Cassazione Civile, Ordinanza n. 03366/2023 del 03/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore volta a ottenere la differenza tra quanto percepito a titolo di indennità/rimborso chilometrico per l'uso del mezzo proprio per raggiungere il luogo di lavoro e quanto invece avrebbe dovuto essergli corrisposto secondo il CCNL di settore. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado e aveva applicato l'art. 54 del CCNL idraulico-forestale 2010-2012, ritenendo che la voce avesse natura retributiva e che non potesse essere sostituita dalla disciplina del contratto integrativo regionale Calabria 2008-2011, che prevedeva un rimborso forfettario giornaliero. Il consorzio ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 54, comma 6, del CCNL 2010-2012, dell'art. 7, commi 2 e 3, del CIR Calabria 2008-2011, dell'art. 2, comma 9, lett. f), del CCNL, dell'art. 20 del CIR e dei criteri ermeneutici degli artt. 1362 ss. c.c. In sintesi, il ricorrente sosteneva che: la voce dovesse qualificarsi come mero rimborso e non come componente retributiva; la contrattazione decentrata fosse abilitata a disciplinare anche tale rimborso; la Corte d'appello avesse erroneamente letto il sistema contrattuale, attribuendo rilievo a un precedente giurisprudenziale riferito a testi collettivi diversi; e che, in ogni caso, la comune intenzione delle parti emergeva dalla lettera del contratto collettivo e dal successivo accordo integrativo.
La decisione
La Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la disciplina del rimborso chilometrico per l'uso del mezzo proprio per recarsi al posto di lavoro fosse regolata specificamente dall'art. 54 del CCNL e non fosse derogabile dal contratto integrativo regionale, poiché la contrattazione decentrata era limitata alle materie espressamente delegate dal contratto nazionale e, tra queste, figuravano le missioni e trasferte, non il trasporto per il raggiungimento del posto di lavoro. La Corte ha inoltre osservato che la clausola dell'art. 54, comma 6, che qualifica il rimborso come mera restituzione di somme anticipate, non consentiva di estendere la delega alla contrattazione di secondo livello in assenza di una previsione espressa. È stato anche rilevato che il ricorrente non aveva depositato il testo integrale del precedente CCNL su cui fondava l'argomento relativo alla novità della clausola, profilo che la Corte ha richiamato anche in termini di inammissibilità. In conseguenza del rigetto, il consorzio è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 54, comma 6, CCNL Lavoro Idraulico Forestale e Idraulico Agrario 2010-2012
"il rimborso chilometrico di cui al quarto comma costituisce mera restituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro"
La clausola non attribuisce alla contrattazione decentrata un potere di derogare alla disciplina nazionale dei rimborsi per il mezzo proprio usato per raggiungere il posto di lavoro; serve piuttosto a qualificare il rimborso previsto dal contratto nazionale.
art. 7, commi 2 e 3, Contratto Integrativo Regionale Calabria 2008-2011
La disciplina del rimborso forfettario giornaliero ivi prevista è stata ritenuta non applicabile alla fattispecie, perché riferita a un ambito diverso da quello regolato dal CCNL nazionale.
art. 2, comma 9, lett. f), CCNL Lavoro Idraulico Forestale e Idraulico Agrario 2010-2012
La disposizione delega alla contrattazione decentrata solo le materie ivi elencate tassativamente, tra cui il trattamento missioni e trasferte alternativo a quello previsto dal CCNL e diverse modalità di rimborso spese relative a tale ambito.
art. 20, Contratto Integrativo Regionale Calabria 2008-2011
Sono fatti salvi i trattamenti economici di maggior favore in godimento, con conseguente insensibilità alle modifiche peggiorative introdotte dalla contrattazione di secondo livello.
art. 16, CCNL Lavoro Idraulico Forestale e Idraulico Agrario 2010-2012
La clausola riguarda missioni e trasferte e ammette diverse modalità di rimborso spese per quel solo settore; non si estende ai mezzi di trasporto per il raggiungimento del posto di lavoro.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Nel giudizio di cassazione il ricorrente deve depositare i contratti e accordi collettivi su cui il ricorso si fonda; il deposito del testo integrale è richiesto a pena di improcedibilità.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La denuncia di violazione o falsa applicazione di contratti collettivi è trattata, in sede di legittimità, come denuncia di violazione di norme di diritto, con interpretazione delle clausole secondo i canoni degli artt. 1362 ss. c.c.
artt. 1362 ss. c.c.
I contratti collettivi devono essere interpretati secondo i criteri ermeneutici codicistici; nella contrattazione collettiva assume particolare rilievo il coordinamento sistematico tra le diverse clausole.
art. 1363 c.c.
Il criterio sistematico è centrale nell'interpretazione dei contratti collettivi, perché il significato delle clausole va ricostruito coordinando le varie disposizioni del testo contrattuale.
art. 1322 c.c.
È richiamato per affermare l'autonomia negoziale delle parti sociali e la pari dignità dei diversi livelli di contrattazione collettiva.
art. 2077 c.c.
Non osta alla possibilità che la contrattazione territoriale deroghi al contratto nazionale, anche in peius, salvi i diritti già definitivamente acquisiti dai lavoratori.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, se ne ricorrono i presupposti, è dovuto il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la violazione o falsa applicazione di un contratto collettivo si deduce come violazione di legge e impone l'interpretazione delle clausole secondo i canoni degli artt. 1362 ss. c.c., con particolare centralità del criterio sistematico ex art. 1363 c.c.
- Quando una materia è già disciplinata dal contratto collettivo nazionale e la delega alla contrattazione decentrata è tassativa, il livello territoriale non può sostituire la disciplina nazionale se la materia non rientra espressamente tra quelle delegate.
- Nell'interpretazione dei contratti collettivi non conta solo il dato letterale isolato: occorre coordinare le clausole tra loro, verificando l'ambito oggettivo dei rinvii e la loro coerenza sistematica.
- La contrattazione collettiva di diverso livello ha pari dignità; il rapporto tra fonti collettive non segue schemi di gerarchia legislativa ma dipende dalla volontà delle parti sociali e dall'assetto negoziale complessivo, fermo il rispetto dei diritti già acquisiti.
- Nel giudizio di cassazione, la parte che fonda le censure su contratti o accordi collettivi deve depositarne il testo integrale, altrimenti incorre nel rischio di improcedibilità della doglianza.
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