Sentenza n. 370/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento - della comunicazione della Prefettura di Cosenza - Area 4 Cittadinanza e Immigrazione del 4 marzo 2025, prot. uscita n. 0028519, di rigetto del permesso di soggiorno per attesa di occupazione; e per la declaratoria del diritto del ricorrente alla sottoscrizione del modello 209 per il rilascio del permesso per attesa occupazione innanzi allo Sportello Unico Immigrazione con decorrenza immediata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di soggiorno per attesa di occupazione adottato dalla Prefettura di Cosenza
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia il 12 dicembre 2024 per svolgere lavoro subordinato sulla base di un'istanza nominativa presentata da un imprenditore, aveva constatato che, nel periodo intercorso tra la domanda di visto e l'ingresso, il datore di lavoro aveva cessato l'attività. Entro otto giorni dall'ingresso si era recato presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione insieme al datore di lavoro, chiedendo di acquisire le dichiarazioni necessarie e di ottenere il permesso di soggiorno per attesa di occupazione. Dopo il rifiuto della Prefettura di ricevere la richiesta, questa era stata trasmessa tramite PEC dal difensore. La Prefettura, dopo avere revocato il nulla osta all'ingresso, aveva rigettato la domanda. Il ricorrente ha dedotto la violazione delle circolari ministeriali del 7 luglio 2016, n. 2570, e del 20 agosto 2007, n. 3836, relative ai casi di morte o cessazione dell'attività del datore di lavoro nell'ambito dei flussi di ingresso per lavoro subordinato, nonché il difetto di istruttoria e l'insufficienza della motivazione. In particolare, ha sostenuto che l'amministrazione non avesse verificato se la situazione fosse assimilabile alla cessazione dell'attività imprenditoriale successiva alla stipula del contratto di lavoro e che avrebbe potuto valutare la semplice modifica dell'indicazione del datore di lavoro. Ha inoltre chiesto la declaratoria del diritto alla sottoscrizione del modello 209.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, ritenendo fondati i vizi di istruttoria lacunosa e motivazione insufficiente. L'amministrazione ha negato il permesso di soggiorno per attesa di occupazione senza approfondire gli elementi istruttori disponibili e senza verificare gli effetti dei fatti rappresentati dal ricorrente sulla sua posizione amministrativa. In particolare, avrebbe dovuto esplorare la possibilità che il lavoratore fosse chiamato a svolgere l'attività presso l'operatore economico nel quale era confluita l'azienda precedentemente gestita dall'imprenditore individuale, circostanza accennata negli atti di causa. L'annullamento è disposto con salvezza del riesercizio del potere amministrativo; la domanda di immediata sottoscrizione del modello 209 non risulta accolta espressamente. Le spese di lite sono state integralmente compensate, mentre la liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è stata rimessa a separato decreto.
Norme richiamate
circolare ministeriale 7 luglio 2016, n. 2570
Secondo il ricorrente, disciplina i casi di sopravvenuta morte o cessazione dell'attività del datore di lavoro nell'ambito dei flussi di ingresso per lavoro subordinato.
circolare ministeriale 20 agosto 2007, n. 3836
Secondo il ricorrente, disciplina i casi di sopravvenuta morte o cessazione dell'attività del datore di lavoro nell'ambito dei flussi di ingresso per lavoro subordinato.
Massime di principio
- Il diniego di un titolo di soggiorno per attesa di occupazione è illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione quando l'amministrazione non approfondisce gli elementi disponibili e non verifica gli effetti concreti delle circostanze sopravvenute sulla posizione dello straniero.
- In presenza della cessazione dell'attività del datore di lavoro intervenuta tra la domanda di visto e l'ingresso del lavoratore straniero, l'amministrazione deve valutare specificamente se l'attività o l'azienda siano confluite in altro operatore economico e se il lavoratore possa essere impiegato presso quest'ultimo.
- L'annullamento del diniego per carenza istruttoria e motivazionale non attribuisce automaticamente il diritto al rilascio del permesso o alla sottoscrizione del modello necessario, ma impone all'amministrazione il riesercizio del potere nel rispetto delle indicazioni derivanti dalla sentenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 456/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 457/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 458/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 459/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 460/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 461/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →