Cassazione Penale, Ordinanza n. 05290/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di entrambi gli imputati. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La Corte di appello di Torino ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Vercelli nei confronti di due imputati, uno per tentato incendio e l'altra per favoreggiamento. Avverso la sentenza di appello entrambi hanno proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Per il primo ricorrente le censure investivano la valutazione di responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto; per la seconda ricorrente le censure riguardavano la responsabilità e il diniego della particolare causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto che tutte le doglianze riproponessero questioni già ampiamente trattate nei giudizi di merito, senza un adeguato confronto con la motivazione della sentenza impugnata, con conseguente genericità e manifesta infondatezza dei motivi.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
Richiamato dalla ricorrente per contestare il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte non entra nel merito della questione perché il ricorso è dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già dedotte nei gradi di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La mera reiterazione delle doglianze, in assenza di una critica argomentata alle rationes decidendi della decisione di merito, integra vizio di genericità dei motivi.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta di regola la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- La Corte di cassazione non esamina nel merito questioni relative alla responsabilità o alla particolare tenuità del fatto quando il ricorso è inammissibile per difetti strutturali dei motivi.
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