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Sentenza

Sentenza n. 701/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione, del -OMISSIS- / 2025 del 27.03.2025, notificato il 19.12.2025, con cui il Questore di Salerno ha decretato il rifiuto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato a seguito di emersione delle procedure di emersione ex art. 103 co. 1 D.L. 34/2020, convertito in L. 17 luglio 2020 n.77;

Giustizia amministrativa202600134

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato a seguito della procedura di emersione ex art. 103, comma 1, d.l. 34/2020

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego adottato dal Questore, fondato sulla condanna irrevocabile, con applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., per detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti ai sensi dell’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 e per resistenza a pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 337 c.p. Il provvedimento amministrativo aveva ritenuto tali condanne automaticamente ostative al rilascio del titolo, ai sensi dell’art. 103, comma 10, d.l. 34/2020 e degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. 286/1998. Il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione delle predette disposizioni ed eccesso di potere, sostenendo che l’amministrazione avesse desunto automaticamente la pericolosità sociale dalla condanna, senza considerare il carattere risalente dei fatti, la successiva buona condotta, l’integrazione lavorativa, sociale e culturale e l’assenza di attuali elementi di pericolosità. Ha inoltre invocato le sentenze della Corte costituzionale n. 88/2023 e n. 43/2024, che hanno escluso determinati automatismi ostativi per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Ha ritenuto non pertinenti le pronunce della Corte costituzionale invocate, poiché riferite al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, relativo al cosiddetto piccolo spaccio, mentre nel caso concreto la condanna riguardava il più grave reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, concernente detenzione e cessione di cocaina ed eroina in considerevoli quantità, oltre alla resistenza a pubblico ufficiale. Secondo il Collegio, tali condanne rientrano tra quelle ostative alla regolarizzazione ai sensi dell’art. 103, comma 10, lettera c), d.l. 34/2020. Il rigetto è stato quindi fondato sulla gravità e sulla riconducibilità dei reati alla previsione normativa ostativa, senza che trovasse applicazione la limitazione dell’automatismo stabilita dalla Corte costituzionale per la diversa fattispecie del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/1990. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 1, d.l. 34/2020, convertito in l. 77/2020

    Disciplina la procedura di emersione e il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

  • art. 103, comma 10, lettera c), d.l. 34/2020, convertito in l. 77/2020

    Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri: c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti [...]

    Il TAR ha ritenuto che la condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 costituisca causa ostativa alla procedura di emersione e al rilascio del titolo di soggiorno.

  • art. 103, comma 10, lettera d), d.l. 34/2020, convertito in l. 77/2020

    Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne [...] per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale.

    La disposizione è richiamata nel testo normativo esaminato, ma la decisione è stata principalmente fondata sulla causa ostativa prevista dalla lettera c).

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    È richiamato quale base normativa del regime ostativo al rilascio del titolo di soggiorno in presenza di determinate condanne penali.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    È richiamato quale base normativa del regime ostativo al rinnovo o rilascio del permesso di soggiorno.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990

    La condanna per detenzione e cessione illecita di cocaina ed eroina in considerevoli quantità è stata ritenuta distinta e più grave rispetto alla fattispecie di cui al comma 5 e ostativa alla regolarizzazione.

  • art. 337 c.p.

    La condanna per resistenza a pubblico ufficiale concorre al quadro di gravità dei reati valorizzato dal provvedimento.

  • artt. 444 e 445 c.p.p.

    La sentenza di applicazione della pena su richiesta è stata considerata rilevante ai fini della causa ostativa, in conformità all’art. 103, comma 10, d.l. 34/2020.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, dopo l’avviso alle parti.

Massime di principio

  • L’automatismo ostativo escluso dalla Corte costituzionale per le condanne relative al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non si estende alle condanne per il più grave reato di cui all’art. 73, comma 1, dello stesso decreto, che possono integrare una causa ostativa alla procedura di emersione ex art. 103, comma 10, lettera c), d.l. 34/2020.
  • Nella procedura di emersione disciplinata dall’art. 103 d.l. 34/2020, una condanna per detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti ai sensi dell’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 può giustificare il diniego del permesso di soggiorno, anche se pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p.
  • Le pronunce della Corte costituzionale che limitano l’automatismo delle cause ostative devono essere applicate nei limiti oggettivi della fattispecie dichiarata incostituzionale e non possono essere estese a reati diversi e più gravi rispetto a quello espressamente considerato dalla Consulta.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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