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Sentenza

Sentenza n. 16742/2026 - Roma, Sezione 3Q

Giustizia amministrativa202508999

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Relazione sintetica della Commissione di valutazione e verbale n. 1 dell’8 maggio 2025 relativi alla procedura per il conferimento dell’incarico di Direttore della U.O.C. Chirurgia Generale P.O. H4 dell’ASL Roma 6, nonché certificazione prodotta dal candidato controinteressato

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli atti della procedura selettiva indetta dall’ASL Roma 6 per il conferimento dell’incarico di Direttore della U.O.C. Chirurgia Generale P.O. H4, deducendone l’illegittimità. Con motivi aggiunti ha contestato anche la certificazione prodotta tardivamente dal candidato controinteressato, relativa alla tipologia delle istituzioni e delle prestazioni delle strutture presso cui aveva svolto attività. Nel giudizio il controinteressato ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; il ricorrente ha sostenuto la sussistenza della giurisdizione amministrativa, richiamando un precedente del Consiglio di Stato e il contrasto interpretativo allora esistente, e ha chiesto la compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza esaminare le censure relative agli atti della procedura e alla certificazione contestata. Ha ritenuto che, alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 3868 del 20 febbraio 2026, la giurisdizione sulle procedure di conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa spetti al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. La causa può essere riproposta davanti a tale giudice ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., con salvezza degli effetti processuali. Spese compensate tra le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    davanti al quale la causa potrà essere riproposta ai sensi e nei termini di cui all’art. 11, comma 2, cod. proc. amm., con conseguente “traslatio iudicii” e con la salvezza degli effetti di cui al predetto art. 11 c.p.a.

    Dichiarato il difetto di giurisdizione, la controversia può essere riproposta davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione, nei termini previsti, conservando gli effetti processuali secondo il meccanismo della translatio iudicii.

Massime di principio

  • Le controversie relative alle procedure di conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa del servizio sanitario appartengono, secondo la sentenza delle Sezioni Unite n. 3868 del 20 febbraio 2026 richiamata dal TAR, alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
  • Quando il giudice amministrativo dichiara il difetto di giurisdizione, la causa può essere riproposta davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., con salvezza degli effetti processuali prevista dalla translatio iudicii.

Come è indicizzato

MaterieProfessioni sanitarieGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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