Cassazione Penale, Sentenza n. 2690/2025 del 22/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che li ha ritenuti colpevoli di reati connessi alla coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti. Salvatore Perez censura la motivazione circa la sua responsabilità per la coltivazione (capo 1), contestando la valenza probatoria di elementi che lo avrebbero collegato alla piantagione e sostenendo l'assenza di prova della sua partecipazione stabile prima dell'irruzione; contesta inoltre l'uso dei precedenti e delle competenze professionali per dedurne il coinvolgimento. Davide Perez deduce la non offensività concreta della coltivazione (richiamando orientamenti costituzionali e di legittimità che temperano la punibilità per coltivazioni destinate all'autoconsumo) e critica il diniego delle circostanze attenuanti generiche nonostante la confessione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Salvatore Perez e ha dichiarato inammissibile il ricorso di Davide Perez. Per Salvatore è stata confermata la condanna a 5 anni di reclusione e multa di euro 31.629,00, con conferma delle pene accessorie, l'obbligo di risarcire la parte civile e la refusione delle spese processuali del grado. Per Davide è stata confermata (per via delle statuizioni impugnate in precedenza) la condanna a 4 anni e 8 mesi e multa di euro 20.000,00; il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile e la corte lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende nella misura indicata nel dispositivo della sentenza. La Corte ha ritenuto che il complesso probatorio e gli indici di destinazione a commercializzazione (numero di piante, impianti, quantità essiccata, strumenti per il confezionamento) avessero carattere persuaso e sufficiente a configurare l'offensività concreta, richiamando la giurisprudenza più recente sulle distinzioni tra coltivazione domestica e commerciale e ribadendo i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione del merito.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
La Corte ha applicato il principio del concorso di persone, riconoscendo che contributi anche limitati o la muta presenza possono assumere valenza causale e rafforzativa dell'azione altrui, idonei a integrare il concorso morale nel delitto.
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Richiamata quale norma quadro sulle fattispecie di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti; la Corte ha verificato la conformità botanica e l'attitudine delle piante a produrre sostanza stupefacente per valutare la sussistenza del reato.
art. 61, n. 11-quater e art. 99 cod. pen.
Uso nella motivazione per la qualificazione delle aggravanti e per la determinazione della pena, con riferimento a recidiva e circostanze aggravanti connesse alla condotta.
art. 35-quinquies d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Norma richiamata nel capo relativo alla falsa attestazione della presenza in servizio mediante uso improprio del badge; la Corte ha confermato la condanna per false attestazioni ai sensi della normativa sul pubblico impiego.
art. 133 cod. pen.
Richiamato in relazione alla valutazione delle circostanze attenuanti generiche: la Corte territoriale ha ritenuto che, nonostante la confessione, prevalessero elementi negativi (personalità, gravità, modalità del fatto) ostativi al riconoscimento delle attenuanti.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per disporre la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, in caso di inammissibilità, per l'eventuale condanna al versamento in favore della cassa delle ammende.
Sez. U. Corte di cassazione, n. 28605 del 24/04/2008 (Di Salvia)
Richiamata dalla difesa come orientamento per richiedere la valutazione dell'offensività concreta; la Corte di cassazione ha però ritenuto che tale principio sia stato successivamente aggiornato dalle Sezioni Unite più recenti.
Sez. U. Corte di cassazione, n. 12348 del 19/12/2019 (Caruso)
Citata dalla Corte come paradigma aggiornato: distingue coltivazione 'domestica' (potenzialmente esclusa dalla tipicità quando provata la destinazione esclusiva all'uso personale e la presenza degli indici sintomatici richiesti) dalla coltivazione di dimensioni e modalità commerciali; la sentenza ha ritenuto nel caso concreto la sussistenza di indici di destinazione alla commercializzazione.
Orientamenti sulla limitazione del sindacato di legittimità (es. Sez. U. n. 47289/2003 Petrella)
Ribadito il principio che la Cassazione sindaca la logica e la coerenza dell'apparato argomentativo, non la rispondenza fattuale delle valutazioni dei giudici di merito; non è consentito al giudice di legittimità sostituirsi al merito.
Massime di principio
- La responsabilità per il reato di coltivazione può essere riconosciuta anche quando il contributo del singolo consista in un intervento temporaneo o in presenza mutevole, purché il complesso probatorio mostri un contributo idoneo a rafforzare o agevolare l'attività illecita (art. 110 c.p.).
- Per distinguere coltivazione domestica da coltivazione idonea a integrare il reato commerciale occorre valutare congiuntamente più indici: numero di piante, quantità di prodotto essiccato, presenza di impianti e strumenti professionali (irriguous, bilance, confezionamento), modalità tecniche e potenzialità produttive; l'assenza di maturazione non esclude la offensività se la pianta è idonea a produrre stupefacente.
- La confessione o collaborazione dell'imputato può avere valore attenuante, ma il suo effetto può essere recessivo se contrapposto a elementi oggettivi gravanti (precedenti, entità e modalità del fatto); la valutazione rimane discrezionale in capo al giudice di merito (art. 133 c.p.).
- In Cassazione il sindacato è limitato alla verifica della logicità e completezza della motivazione: non è consentito rinnovare il giudizio di merito o sostituire valutazioni di credibilità fondate su elementi probatori concreti.
- Nel giudicare l'inammissibilità di un ricorso vanno considerate le conseguenze economiche: il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e, se l'inammissibilità non è priva di colpa, al versamento alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
- In casi analoghi è fondamentale documentare e contestare in modo mirato gli indici fattuali che collegano la condotta alla destinazione commerciale (es. prove sull'effettiva quantità ricavabile, sull'uso domestico, assenza di strumenti da confezionamento) poiché il mero dubbio teorico sulla non offensività non è sufficiente a rovesciare una ricostruzione basata su elementi concreti.
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