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Sentenza

Sentenza n. 780/2026 - Catania, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Caltagirone - Sez. Lavoro e Previdenza n. 584/2025 del 05.06.202;

Giustizia amministrativa202502839

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Caltagirone - Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per complessivi 3.000 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Caltagirone n. 584/2025, notificata il 16 giugno 2025, con la quale era stato riconosciuto il diritto alla costituzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, con accredito di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici dal 2016/2017 al 2021/2022, oltre interessi o rivalutazione. Il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia. Il ricorso, notificato il 30 dicembre 2025, è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione. La ricorrente ha inoltre chiesto l'adozione delle misure di cui all'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente ritenuto rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e comprovato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, come risultante dall'attestazione di segreteria. Nel merito ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di costituire, in favore della ricorrente, la Carta elettronica del docente, accreditandovi 3.000 euro oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha escluso la condanna per le ulteriori misure ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., ritenendola manifestamente iniqua perché la nomina del commissario ad acta assicura adeguatamente l'esecuzione in forma specifica e gli interessi o la rivalutazione preservano il valore reale del credito. Ha tuttavia nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel responsabile della Direzione Generale competente del Ministero, con facoltà di delega, per provvedere entro ulteriori 60 giorni in caso di persistente inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudice dell'ottemperanza può adottare misure per assicurare l'esecuzione del giudicato, inclusa la nomina di un commissario ad acta; la misura pecuniaria prevista dalla lettera e) può essere esclusa quando risulti manifestamente iniqua alla luce delle concrete modalità di esecuzione e della tutela già assicurata al credito.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il ricorso per l'esecuzione coattiva nei confronti della pubblica amministrazione è proponibile dopo il decorso del termine dilatorio decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado

    Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica del docente riconosciuto nel titolo posto in esecuzione.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    interessi o rivalutazione

    Le somme dovute in esecuzione della sentenza devono essere maggiorate di interessi o rivalutazione secondo quanto stabilito dal titolo esecutivo.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Fondamento della condanna alle spese processuali.

  • art. 93, comma 1, c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo deve verificare il passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
  • Quando l'amministrazione non adempie a un obbligo di facere specifico risultante dal giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine e nominare sin d'ora un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia.
  • La misura pecuniaria prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non deve essere applicata quando, alla luce delle concrete modalità di esecuzione, risulti manifestamente iniqua, in particolare se la nomina del commissario ad acta assicura adeguatamente l'esecuzione in forma specifica e il titolo già prevede interessi o rivalutazione idonei a preservare il valore reale del credito.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimentoRisarcimento del danno da attività amministrativa

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