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Sentenza

Sentenza del 22/06/2022 n. 2950 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Notificazioni - Notifica cartella di pagamento - Prova - Produzione di copia della cartolina di ricevuta estratta dagli archivi elettronici - Copia conforme all'originale - Configurabilità - Sussiste - Fattispecie.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento per mancata/inesistente notifica. Il ricorrente contestava l'effettuazione della notifica della cartella; la PA ha prodotto in giudizio copia della cartolina di ricevuta, estratta dagli archivi informatici, nonché il documento di estrazione dei dati custoditi nell'archivio informatico.

La decisione

Il giudice ha ritenuto che la copia della cartolina di ricevuta, essendo estratta dagli archivi elettronici della Pubblica Amministrazione in cui gli atti originari sono stati dematerializzati conformemente al codice dell'amministrazione digitale (artt. 42 e 43, d.lgs. n. 82/2005), costituisce copia conforme e prova valida dell'avvenuta notifica. La produzione dell'estrazione dei dati dall'archivio informatico è stata ritenuta pienamente sostitutiva degli originali; di conseguenza il ricorso è stato respinto e la notifica considerata valida.

Norme richiamate

  • d.lgs. 546/1992, art. 19 co. 3

    La norma è richiamata nella valutazione del valore probatorio dei documenti prodotti in giudizio; è stata interpretata nel senso che la documentazione prodotta dalla PA può far sorgere la presunzione della regolarità della notifica, salvo che il ricorrente non fornisca prova contraria rilevante.

  • d.lgs. 82/2005, art. 42, 43

    Gli articoli disciplinano la dematerializzazione e la conservazione informatica degli atti della PA: gli atti dematerializzati custoditi negli archivi informatici hanno valore equipollente all'originale e la copia estratta dall'archivio costituisce copia conforme che sostituisce l'originale agli atti della PA.

Massime di principio

  • La copia estratta dagli archivi informatici della PA, se proviene da atti dematerializzati secondo il CAD (art. 42-43), ha valore di copia conforme e può provare l'effettuazione della notifica.
  • Perché la copia elettronica sia pienamente probatoria è importante che sia documentata l'estrazione dai sistemi di conservazione/archiviazione della PA (metadati, log, certificazione di estrazione) a dimostrazione di integrità e provenienza.
  • Il ricorrente può contestare la prova solo fornendo elementi concreti che mettano in dubbio l'integrità, l'autenticità o la corretta tenuta dell'archivio informatico; l'assenza di tale contestazione rende decisiva la produzione della PA.
  • Se la PA non produce l'estrazione dall'archivio informatico o non dimostra la dematerializzazione/gestione conforme al CAD, la copia prodotta può essere considerata insufficiente a provare la notifica.
  • In casi analoghi l'onere della prova dell'avvenuta notifica grava sull'ente impositore; la produzione di copie conformi tratte dagli archivi informatici soddisfa tale onere, salvo prova contraria del destinatario.

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