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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-585/22

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 ottobre 2024. — X BV contro Staatssecretaris van Financiën. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hoge Raad der Nederlanden. — Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento – Articolo 49 TFUE – Imposta sulle società – Prestito transfrontaliero infragruppo diretto a finanziare l’acquisizione o l’ampliamento di una partecipazione in una società non collegata al gruppo medesimo la quale, a seguito di tale operazione, diviene collegata a tale gruppo – Deduzione degli interessi corrisposti per tale prestito – Prestito contratto a condizioni di piena concorrenza – Nozione di “costruzione puramente artificiosa” – Principio di proporzionalità. — Causa C-585/22

Giurisprudenza europea62022CJ0585

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in una causa sui limiti alla deduzione degli interessi infragruppo nell’imposta sulle società, ha ritenuto che la disciplina olandese sia compatibile con la libertà di stabilimento. La norma mira a contrastare costruzioni puramente artificiose e può prevedere il diniego totale della deduzione quando il prestito e l’operazione collegata non hanno effettività economica, anche se le condizioni economiche del finanziamento sono di mercato. La sentenza chiarisce inoltre che la precedente decisione Lexel non impone una diversa conclusione in questo contesto.

Libertà di stabilimento e deducibilità degli interessi su prestiti infragruppo: compatibilità con l’articolo 49 TFUE del diniego totale della deduzione quando il finanziamento integra una costruzione puramente artificiosa, anche se a condizioni di piena concorrenza.

La questione giuridica

Se gli articoli 49, 56 e 63 TFUE ostino a una normativa fiscale nazionale che nega integralmente la deducibilità degli interessi passivi su un prestito infragruppo destinato all’acquisto o all’ampliamento di una partecipazione in una società che diventa collegata, quando il prestito è considerato parte di una costruzione puramente artificiosa, anche se il prestito è stato stipulato a condizioni di mercato; e se rilevi il fatto che la partecipazione riguardi una società già collegata oppure che diventi collegata solo dopo l’operazione.

Principio di diritto

L’articolo 49 TFUE non osta a una norma nazionale che escluda integralmente la deducibilità degli interessi passivi relativi a un prestito infragruppo usato per acquistare o ampliare una partecipazione in una società che diventa collegata, quando il debito è parte di una costruzione puramente artificiosa diretta a eludere l’imposta, anche se il prestito è stato concesso a condizioni di piena concorrenza e gli interessi non superano il valore di mercato. In tale ipotesi, il diniego totale è proporzionato perché colpisce solo operazioni prive di reale giustificazione economica; il fatto che la società partecipata sia già collegata oppure lo diventi solo dopo l’operazione non cambia la soluzione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 49 TFUE
  • Articolo 56 TFUE
  • Articolo 63 TFUE
  • Wet op de vennootschapsbelasting 1969, articolo 10a

Deducibilità degli interessi infragruppo e costruzioni puramente artificiose

La causa C-585/22 trae origine da un rinvio pregiudiziale dello Hoge Raad der Nederlanden in materia di imposta sulle società e deducibilità degli interessi relativi a un prestito infragruppo. La Corte è stata chiamata a valutare la compatibilità con il diritto dell’Unione della normativa olandese che esclude la deduzione quando il finanziamento è connesso all’acquisizione o all’ampliamento di una partecipazione in una società che, per effetto dell’operazione, diventa collegata al gruppo.

Fatti e procedimento principale

X BV, società di diritto olandese, aveva acquisito il 72% delle azioni di F da terzi; il restante 28% era stato acquisito dalla società belga A. L’operazione era stata finanziata da X mediante prestiti concessi da C, altra società belga del gruppo, a sua volta finanziata con un apporto di capitale di A. L’Amministrazione finanziaria olandese aveva negato la deduzione degli interessi versati da X a C per l’esercizio 2007, e la controversia era giunta fino alla Corte suprema olandese.

Normativa nazionale rilevante

L’articolo 10a della Wet op de vennootschapsbelasting 1969 prevedeva, in sintesi, la non deducibilità degli interessi relativi a debiti contratti con un’entità collegata quando il debito era collegato, tra l’altro, all’acquisizione o all’ampliamento di una partecipazione in un’entità che diviene collegata al contribuente. La norma consentiva tuttavia al contribuente di superare la presunzione di indeducibilità dimostrando, in particolare:

  • che il prestito e l’operazione collegata erano fondati prevalentemente su considerazioni economiche; oppure
  • che gli interessi erano tassati in capo al beneficiario ad un livello ritenuto ragionevole dal diritto olandese.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se gli articoli 49, 56 e 63 TFUE ostassero a una disciplina che:

  • qualifica come costruzione puramente artificiosa il debito infragruppo destinato a tali acquisizioni o ampliamenti, anche se il prestito è stato concluso a condizioni di piena concorrenza;
  • consente il diniego totale della deduzione degli interessi anche quando il tasso applicato non eccede quello di mercato;
  • possa applicarsi diversamente a seconda che la società partecipata sia già collegata al gruppo o diventi collegata solo dopo l’operazione.

