Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 00709/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un appalto di servizi in favore di una azienda sanitaria. La stazione appaltante aveva agito per l'accertamento negativo del credito relativo a una fattura emessa dall'appaltatrice per prestazioni indicate nella fattura n. 155 del 31 maggio 2010. La società convenuta aveva reagito con domande riconvenzionali: da un lato per contestare la pretesa attorea, dall'altro per ottenere il risarcimento dei danni da comportamento sleale e contrario a buona fede nella fase precontrattuale, nonché, in subordine, l'indennizzo per indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. Dopo il rigetto in primo grado e la conferma in appello, la società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 1175, 1337 e 1338 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente escluso un affidamento incolpevole sulla clausola sociale e sulla reale consistenza della forza lavoro dell'impresa uscente; 2) violazione degli artt. 2041 e 2042 c.c. e degli artt. 2 e 191 d.lgs. 267/2000, lamentando che fossero state rese prestazioni ulteriori e diverse senza valido impegno di spesa; 3) omesso esame di un fatto decisivo e motivazione apparente, deducendo che la corte d'appello non avesse considerato la diversità delle prestazioni effettivamente rese rispetto a quelle contrattualmente previste.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi che prospettavano il vizio di omesso esame di fatti decisivi perché la decisione di appello era conforme a quella di primo grado e il ricorso non aveva indicato specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due pronunce; inoltre ha escluso che fossero stati ignorati fatti decisivi, osservando che la corte territoriale aveva accertato in fatto la conoscenza, o comunque la conoscibilità con ordinaria diligenza, dei presupposti della clausola sociale, nonché l'assenza di richieste di prestazioni ulteriori rispetto a quelle pattuite. Quanto all'azione di indebito arricchimento, la Cassazione ha ritenuto che la ricorrente non avesse confutato la ratio decidendi secondo cui mancava l'accertamento di prestazioni aggiuntive richieste dall'ente e, in ogni caso, l'azione verso la PA resta soggetta al limite dell'"arricchimento imposto". La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. in favore della controparte, di una ulteriore somma ex art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della Cassa delle ammende, e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1175 c.c.

    richiamato dalla ricorrente come parametro di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto, ma la censura è stata ritenuta inammissibile/infondata nei termini dedotti.

  • art. 1337 c.c.

    richiamato per sostenere una responsabilità precontrattuale dell'ente; la Corte ha escluso la fondatezza della censura perché l'affidamento tutelabile era stato escluso in fatto e la questione era comunque conoscibile con diligenza minima.

  • art. 1338 c.c.

    richiamato insieme all'art. 1337 c.c. per la fase precontrattuale; la Corte non ha ravvisato violazione di legge nei termini prospettati.

  • art. 2041 c.c.

    l'azione di indebito arricchimento richiede la prova dell'arricchimento oggettivo; nei confronti della P.A. opera il limite dell'arricchimento imposto e l'eccezione di mancanza di volontà o consapevolezza dell'arricchimento da parte dell'ente.

  • art. 2042 c.c.

    richiamato in relazione al carattere sussidiario dell'azione di arricchimento, ma la censura è stata respinta perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 2 d.lgs. 267/2000

    richiamato dalla ricorrente nel tentativo di qualificare il soggetto pubblico, ma senza superare la motivazione di merito sulla mancanza di prestazioni ulteriori richieste dall'ente.

  • art. 191 d.lgs. 267/2000

    richiamato dalla ricorrente in tema di impegni di spesa e responsabilità per acquisizioni di beni e servizi; la Corte ha ritenuto la doglianza non decisiva perché mancava il presupposto fattuale delle prestazioni extra-contrattuali richieste.

  • art. 69 d.lgs. 163/2006

    la norma, applicabile ratione temporis, consente di imporre condizioni particolari di esecuzione per esigenze sociali o ambientali, purché compatibili con il diritto UE e precisate negli atti di gara; ciò ha reso infondata la censura sull'opacità della clausola sociale.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    in presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile se non vengono indicate e confrontate le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    utilizzato come base formale dei motivi di ricorso; la Corte ha dichiarato inammissibili le censure per improprio veicolo del vizio motivazionale e mancata individuazione del fatto storico decisivo.

  • art. 380-bis, comma 2, c.p.c.

    richiamato per la richiesta di decisione dopo proposta di definizione anticipata.

  • art. 380-bis, comma 3, c.p.c.

    in caso di decisione conforme alla proposta anticipata, trova applicazione la disciplina sanzionatoria di cui all'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    la Corte ha applicato la condanna equitativa a favore della controparte, ritenendo sussistenti i presupposti di abuso del processo in ragione della conformità alla proposta anticipata.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    è stata applicata una somma in favore della Cassa delle ammende quale ulteriore conseguenza dell'abuso del processo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quella d'appello.
  • Non sussiste responsabilità precontrattuale quando il presunto affidamento della parte sia escluso in fatto dal giudice di merito e, comunque, le circostanze rilevanti fossero conoscibili con l'ordinaria diligenza dell'operatore professionale.
  • L'azione di indebito arricchimento contro la pubblica amministrazione richiede la prova dell'arricchimento oggettivo, ma la domanda può essere respinta se il giudice accerta che non vi furono prestazioni ulteriori o diverse richieste dall'ente, oppure che manca il presupposto dell'arricchimento non imposto.
  • La censura per violazione di legge deve misurarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: è inammissibile o infondata se non confuta il fondamento decisivo dell'accertamento di merito.
  • Le clausole sociali e le condizioni particolari di esecuzione negli appalti pubblici sono legittime se previste negli atti di gara e compatibili con i principi dell'ordinamento euro-unitario; l'operatore economico è tenuto a valutarne preventivamente gli effetti.
  • Quando il ricorso per cassazione è definito in conformità a una proposta di decisione anticipata accettata per la trattazione, possono essere applicate le sanzioni processuali previste dall'art. 96 c.p.c. per contrastare l'abuso del processo.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoSpese di lite
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaRisoluzione del contrattoArricchimento senza causaAbuso del diritto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.