Cassazione Civile, Ordinanza n. 37274/2022 del 20/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento per l'anno 2011 notificato a una società che aveva contabilizzato fatture da emettere e non aveva fatturato corrispettivi ritenuti imponibili dall'Ufficio. Secondo l'Amministrazione finanziaria, i lavori di subappalto affidati alla società nell'anno 2011 erano già fiscalmente rilevanti ai fini IVA in quell'anno, perché il fatto generatore dell'imposta coincideva con l'esecuzione della prestazione e non con il pagamento, avvenuto solo nel 2013. La società aveva impugnato l'atto; la CTP aveva accolto il ricorso; la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia deduceva, con un solo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 e della normativa unionale IVA, sostenendo che la CTR avesse erroneamente individuato nel pagamento del corrispettivo il momento di effettuazione della prestazione e, quindi, di insorgenza dell'imposizione.
La decisione
La Corte ha ritenuto preliminarmente valida la notifica del ricorso per cassazione presso il procuratore domiciliatario di primo grado, richiamando il principio di ultrattività del domicilio eletto nel processo tributario quando la parte sia rimasta contumace in appello. Nel merito ha accolto il solo motivo dell'Agenzia delle Entrate, affermando che, per le prestazioni di servizi, il fatto generatore dell'IVA coincide con la materiale esecuzione della prestazione, mentre il pagamento del corrispettivo rileva solo come momento di esigibilità dell'imposta e termine per l'emissione della fattura. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR, in diversa composizione, perché riesamini la controversia applicando il principio per cui la prestazione subappaltata era imponibile nell'anno di esecuzione e non in quello del pagamento.
Norme richiamate
art. 6 d.P.R. n. 633 del 1972
comma 3; primo periodo; commi primo e secondo
Per le prestazioni di servizi il pagamento del corrispettivo non individua il fatto generatore dell'IVA, ma la disciplina interna va letta in conformità al diritto unionale nel senso che rileva la materiale esecuzione della prestazione; il pagamento attiene all'esigibilità dell'imposta nei casi previsti e al termine per la fatturazione.
art. 21, comma 4, d.P.R. n. 633 del 1972
Il pagamento del corrispettivo è richiamato come termine per l'adempimento dell'obbligo di emissione della fattura.
art. 10 dir. IVA 77/388/CEE
La direttiva comunitaria indica che il fatto generatore dell'imposta si identifica con l'effettuazione della prestazione di servizi, non con il pagamento del corrispettivo.
artt. 62, 63 e 66 dir. IVA 2006/112/CE
La disciplina unionale conferma che il fatto generatore e l'esigibilità dell'IVA si collegano all'effettuazione dell'operazione; il pagamento non sposta in avanti il presupposto impositivo delle prestazioni di servizi.
art. 330 c.p.c.
In cassazione, quanto al luogo di notificazione del ricorso, si applica la disciplina dell'art. 330 c.p.c., coordinata con le regole speciali del processo tributario.
artt. 16 e 17 d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario le notificazioni si eseguono nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o sede dichiarata; tale indicazione conserva efficacia anche nei successivi gradi se la parte non si costituisce in appello o non indica diversamente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio dedotto era quello di violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- Nelle prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA, il fatto generatore dell'obbligazione tributaria coincide con la materiale esecuzione della prestazione, mentre il pagamento del corrispettivo attiene, di regola, alla sola esigibilità dell'imposta e ai termini di fatturazione.
- La disciplina interna sull'IVA deve essere interpretata in modo conforme al diritto unionale; ove una lettura letterale dell'art. 6 d.P.R. n. 633 del 1972 conduca a far dipendere il presupposto impositivo dal pagamento, tale lettura deve essere disattesa.
- Nel processo tributario la notifica del ricorso per cassazione può validamente essere eseguita presso il domicilio eletto in primo grado quando la parte sia rimasta contumace in appello o non abbia modificato le indicazioni rilevanti per le notifiche.
- Il ricorso per cassazione è fondato quando il giudice di merito abbia individuato il momento impositivo IVA nel pagamento del corrispettivo anziché nell'esecuzione della prestazione, in contrasto con il diritto dell'Unione e con l'interpretazione consolidata della Corte.
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