Cassazione Penale, Sentenza n. 44831/2023 del 07/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha proposto ricorso per cassazione lamentando carenza della motivazione in ordine alla responsabilità penale dell'imputato. In particolare, ha contestato la decisione della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per rapina, sostenendo l'inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa per due ragioni principali: il mancato rinvenimento del telefono cellulare asseritamente sottratto e l'incompatibilità tra le dichiarazioni del denunciante e la descrizione del coltello nella disponibilità dell'imputato. Il ricorrente riteneva che tali elementi avrebbero dovuto indurre i giudici d'appello a ritenere non provata la rapina.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo aspecifico e meramente reiterativo delle medesime doglianze già svolte in sede di appello, senza proporre censure di diritto nuove e specifiche. La Corte ha valutato che la motivazione della decisione di merito era congrua e priva di illogicità manifeste: le dichiarazioni della persona offesa sono state ritenute attendibili in combinazione con la testimonianza del teste Ciriaco e con le acquisizioni degli operanti; il mancato rinvenimento del telefono non è, di per sé, circostanza idonea a escludere la responsabilità penale. Essendo fondata su apprezzamenti di fatto non manifestamente illogici o contraddittori, la ricostruzione dei giudici di merito non poteva essere sindacata in cassazione. P.Q.M.: ricorso dichiarato inammissibile (decisione del 10 ottobre).
Norme richiamate
art. 628 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di rapina; è la fattispecie base per cui l'imputato è stato condannato e che la Corte territoriale ha ritenuto provata sulla base del complesso probatorio.
art. 4 L. 110/1975
Richiamata in relazione agli aspetti connessi all'uso o alla detenzione di arma da taglio nel fatto di rapina; la Corte ha valutato che la descrizione dell'arma e la sua incompatibilità dedotta dal ricorrente non erano idonee a compromettere il convincimento formato dai giudici di merito.
Principio di inammissibilità per aspecificità del motivo di ricorso in Cassazione
La Corte ha applicato il principio secondo cui la cassazione non è il luogo per rinnovare valutazioni di fatto già compiute in sede di merito; un motivo è inammissibile se si limita a riproporre argomentazioni factuali o valutative già trattate senza indicare specifiche violazioni di diritto o illogicità manifesthe nella motivazione impugnata.
Massime di principio
- In Cassazione non può essere chiesto un nuovo esame del merito dei fatti: le valutazioni probatorie dei giudici di merito, se razionali e prive di manifesta illogicità o contraddittorietà, sono insindacabili.
- Il mancato rinvenimento dell'oggetto sottratto (es. telefono) non determina automaticamente l'esclusione del reato di rapina se il complesso probatorio (dichiarazioni della vittima, testimonianze, riscontri degli operanti) fornisce un quadro coerente.
- Per essere ammissibile, il motivo di ricorso in cassazione deve essere specifico e non meramente ripetitivo di censure già formulate in sede di appello: occorre individuare violazioni di legge o vizi logico-giuridici manifesti nella motivazione.
- Quando più fonti probatorie convergono (dichiarazioni della vittima, testimonianze di terzi, atti degli operanti), la loro concordanza rafforza il convincimento del giudice e rende più difficile il sindacato in sede di legittimità.
- Se si contesta la attendibilità di una testimonianza, è necessario mostrare elementi concreti di contraddittorietà o di illogicità manifesta nella valutazione che il giudice ha compiuto, non una semplice preferenza per una diversa ricostruzione dei fatti.
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