Cassazione Penale, Sentenza n. 50108/2023 del 15/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna per concorso in furto in abitazione (art. 624-bis c.p.) relativo a numerosi attrezzi custoditi in un garage pertinenziale; dedotte violazioni per errata qualificazione del fatto (si prospettava furto semplice procedibile a querela e violazione di domicilio non strumentale), mancata modifica formale dell'imputazione da parte del PM ai sensi dell'art. 516 c.p.p., preclusione all'accesso ai riti alternativi e nullità o mancanza di motivazione in relazione alla riqualificazione operata dal giudice e al diniego di sostituzione della pena detentiva con pena alternativa (art. 56 legge n. 689/1981 e, in subordine, art. 20-bis c.p. e art. 545-bis c.p.p.). Inoltre censurate le ragioni di pena e la valutazione del risarcimento parziale di 300 euro.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione in furto in abitazione poiché il garage era pertinenza della privata dimora (adiacente all'abitazione, sito in cortile interno e destinato a ricovero di attrezzi, la porta aperta in quell'occasione non alterando la pertinenzialità). Ha affermato che la riqualificazione operata in sentenza non ha violato il principio di correlazione fra accusa e dispositivo (art. 521 c.p.p.), perché gli elementi fondamentali utili alla difesa erano già presenti nell'imputazione e l'imputato aveva confessato il furto. Ha escluso violazioni derivanti dal mancato atto formale di modifica dell'imputazione da parte del PM, richiamando consolidata giurisprudenza secondo cui il giudice può riqualificare il fatto in sede di decisione purché la difesa fosse in grado di predisporre la propria strategia. Quanto alla richiesta di pena sostitutiva, la Corte ha precisato che la riforma che ha introdotto art. 20-bis c.p. e art. 545-bis c.p.p. è entrata in vigore il 30/12/2022; la sentenza d'appello è stata pronunciata il 5/12/2022, quindi il giudice non poteva applicare quelle norme all'udienza. Tuttavia, per effetto dell'art. 95 d.lgs. n. 150/2022 il condannato potrà, se previsto, attivare il procedimento avanti al giudice dell'esecuzione per le pene sostitutive nei termini e modi indicati dalla norma transitoria. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.
Furto semplice: norma di riferimento per la sottrazione di cose altrui senza le ulteriori caratteristiche del furto in abitazione; nella vicenda la difesa sosteneva la riconduzione a questa fattispecie perché il garage era aperto e privo di interclusione
art. 624-bis cod. pen.
Furto in abitazione: norma più grave che si applica quando il reato è commesso in luogo di privata dimora o sue pertinenze. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Sez. U., D'Amico) che restringe la nozione di privata dimora ai luoghi utilizzati per atti della vita privata in modo stabile, non aperti al pubblico e non accessibili senza consenso; il garage è stato ritenuto pertinenziale e dunque rientrante nella fattispecie
art. 516 cod. proc. pen.
Disciplina della modifica dell'imputazione da parte del pubblico ministero prima del dibattimento. La Corte ha precisato che la mancata modifica formale da parte del PM non impedisce al giudice, in sede di decisione, di riqualificare il fatto se gli elementi costitutivi sono già indicati nell'imputazione e la difesa può esercitare il proprio diritto di difesa
art. 521 cod. proc. pen.
Principio della necessaria correlazione tra accusa e sentenza: la Cassazione ha confermato che non sussiste violazione se gli elementi fondamentali oggetto dell'imputazione consentono all'imputato di difendersi anche dalla fattispecie poi ritenuta in sentenza
art. 56 legge 24/11/1981 n. 689
Norma sulla possibilità di sostituire la pena detentiva con altre misure (pene alternative) prevista nella legge n. 689/1981; la richiesta introdotta tardivamente con motivi nuovi è stata ritenuta inammissibile in sede di ricorso per cassazione
art. 20-bis cod. pen. (novellato dal d.lgs. n. 150/2022)
Norma nuova che introduce le pene sostitutive nel codice penale; rilevante solo per la disciplina successiva alla riforma entrata in vigore il 30/12/2022 e non applicabile al dispositivo pronunciato ante riforma, sebbene la procedura per ottenerne l'applicazione possa essere esperita avanti al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 150/2022
art. 545-bis cod. proc. pen. (introdotto dal d.lgs. n. 150/2022)
Disposizione procedurale che prevede l'avviso alle parti, immediatamente dopo il dispositivo, qualora la pena detentiva non superiore a quattro anni possa essere sostituita con pene previste dalla legge n. 689/1981; nella fattispecie non applicabile al dispositivo pronunciato prima dell'entrata in vigore della riforma, ma la possibilità di attivare la procedura post-sentenza è prevista dalla disciplina transitoria
art. 95 d.lgs. n. 150/2022
Disposizione transitoria che consente l'applicazione, se più favorevole, delle norme sulle pene sostitutive ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado d'appello al momento dell'entrata in vigore; stabilisce che il condannato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione entro trenta giorni dall'irrevocabilità della sentenza per ottenere l'applicazione delle pene sostitutive
Massime di principio
- La qualificazione di "furto in abitazione" richiede che il luogo sia riconducibile alla nozione di privata dimora: utilizzo stabile per atti della vita privata, non accessibile senza consenso e non aperto al pubblico; la mera apertura della porta non esclude la pertinenzialità
- Il giudice può, in sede di decisione, riqualificare il fatto anche se la modifica formale dell'imputazione non è stata effettuata dal PM, purché gli elementi essenziali del fatto siano contenuti nell'imputazione originaria e l'imputato sia stato messo in condizione di difendersi efficacemente
- La riqualificazione in pejus non costituisce automatica lesione del principio di correlazione tra accusa e sentenza se la difesa aveva a disposizione gli elementi fondamentali per esercitare il diritto di difesa; per tutelarsi l'imputato deve segnalare tempestivamente al giudice eventuali istanze (es. oblazione o riti alternativi)
- Le modifiche legislative che introducono favorevoli strumenti (es. pene sostitutive) hanno effetti secondo le regole transitorie: se il dispositivo è stato pronunciato prima dell'entrata in vigore della norma, la loro applicazione diretta in quella sede può essere esclusa, ma la disciplina transitoria può consentire l'accesso al giudice dell'esecuzione dopo l'irrevocabilità
- Se si intende ottenere l'accesso a riti alternativi o benefici processuali in caso di possibile riqualificazione, è prudente sollecitare formalmente il giudice e formulare istanze specifiche nel corso del procedimento per non perdere la possibilità di fruire dei benefici
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