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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12887/2022 del 06/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di conferma della condanna per il reato di trasferimento fraudolento di valori (intestazione fittizia di un supermercato prima a Sabrina Rizzo poi a Caterina Rizzo). Deduce violazione del diritto di difesa perché il Procuratore generale non avrebbe concordato la pena in appello, lamenta che la Corte non abbia considerato che al momento del trasferimento (marzo 2013) l'imputato non era a conoscenza di indagini a suo carico e che il procedimento di prevenzione fu avviato successivamente; chiede inoltre il riconoscimento delle attenuanti generiche e contesta la determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale senza adeguata motivazione.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi generici e manifestamente infondati. Ha ritenuto che non sussista lesione del diritto di difesa in appello alla luce dell'art. 599-bis c.p.p. e che non vi sia obbligo per l'accusa di concordare sulla nuova determinazione della pena. Ha confermato i principi giurisprudenziali secondo i quali il reato di trasferimento fraudolento di valori è un delitto di pericolo astratto, valutabile ex ante sulla base di quanto conosciibile al momento della condotta; non è richiesta la concreta capacità elusiva dell'operazione né è escluso il reato quando i beni sono intestati a familiari, poiché l'art. 26 del d.lgs. 159/2011 prevede presunzioni di interposizione. La Corte territoriale aveva inoltre evidenziato l'assenza di risorse finanziarie delle intestatarie e l'arresto dell'imputato pochi mesi dopo il trasferimento. Sull'istanza di attenuanti generiche la Suprema Corte ha rilevato l'assenza di elementi allegati idonei a giustificarne il riconoscimento. Per queste ragioni il ricorso è respinto; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 512-bis cod. pen. (ex art. 12-quinquies D.L. 8/6/1992, n.306 conv. L.7/8/1992 n.356)

    Riconosciuto come norma incriminatrice del trasferimento fraudolento di valori; la Corte interpreta il delitto come reato di pericolo astratto che richiede il dolo specifico di eludere misure di prevenzione patrimoniali, senza bisogno della concreta idoneità elusiva dell'operazione.

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di appello di decidere in camera di consiglio anche se le parti dichiarano di concordare sull'accoglimento, prevedendo che, se la questione comporta nuova determinazione della pena, le parti indichino la pena concordata; non impone all'accusa l'obbligo di concordare.

  • art. 26 D.lgs. 6/9/2011 n.159

    Prevede presunzioni di interposizione fittizia nei confronti di familiari di soggetti sottoposti o sottoponibili a misure di prevenzione patrimoniali; tali presunzioni favoriscono l'applicazione delle misure e non escludono la configurabilità del reato penale.

  • art. 133 cod. pen.

    Le attenuanti generiche richiedono elementi specifici idonei a dimostrarne la meritevolezza; non possono essere riconosciute per mera concessione discrezionale e l'onere di allegazione spetta alla difesa.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di equitativa comminazione di somme alla cassa delle ammende a seguito di impugnazione inammissibile o infondata per colpa; applicata per irrogare l'ammenda di euro 3.000.

Massime di principio

  • Il reato di trasferimento fraudolento di valori è un delitto di pericolo astratto: è sufficiente la condotta con finalità elusiva valutata ex ante rispetto alle circostanze conoscibili al momento del trasferimento.
  • La mancata conoscenza formale di indagini o l'avvio successivo di un procedimento di prevenzione non esclude il reato se l'operazione era idonea, alla stregua delle conoscenze dell'agente, a eludere misure di prevenzione.
  • L'intestazione a familiari non esclude la pena: esistono presunzioni di interposizione e il giudice può fondare la condanna su elementi che dimostrano l'assenza di risorse o l'inidoneità dell'operazione a giustificare il trasferimento.
  • In appello non vige obbligo per il pubblico ministero di concordare una proposta di pena: le procedure di camera di consiglio previste dall'art. 599-bis non travolgono il potere dell'accusa di non aderire a proposte concordate.
  • Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche la difesa deve allegare elementi concreti e specifici; l'assenza di tali elementi legittima la conferma della pena in misura prossima al minimo edittale.
  • Un ricorso generico o non confrontato con la motivazione della Corte territoriale è a rischio di inammissibilità e può comportare la condanna alle spese e sanzioni (cassa delle ammende) se vi sono profili di colpa nella sua proposizione.

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