Sentenza del 04/04/2016 n. 869 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IVA agevolata - importazione pannelli fotovoltaici - si applica. Impianto fotovoltaico - pannello fotovoltaico - distinzione - applicazione d.P.R. n. 633/72, tabella A, parte III, n. 127-quinquies - non sussiste. Interpello - l. n. 212/00 - Agenzia delle Entrate - rilevanza ai fini IVA all'importazione - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l’applicabilità dell’aliquota IVA del 10% prevista dal d.P.R. n. 633/1972, Tabella A, parte III, n. 127-quinquies, all’importazione di pannelli fotovoltaici. L’Amministrazione sosteneva, in base alla classificazione e alla distinzione tecnica tra singolo pannello e impianto fotovoltaico, che l’agevolazione spettasse soltanto agli impianti completi, idonei autonomamente a produrre energia. Il contribuente sosteneva invece che i pannelli, pur non essendo autonomamente funzionanti, dovessero essere assimilati agli impianti fotovoltaici quando destinati a costituirne parte integrante. A sostegno rilevavano una perizia tecnica del Politecnico di Milano e un precedente interpello positivo dell’Agenzia delle Entrate.
La decisione
La domanda del contribuente è stata accolta. È stata riconosciuta l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10% anche ai pannelli fotovoltaici importati, purché tecnicamente assimilabili a componenti di un impianto fotovoltaico. La perizia tecnica ha confermato tale assimilazione e l’interpello positivo dell’Agenzia delle Entrate è stato ritenuto rilevante ai fini IVA, con gli effetti di tutela previsti dallo Statuto dei diritti del contribuente. Non è stata ritenuta decisiva la distinzione tra pannello e impianto contenuta nel decreto interministeriale del 19 febbraio 2007, poiché tale decreto disciplina il Conto Energia e non determina direttamente il trattamento IVA all’importazione.
Norme richiamate
d.P.R. n. 633/1972, Tabella A, parte III, n. 127-quinquies
Aliquota IVA agevolata del 10% per gli impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica.
La disposizione può applicarsi anche ai pannelli fotovoltaici importati quando, sulla base di una valutazione tecnica concreta, essi siano assimilabili a componenti essenziali di un impianto fotovoltaico.
Legge n. 212/2000, art. 10, commi 1 e 11
L’interpello positivo dell’Agenzia delle Entrate produce effetti di tutela per il contribuente che si conforma alla risposta, rendendo rilevante l’orientamento espresso anche ai fini del trattamento IVA.
Decreto interministeriale 19 febbraio 2007
La distinzione tra pannello e impianto prevista dal decreto non è decisiva per stabilire l’aliquota IVA, poiché il decreto è finalizzato a disciplinare il Conto Energia e non il regime fiscale delle importazioni.
Massime di principio
- Ai fini dell’IVA agevolata, la qualificazione di un bene non dipende necessariamente dalla sua denominazione o dalla classificazione doganale, ma anche dalla funzione concreta e dal ruolo che svolge nell’impianto.
- Un componente che non è autonomamente idoneo a produrre energia può beneficiare dell’aliquota agevolata se costituisce parte essenziale e tecnicamente integrata di un impianto fotovoltaico.
- Una perizia tecnica qualificata può essere determinante per dimostrare l’assimilazione tra il bene importato e l’impianto agevolato.
- Un interpello positivo dell’Agenzia delle Entrate tutela il contribuente che vi si conforma, purché la situazione concreta corrisponda a quella descritta nell’istanza.
- Le definizioni contenute in provvedimenti aventi finalità specifiche, come il Conto Energia, non devono essere automaticamente utilizzate per interpretare norme IVA diverse.
- In casi analoghi è opportuno documentare preventivamente la destinazione del bene, la sua integrazione nell’impianto, le caratteristiche tecniche e l’eventuale orientamento dell’Amministrazione finanziaria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 4 apr 2016Sentenza del 04/04/2016 n. 82 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 4 apr 2016Sentenza del 04/04/2016 n. 84 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 4 apr 2016Sentenza del 04/04/2016 n. 118 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 4 apr 2016Sentenza del 04/04/2016 n. 120 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 4 apr 2016Sentenza del 04/04/2016 n. 163 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 4 apr 2016Sentenza del 04/04/2016 n. 166 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →