed altri, Rv. 245794
Giurisprudenza che ammette che l'uso di linguaggio criptico nelle conversazioni può costituire indice di colpa grave anche se la condotta riguardava attività diversa da quella contestata; citata per sostenere che frasi in codice sono elementi valutabili negativamente dal giudice della riparazione.
Massime di principio
- Il giudizio per la riparazione è autonomo rispetto al giudizio penale: l'assoluzione non determina automaticamente il diritto all'indennizzo se l'interessato ha concorso, con condotta dolosa o gravemente colposa, a creare l'apparenza della sua responsabilità.
- Per escludere l'indennizzo è sufficiente che, ex ante, il quadro indiziario disponibile al giudice cautelare apparisse fondato e che la condotta dell'indagato (frequentazioni, contatti, linguaggio criptico) abbia contribuito a creare tale apparenza.
- Frequentazioni o rapporti con soggetti riconosciuti appartenere a organizzazioni criminali e l'uso di linguaggio non esplicito nelle intercettazioni possono essere valutati come segni di colpa grave, anche se non provano la responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio.
- Un elemento che apparentemente contraddice l'ipotesi illecita (es. uso di strumenti di pagamento tracciabili) può contrastare l'apparenza di illiceità, ma spetta al ricorrente dimostrare in modo convincente che tale elemento era decisivo e che la sua omissione o trascuratezza non può essere imputata a grave negligenza dello stesso.
- La limitata durata nel tempo di conversazioni sospette o il ritardo nella adozione della misura non escludono automaticamente la colpa grave: il giudice valuta la totalità delle emergenze investigative e il loro potere di creare l'apparenza del reato.
- In casi simili, chi chiede la riparazione deve documentare che non ha dato causa, neppure colposamente, all'intervento dell'autorità; in difetto, il giudice può ritenere ostativo all'indennizzo il comportamento ambiguo o imprudente dell'interessato.
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