Libertà fondamentale applicabile

La Corte ha ritenuto che la normativa incidesse principalmente sulla libertà di stabilimento di cui all’articolo 49 TFUE, poiché riguarda rapporti interni a un gruppo societario tra entità che possono esercitare una sicura influenza reciproca. Gli eventuali effetti sulla libera prestazione dei servizi o sulla libera circolazione dei capitali sono stati considerati conseguenze eventuali e non autonome, tali da non richiedere un esame separato.

Esistenza di una restrizione e comparabilità

Pur essendo formalmente applicabile senza distinzione tra situazioni interne e transfrontaliere, la Corte ha osservato che la disciplina olandese può produrre, in pratica, un trattamento sfavorevole per le operazioni transfrontaliere, soprattutto quando il beneficiario degli interessi è stabilito in uno Stato membro con un regime fiscale meno gravoso. Tuttavia, la Corte ha escluso che le situazioni interne e transfrontaliere siano oggettivamente diverse quanto al vantaggio fiscale della deduzione degli interessi infragruppo: il fatto che il beneficiario degli interessi sia residente o non residente, o sia soggetto a un’imposta più o meno favorevole, non cambia la comparabilità della situazione.

Giustificazione: lotta alla frode e all’evasione fiscali

La Corte ha riconosciuto che la lotta alla frode e all’evasione fiscali costituisce un motivo imperativo di interesse generale e che gli Stati membri possono contrastare le costruzioni puramente artificiose prive di effettività economica. La normativa olandese è stata considerata idonea a perseguire tale obiettivo perché mira a impedire la creazione artificiosa di interessi passivi attraverso la trasformazione fittizia di fondi propri in capitale di debito all’interno del gruppo.

La circostanza che la norma riguardi anche l’acquisizione di società che divengono collegate solo dopo l’operazione non ne altera la natura: in entrambi i casi l’obiettivo è impedire che operazioni prive di reale sostanza economica siano utilizzate per erodere la base imponibile.

Proporzionalità e rapporto con la sentenza Lexel

La Corte ha chiarito che la sentenza Lexel non impone una soluzione diversa. Quella pronuncia riguardava una normativa svedese con effetti più ampi, capace di colpire anche operazioni concluse a condizioni di mercato, senza limitarsi alle costruzioni fittizie. Nel caso olandese, invece, la misura è strutturata per colpire solo prestiti e operazioni che siano, in sostanza, privi di giustificazione economica.

Quanto al principio di proporzionalità, la Corte ha ritenuto legittimo il diniego totale della deduzione quando il prestito stesso e le operazioni collegate siano una costruzione puramente artificiosa. In tale ipotesi, limitare il diniego alla sola parte eccedente il tasso di mercato non sarebbe sufficiente, perché consentirebbe comunque di realizzare il vantaggio fiscale perseguito in modo abusivo. Diversamente, quando il prestito abbia una reale sostanza economica ma presenti solo un tasso anomalo, la giurisprudenza richiede un taglio limitato alla parte eccedente il livello di mercato; ma questa non era la situazione del caso di specie.

Certezza del diritto

La Corte ha escluso anche la violazione del principio di certezza del diritto. L’uso di nozioni astratte è inevitabile nelle norme antiabuso, purché la loro applicazione sia ancorata a criteri sufficientemente chiari e verificabili, come nel caso dell’articolo 10a, che consente al contribuente di prevedere con precisione la sfera di applicazione della misura.

Dispositivo

La Corte ha dichiarato che l’articolo 49 TFUE non osta a una normativa nazionale che escluda integralmente la deducibilità degli interessi relativi a un prestito infragruppo connesso all’acquisto o all’ampliamento di una partecipazione in una società che diventa collegata, quando il debito costituisce o integra una costruzione puramente artificiosa, anche se il prestito è stato stipulato a condizioni di piena concorrenza e gli interessi non eccedono il valore di mercato.

Principio ricavabile

La decisione conferma che il diritto dell’Unione non tutela operazioni infragruppo formalmente di mercato ma prive di effettività economica e finalizzate all’elusione fiscale; in tali casi, il legislatore nazionale può negare integralmente la deduzione degli interessi, purché la misura sia effettivamente circoscritta alle costruzioni abusive e sia applicata in modo coerente e sistematico.

Come è indicizzato

Materielibertà di stabilimentoimposizione direttaevasione fiscaleabuso del dirittodeducibilità degli interessi

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