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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41403/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per presunta inefficacia della misura cautelare per violazione del termine per la decisione di cui all'art. 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen.: la difesa ha sostenuto che il termine di dieci giorni sarebbe spirato il 5/01/2024 (avendo gli atti pervenuto al Tribunale il 27/12/2023) e che la decisione dell'8/01/2024 sarebbe quindi tardiva

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la computazione del termine da parte del Tribunale del riesame: il dies a quo non si computa, pertanto il decimo giorno era il 6/01/2024 (e non il 5/01/2024); poiché il 6/01/2024 e il 7/01/2024 erano giorni festivi, il termine è prorogato di diritto al primo giorno non festivo, l'8/01/2024. Un eventuale refuso indicante il 5/01 come festivo è irrilevante. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Decisione resa l'8/10/2024.

Norme richiamate

  • art. 172 cod. proc. pen., comma 3

    "Il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo"

    Se il dies ad quem del termine cade in giorno festivo, la scadenza si proroga automaticamente al primo giorno non festivo; il principio è applicato alla scadenza per la decisione sul riesame cautelare

  • art. 172 cod. proc. pen., comma 4

    Nel calcolo dei termini non si computa il dies a quo: tale regola generale si applica anche al termine perentorio di dieci giorni previsto dall'art. 309, commi 9 e 10

  • art. 309 cod. proc. pen., commi 9 e 10

    Prevede il termine perentorio di dieci giorni entro il quale il Tribunale del riesame deve decidere sulla richiesta di riesame delle misure cautelari; tale termine va calcolato alla luce delle norme generali sui termini processuali (art. 172)

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di registrazione e comunicazione a seguito della decisione della Corte; la sentenza dispone l'invio alla cancelleria per gli adempimenti previsti

Massime di principio

  • Per i termini processuali a giorni si applica la regola generale: non si computa il dies a quo e, se il termine scade in giorno festivo, si proroga al primo giorno successivo non festivo (art. 172 c.p.p.).
  • Il termine per la decisione del Tribunale del riesame (art. 309, comma 9-10) è perentorio ma va calcolato conformemente alle regole di cui all'art. 172; errori apparenti nel testo dell'ordinanza (refusi) non modificano il corretto calcolo legale dei termini.
  • Per valutare la tempestività di una decisione cautelare è essenziale accertare la data effettiva di ricezione/trasmissione degli atti (dies a quo) e il calendario dei giorni festivi compresi nel periodo considerato.
  • La mera affermazione della scadenza senza un corretto computo dei giorni e senza considerare il dies a quo e le festività espone il ricorrente al rischio di inammissibilità per manifesta infondatezza.
  • La violazione effettiva e dimostrata del termine perentorio può determinare l'inefficacia della misura cautelare, ma occorre che il calcolo sia incontestabilmente errato; in caso contrario prevale la conservazione della misura.
  • In caso di ricorso manifestamente infondato, il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni (es. somma alla Cassa delle ammende), salvo ragioni di esonero comprovate.

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